TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-08-06, n. 202415715
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Testo completo
Pubblicato il 06/08/2024
N. 15715/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13318/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13318 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia n. 81;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, del -OMISSIS-, di inidoneità all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato; del verbale di richiesta di ripetizione del colloquio collegiale; del verbale non conosciuto della ripetizione del colloquio e quant'altro posto alla base del giudizio di inidoneità; del decreto 333-B/12D.3.19/23922 pubbl. su G.U.R.I. del 13.8.19 n. 64 per l'avvio al corso di formazione, dell'elenco degli aspiranti all'assunzione e dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 luglio 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento del provvedimento, del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli comunicava la non idoneità in merito alla procedura per l’assunzione - mediante scorrimento ex art. 11 comma 2 bis L. n. 135/2018 - di 1851 allievi agenti della polizia di Stato, con la seguente motivazione: “ha conseguito una media globale inferiore ai 12/20” ai test di logica.
Allegava a tal fine, in punto di fatto, che avendo riportato ai test giudizi tutti ampiamente sufficienti/ottimali (in particolare, ai test acustici: buono/ottimo; ai test visivi: buono/buono; ai test psicosensoriali: buono; ai test cognitivi sufficiente/sufficiente) ne conseguiva che era stato giudicato inidoneo esclusivamente sulla base del mero colloquio.
In ragione di quanto sinteticamente esposto deduceva, in punto di diritto, il seguente articolato motivo di gravame: “Eccesso di potere. violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 del D.M. 30/06/2003, n. 198. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione delle procedure per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dei concorsi pubblici per l’assunzione di Allievi agenti della Polizia di Stato. Violazione e falsa applicazione del decreto ministero dell’interno del 28 aprile 2005, n.129. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illegittimità derivata della graduatoria concorsuale” posto che non era possibile risalire all’iter logico seguito dallo psicologo nel momento in cui lo aveva ritenuto “timido”, per quanto concerne il “livello evolutivo”; “insicuro e titubante” per quanto attiene al “controllo emotivo”; “eccessivamente connotato in senso astratto” per qual che riguarda la “capacità intellettiva”; nonché, in relazione alla “socialità”, allorquando aveva appurato una “discrepanza tra interessi e inclinazioni del candidato e il contesto al quale aspira”. Il colloquio, infatti, non era stato correttamente verbalizzato, in violazione del D.P.R. n. 487/1994.
2. Si costituiva in giudizio il Ministero resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza di smaltimento del 19 luglio 2024, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere