TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-08-06, n. 202415715
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Testo completo
Pubblicato il 06/08/2024
N. 15715/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13318/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13318 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati S M e G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G C P Z in Roma, via Emilia n. 81;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, del -OMISSIS-, di inidoneità all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato;del verbale di richiesta di ripetizione del colloquio collegiale;del verbale non conosciuto della ripetizione del colloquio e quant'altro posto alla base del giudizio di inidoneità;del decreto 333-B/12D.3.19/23922 pubbl. su G.U.R.I. del 13.8.19 n. 64 per l'avvio al corso di formazione, dell'elenco degli aspiranti all'assunzione e dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 luglio 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento del provvedimento, del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli comunicava la non idoneità in merito alla procedura per l’assunzione - mediante scorrimento ex art. 11 comma 2 bis L. n. 135/2018 - di 1851 allievi agenti della polizia di Stato, con la seguente motivazione: “ha conseguito una media globale inferiore ai 12/20” ai test di logica.
Allegava a tal fine, in punto di fatto, che avendo riportato ai test giudizi tutti ampiamente sufficienti/ottimali (in particolare, ai test acustici: buono/ottimo;ai test visivi: buono/buono;ai test psicosensoriali: buono;ai test cognitivi sufficiente/sufficiente) ne conseguiva che era stato giudicato inidoneo esclusivamente sulla base del mero colloquio.
In ragione di quanto sinteticamente esposto deduceva, in punto di diritto, il seguente articolato motivo di gravame: “Eccesso di potere. violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 del D.M. 30/06/2003, n. 198. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione delle procedure per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dei concorsi pubblici per l’assunzione di Allievi agenti della Polizia di Stato. Violazione e falsa applicazione del decreto ministero dell’interno del 28 aprile 2005, n.129. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illegittimità derivata della graduatoria concorsuale” posto che non era possibile risalire all’iter logico seguito dallo psicologo nel momento in cui lo aveva ritenuto “timido”, per quanto concerne il “livello evolutivo”;“insicuro e titubante” per quanto attiene al “controllo emotivo”;“eccessivamente connotato in senso astratto” per qual che riguarda la “capacità intellettiva”;nonché, in relazione alla “socialità”, allorquando aveva appurato una “discrepanza tra interessi e inclinazioni del candidato e il contesto al quale aspira”. Il colloquio, infatti, non era stato correttamente verbalizzato, in violazione del D.P.R. n. 487/1994.
2. Si costituiva in giudizio il Ministero resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza di smaltimento del 19 luglio 2024, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
5. A tal fine deve preliminarmente essere rilevato – ai sensi dell’art. 74 c.p.a, secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento […], se del caso, ad un precedente conforme ” – quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 30 maggio 2024, n. 11053) in un caso pienamente sovrapponibile a quello in decisione: “ infondata è la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione degli atti impugnati, sostenendo che le ragioni della sua esclusione sarebbero «del tutto oscure». 10.1. Risulta, infatti, agli atti che la Commissione ha preventivamente individuato le caratteristiche che sarebbero state oggetto di valutazione per ogni candidato (livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva, socialità);ha stabilito di attribuire punti da 1 a 20 per ciascuna caratteristica;e ha stabilito che sarebbe stato dichiarato non idoneo il candidato «che abbia conseguito una media globale inferiore a 12/20 (dodici/ventesimi) oppure che abbia riportato una valutazione inferiore a 8/20 (otto/ventesimi) in una delle caratteristiche».
10.2. È poi provato che il ricorrente ha effettuato i test con esito discontinuo (con risultati pessimi nei test psicosensoriali e in quelli cognitivi). 10.3. È altresì documentato che il colloquio individuale ha avuto un esito negativo, atteso che il valutatore ha notato – tra l’altro – «scarsa determinazione e consapevolezza di sé»;ha rilevato un «pensiero povero di contenuti» e ha evidenziato che il candidato appariva «non adattabile». 10.4. È, infine, provato che, in coerenza con quanto disposto dall’art. 5, comma 5, d.m. 28 aprile 2005, n. 129 e visti gli elementi contrastanti emersi durante l’istruttoria (esito dei test discontinuo;esito colloquio negativo), il sig. -OMISSIS- è stato sottoposto – su richiesta del selettore – a un nuovo colloquio in sede collegiale, all’esito del quale la Commissione ha dichiarato la sua inidoneità, atteso che: a) in ordine al livello evolutivo, è stato osservato che il ricorrente è «un soggetto che si mostra incostante nell’impegno e poco determinato dinanzi alle difficoltà» e che «difetta di una adeguata consapevolezza di sé e dei propri limiti» (ed è stato attribuito voto 10/20);b) in ordine al controllo emotivo, è stato osservato che «in contesti stressanti evidenzia tensioni interiori invalidanti» e che «l’autodominio non è funzionale al ruolo per cui concorre» (ed è stato dato voto 9/20);c) in ordine alla capacità intellettiva, è stato notato che «l’esito dei test mnemonici e del test psicosensoriale è risultato particolarmente insufficiente [e che] il pensiero è povero di contenuti» (ed è stato dato voto 9/20);
d) in ordine alla socialità, è stato sottolineato che «non emergono aspetti caratteriologici che possano far prevedere una sua funzionale integrazione in ambienti lavorativi dove collaborazione, scambio reciproco e partecipazione sono elementi fondamentali» (ed è stato attribuito voto 10/20).
10.5. In conseguenza di quanto sopra evidenziato, appare chiaro il percorso seguito dalla Commissione per addivenire al giudizio di inidoneità ed appaiono pienamente comprensibili le ragioni che hanno condotto all’esclusione del ricorrente, tenuto conto, peraltro, che la Commissione non si è limitata ad attribuire un voto numerico ma ha del tutto opportunamente corredato il proprio giudizio con una motivazione che – pur sinteticamente – dà conto sia di quanto emerso in sede di colloquio, sia delle ragioni che hanno condotto all’attribuzione dei singoli voti per ogni criterio. 11. Infine, il Collegio non ritiene che quanto dedotto e prodotto dal ricorrente sia idoneo a fondare una valutazione di manifesta illogicità e/o irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione. A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno ricordare – in via generale – che le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti attitudinali, richiesti per il reclutamento nelle Forze armate e nelle Forze di Polizia, sono espressione di discrezionalità tecnica e pertanto, per consolidata giurisprudenza amministrativa, non sono sindacabili nel merito, salvo che nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, abnormità, evidente contraddittorietà o travisamento dei fatti (cfr. ancora di recente Tar Lazio, V, 16 marzo 2022, n. 3014 e Consiglio di Stato, I, 6 ottobre 2022, n. 1644). 11.1. Ciò premesso, va innanzitutto evidenziato che non costituisce un apprezzabile indice di irragionevolezza/illogicità del giudizio gravato il fatto che il ricorrente abbia ottenuto un punteggio sufficiente in alcuni test. Questo Tribunale, infatti, ha già avuto modo di evidenziare che «per un verso, il giudizio di idoneità/inidoneità è adottato dalla Commissione all’esito di una valutazione complessiva dei risultati di test e colloqui»;e che «per altro verso, l’art. 5, comma 5, d.m. 28 aprile 2005, n. 129 nel prevedere la ripetizione del colloquio in sede collegiale innanzi alla Commissione in caso di test positivi e colloquio negativo implicitamente ammette che un candidato possa essere valutato inidoneo (all’esito del colloquio collegiale) anche in presenza di risultati positivi a tutti i test» (cfr. ancora Tar Lazio, I-quater, 28 dicembre 2022, n. 17645). 11.2. Deve poi evidenziarsi che non può assumere rilievo, ai fini del presente giudizio, l’esperienza del ricorrente nell’esercito. È noto infatti che – per consolidata giurisprudenza – l’aver ottenuto una precedente valutazione di idoneità sotto il profilo psicoattitudinale nell’ambito di una diversa selezione non costituisce motivo di illegittimità di un successivo provvedimento di inidoneità, atteso che «è pacifico che qualità e requisiti dei candidati nei singoli concorsi siano richiesti e valutati in relazione alla specificità dell’impiego oggetto del concorso» (cfr. Consiglio di Stato, I, 25 febbraio 2019, n. 527 e 26 febbraio 2019, n. 551) e considerato che il precedente giudizio positivo «non dimostra che tale idoneità sia ancora posseduta al momento delle prove psicoattitudinali di altro concorso» (cfr. ancora Consiglio di Stato, I, 25 febbraio 2019, n. 527, nonché Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2010, n. 2079).
Le stesse considerazioni valgono per le eventuali valutazioni positive nell’ambito di altre esperienze militari o in un diverso corpo di polizia, che sono di per sé inidonee a dimostrare l’irragionevolezza e/o l’illogicità della valutazione negativa espressa dalla Commissione attitudinale (v. Consiglio di Stato, IV, 16 dicembre 2011, n. 6627). 12. Per tutte le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto ”.
6. Ciò detto, alla stessa stregua ha infatti proceduto la Commissione del concorso in esame posto che (cfr. allegato 7 di parte resistente) dalle risultanze colloquio collegiale è testualmente emerso, con riferimento alla parte ricorrente, quanto segue: “ LIVELLO EVOLUTIVO: Soggetto caratterizzata negativamente da tratti di timidezza che ne condizionano il comportamento, la capacità comunicativa e la disposizione verso compiti operativi in contesti potenzialmente pericolosi. CONTROLLO EMOTIVO: In genere insicuro e titubante, l'umore, come anche la determinazione, risente negativamente di tali caratteristiche di personalità. CAPACITA' INTELLETTIVA. Pur se presumibilmente nella norma quanto a capacità cognitive, si delinea un pensiero coerente ma eccessivamente connotato in senso astratto, a discapito di una funzionale concretezza. […] Nel complesso si è delineata una chiara discrepanza tra la inclinazione e gli interessi del candidato ed il contesto socio-professionale della Polizia di Stato ”.
Ne consegue, quindi, che anche nella fattispecie non ricorre il vizio di difetto di motivazione dedotto dalla parte, il cui percorso logico non solo è stato sufficientemente rappresentato ma risulta rispettoso del criterio della c.d. credibilità logica (unico profilo al quale è soggetta, in punto di sindacato, la discrezionalità amministrativa).
7. In definitiva, in ragione di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
8. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.