TAR Catania, sez. I, sentenza 2012-04-24, n. 201201134

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2012-04-24, n. 201201134
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201201134
Data del deposito : 24 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01986/2011 REG.RIC.

N. 01134/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01986/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2011, proposto da:
Fallimento Bellini Costruzioni srl, rappresentato e difeso dall'avv. F B, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via F. Crispi, 247;

contro

Il Comune di Siracusa, rappresentato e difeso dagli avv. M A, S B, con domicilio eletto presso l’avv.Giuseppe Ctabiano in Catania, via Livorno, 10;
U.T.G. - Prefettura di Catania, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

P &
C Costruzioni srl, Criteryo Srl, non costituiti;

per l'annullamento

della determina dirigenziale n. 35/2011 dell’ingegnere capo del comune di Siracusa;
della nota prot. n. 3118/11. 3. 2011 del comune di Siracusa;
del rapporto informativo ostativo n. 0004289 del 28.1.2011 della Prefettura di Catania;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa e dell’ U.T.G. - Prefettura di Catania e del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Viste le dichiarazioni rese, in seno al verbale di udienza del 12.4.2012, dai difensori del comune di Siracusa e del ricorrente fallimento, che hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso indicato in epigrafe;

Considerato pertanto che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che appare conforme ad equità disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti in causa;

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