TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2023-04-20, n. 202301307
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Testo completo
Pubblicato il 20/04/2023
N. 01307/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00547/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2023, proposto da Impregida S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè e Filippo Morici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Caltanissetta n.2/D;
contro
- l’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Natalia Alimena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Tecnico; U.R.E.G.A. di Palermo;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Ministero degli Affari europei, politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n. 6, sono per legge domiciliati;
nei confronti
- di AL Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Giuliana Ardito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;
- della “Impresa Edile Stradale e Impianti Elettrici NI Giovanni Battista”, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
- della determinazione dirigenziale n. 304 del 13 marzo 2023 dello I.A.C.P. di Palermo, pubblicata in pari data nel sito web istituzionale della Stazione Appaltante, relativa alla procedura negoziata a valere sul finanziamento di cui al D.M. MIMS n.52 del 30/03/2022 - D.D.G. n. 2868 del 29/09/2022 “PNRR – Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica “Sicuro, verde e sociale” – nella parte in cui sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta AL Costruzioni S.r.l. i “Lavori di manutenzione straordinaria in n. 48 alloggi comune di Palermo via A.Forni civv. 5-15-21-31-lotto 142 - CIG 9507265B43, CUP B77H21008860005”, e nella parte in cui è stata individuata quale seconda in graduatoria, alla suddetta procedura, l'Impresa NI, che invece avrebbe dovuto essere esclusa;
- dell'avviso relativo ad appalto pubblico aggiudicato, di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, pubblicato in data 14 marzo 2023 sul sito istituzionale web dell'I.A.C.P. della Provincia di Palermo con il quale è stata data notizia dell'intervenuta aggiudicazione definitiva, in favore dell'impresa AL Costruzioni s.r.l., della procedura negoziata a valere sul finanziamento “PNRR – Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica “Sicuro, verde e sociale”, avente ad oggetto l'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria in n. 48 alloggi comune di Palermo via A.Forni civv. 5-15-21-31-lotto 142 - CIG 9507265B43, CUP B77H21008860005”;
- del verbale di gara n. 1 della seduta del 14 febbraio 2023 nella parte in cui la Commissione di gara (UREGA di Palermo), invece di procedere all'esclusione dalla procedura dell'Impresa NI, attivava nei confronti di quest'ultima l'istituto del soccorso istruttorio per ovviare allee carenze inerenti la cauzione provvisoria presentata e contestualmente l'ammetteva con riserva;
- del verbale di gara n. 2 della seduta del 24 febbraio 2023 nella parte in cui la Commissione di gara (UREGA di Palermo) ad esito dell'espletato soccorso istruttorio riteneva, in maniera del tutto illegittima, assolto l'onere dell'Impresa NI ammettendola alle successive fasi di gara e nella parte in cui ad esito dello scrutinio delle offerte economiche ed il calcolo della soglia di anomalia individuava quale prima in graduatoria l'impresa AL Costruzioni S.r.l. formulando proposta di aggiudicazione nei suoi confronti;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota, non conosciuta, prot. n. 35610 dell'8 marzo 2023, con la quale la Commissione di gara costituita presso l'U.R.E.G.A. di Palermo, chiamata a confermare o meno, dalla Stazione Appaltante, la proposta di aggiudicazione disposta col verbale del 24 febbraio 2023, sulla scorta delle osservazioni trasmesse, a mezzo pec, dall'odierna ricorrente alla stazione appaltante in data 3 marzo 2023 con istanza di accesso agli atti, confermava le sue precedenti determinazioni;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
NONCHÉ
per l'accoglimento della domanda di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'odierna ricorrente in ragione della esclusione dell'impresa NI (che determinerebbe l'aggiudicazione della gara al massimo ribasso non essendo consentito dalla legge l'esclusione automatica dei ribassi superiori alla soglia di anomalia individuata nei casi come in quello di specie in cui le offerte sarebbero in numero inferiore a cinque) e la stipula del conseguente contratto (tutela in forma specifica), e nell'ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto:
- per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 comma 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n. 104/2010;
- per l'accoglimento della conseguente domanda di subentro, che fin d'ora pure, in quanto occorra, formalmente si esplicita;
- per l'eventuale applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 D.Lgs. 104/2010
NONCHÉ ANCORA
per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione dei lavori da parte della controinteressata AL Costruzioni o per qualunque altra causa) venisse affidato solo una parte dei lavori oggetto di gara, per l'accoglimento della domanda di condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, si indica già nel 20 % dell'importo a base d'asta del contratto (15% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Tecnico; U.R.E.G.A. di Palermo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari europei, politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AL Costruzioni S.r.l.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Palermo;
Vista la documentazione depositata dalla ricorrente;
Vista la memoria depositata dalla controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 55, 60, 119 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato il 7 aprile 2023 e depositato in data 11 aprile, la società odierna istante ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 304 del 13 marzo 2023 dello I.A.C.P. di Palermo, relativa alla procedura negoziata a valere sul finanziamento di cui al D.M. MIMS n.52 del 30/03/2022 - D.D.G. n. 2868 del 29/09/2022 “PNRR – Programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica “Sicuro, verde e sociale”, nella parte in cui sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta AL Costruzioni S.r.l. i “Lavori di manutenzione straordinaria in n. 48 alloggi comune di Palermo via A.Forni civv. 5-15- 21-31-lotto 142 - CIG 9507265B43, CUP B77H21008860005”.
Censura, in particolare, gli atti di gara nella parte in cui è stata individuata quale seconda in graduatoria l’Impresa NI, che invece avrebbe dovuto essere esclusa.
Espone, al riguardo, che:
- l’intimato I.A.C.P. della provincia di Palermo ha indetto la procedura per l’affidamento dei lavori su indicati, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del d. lgs. n. 50/2016, invitando dieci operatori economici tra i quali la ricorrente e le due controinteressate;
- in base a quanto previsto dal capo 5 del disciplinare di gara, la procedura sarebbe stata aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte che avrebbero presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter , del d. lgs. n. 50/2016, anche nel caso in cui il numero di offerte fosse pari o superiore a cinque;
- la legge di