TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-02-20, n. 202400083

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-02-20, n. 202400083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400083
Data del deposito : 20 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2024

N. 00083/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00025/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL VE IA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2024, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Costanzo e Vincenzo Guida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la cui sede è, del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia, 3;



per l'annullamento, previa sospensione cautelare

a) del provvedimento di D.A.S.P.O. -OMISSIS-, datato 12.10.2023, notificato il 23.11.2023, ed emesso dal Questore di Udine;

b) per quanto occorra della comunicazione di avvio del procedimento del 30/09/2023;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto in data 2 febbraio 2024, con cui il ricorrente ha chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e udito per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato come specificato nel verbale, nonchè dato atto della su indicata richiesta del ricorrente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento ex art. 6, comma 1, lett. c), Legge 13 dicembre 1989, n. 401 in epigrafe compiutamente indicato (D.A.S.P.O.), con cui il Questore di Udine gli ha vietato “per il periodo di anni 2 (due), decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, l'accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio valevoli per i campionati nazionali di serie A, B, Lega Pro, nonché le altre manifestazioni nazionali ed europee, quali Champions League, Europa League, Conference League, Coppa Italia e gli incontri della Nazionale Italiana, compresa l'Under 21”, nonché vietato “per lo stesso periodo, da due ore prima dell'inizio fino a due ore dopo il termine degli incontri ai quali non può fare ingresso, (…) di accedere ai luoghi interessati alla sosta o trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, così specificatamente indicati: entro il raggio di 500 metri dal perimetro dei luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni sportive, e di 500 metri dai relativi luoghi destinati alla sosta degli automezzi delle tifoserie dirette alle manifestazioni stesse”.

1.1. La domanda azionata è affidata ai seguenti motivi di diritto:

1 ) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, 6 bis, 6 ter della l. n. 401 del 1989 – eccesso di potere per errore sui presupposti e per travisamento dei fatti – difetto di motivazione”;

2) “Violazione art. 3 della l. n. 241 del 1990 e art. 6 l. 401/1989 - violazione del principio di gradualità della sanzione, nella specie applicata in misura asseritamene sproporzionata alla gravità dei fatti, alla pericolosità del soggetto, all’esigenze di tutela perseguite in concreto - difetto di motivazione e difetto di proporzionalità. Eccesso di potere”;

3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, 1 comma, della l. n. 401 del 1989 -violazione dei principi di specificità e legalità sotto il profilo dell’eccessiva estensione spaziale del divieto – violazione art. 16 Costituzione”.

2. Il Ministero dell’Interno, costituito in resistenza al ricorso, ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la loro reiezione e per quella della preliminare istanza incidentale di sospensione del provvedimento gravato.

3. Celebrata l’udienza camerale del 7 febbraio 2024, in prossimità della quale il ricorrente ha chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione, l’affare è stato introitato.

4. Il Collegio dà atto che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio in esito alla presente fase cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da espressa riserva formulata dal Presidente nel corso dell’udienza su indicata, atteso che la causa è matura per la decisione in base agli atti sin qui dimessi dalle parti e che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili, per l’appunto, nelle ipotesi di cui all’art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia.

Il Consiglio di Stato ha, peraltro, in più occasioni affermato che il

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