TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-09-13, n. 202201363
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Testo completo
Pubblicato il 13/09/2022
N. 01363/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in -OMISSIS-, San Marco 63;
Direzione generale per il personale militare - Persomil, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
nei confronti
dello Stato Maggiore della Marina - Maripers, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
del provvedimento emesso da Direzione Generale per il personale Militare (PERSOMIL), in data 02/03/2021 prot. -OMISSIS--2021, notificato in data 22/04/2021 con cui alla ricorrente viene rigettata, e pertanto negata, la possibilità di andare in aspettativa senza assegni, richiesta avanzata ai sensi dell'art 756 del d.lgs 66/2010 avanzata in data 18/02/2021;
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali emessi sia dalla stessa Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) che dagli altri enti sovraordinati al ricorrente e preliminarmente necessari alla emanazione del provvedimento oggetto della presente opposizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, -OMISSIS-in forza alla Marina militare, impugna il provvedimento di cui all’epigrafe, con il quale l’Amministrazione ne ha respinto la domanda di aspettativa senza assegni, formulata ai sensi dell’art. 756 del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare, in seguito, COM), al fine di poter frequentare il corso triennale di formazione specifica in Medicina generale organizzato dalla Regione Toscana.
Il diniego, preceduto dalla comunicazione del relativo preavviso e dall’interlocuzione procedimentale – in seno alla quale la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni -, veniva motivato sulla base del parere sfavorevole emesso dalla Direzione per l’Impiego del Personale della Marina, pronunciato il 5 marzo 2021, in quanto:
a) l’art. 756 del COM “ subordina il collocamento in posizione di aspettativa senza assegni del medico militare ad una valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio ”;
b) “ la formazione specifica in ‘Medicina Generale’” non sarebbe “ricompresa nei corsi di specializzazione di cui alla riserva di posti per le esigenze di formazione specialistica della Sanità militare di cui all’art. 757 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ”;
c) tale specializzazione si rivolgerebbe al solo “ ambito dell’esercizio dell’attività libero professionale del medico”, sicché essa sarebbe priva “di rilevanza e di utilità per la Forza Armata ”;
d) la “ contingente situazione epidemiologica in atto, non consentirebbe, qualora fosse concesso il beneficio invocato un ripianamento contestuale della posizione organica ” lasciata vacante.
2. Nel contestare tale provvedimento, la ricorrente, assegnata al Comando Scuola Navale Militare “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, premette innanzitutto di essere stata collocata in posizione di fuori ruolo dal 9 marzo 2020 - data nella quale era stata trasferita alla sede attuale - dapprima per maternità e, successivamente, in quanto beneficiaria di congedo parentale. Precisa che il proprio incarico è attualmente espletato da un altro ufficiale medico e che, trasferitasi presso i genitori, è da essi assistita nella cura del figlio (il marito è anch’egli ufficiale della Marina militare e risulta attualmente imbarcato) così da essere agevolata nella frequenza dei vicini ambulatori ove svolge l’attività formativa.
Con il primo profilo di censura, la ricorrente reclama il diritto di accrescere, attraverso la formazione, la propria professionalità, evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, le competenze pertinenti alla medicina generale costituiscono un arricchimento utile e sicuramente spendibile nell’ambito delle Forze Armate, in linea con la definizione dei compiti assegnati al Corpo sanitario militare marittimo, specificati dall’art. 122 del COM (“ rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo: il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo; coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa; l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo; eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali; eseguire le ispezioni di carattere tecnico--sanitario