TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-05-09, n. 202300162
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Testo completo
Pubblicato il 09/05/2023
N. 00162/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G S e dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Nell'Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati il 18/10/2022:
della Nota RUAD -OMISSIS-del 19.2.2021, revoca della SCIA -OMISSIS- intestata a -OMISSIS-;
degli atti preordinati ivi elencati, compreso il protocollo di legalità Comune Reggio Emilia-Prefettura 19.11.2015 (punto B.2.7) ed intero allegato B, la delibera di Giunta 89 dell'8.6.2017 il Regolamento edilizio del Comune (art. 1.7. Appendice).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Nell'Emilia e dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso introduttivo la -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra i quali in particolare la Nota -OMISSIS- del 19.2.2021 di revoca della SCIA n. -OMISSIS- intestata alla Società, emessa dal Comune di Reggio Emilia.
In fatto ha allegato di avere pianificato un intervento edilizio complesso, volto a riordinare una maglia del territorio urbano di Reggio Emilia, composto in precedenza da manufatti rurali di ampia consistenza (-OMISSIS-), sostituiti da edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione.
Per il completamento di tale intervento è stata presentata la SCIA edilizia n. -OMISSIS-/2019 del 17.05.2019, pagandosi gli oneri di concessione, ma stante l’emergenza Covid, in data 12.5.2020 la ricorrente ha chiesto una proroga per l’inizio lavori, prodottasi ex lege .
Il 7.10.2020 la ricorrente ha subito la cancellazione dalla White List della Prefettura di Reggio Emilia, provvedimento impugnato davanti a questo Tribunale nel giudizio R.G. n. -OMISSIS- del 2020, ancora pendente alla data di instaurazione dell’odierno giudizio.
In data 21.12.2020 la Società ha chiesto una seconda proroga per l’inizio lavori, richiamando i nuovi termini posti dalla legge statale sull’emergenza Covid, ma il Comune, con note prot. gen. n. -OMISSIS- del 2020 e n. -OMISSIS- del 2021, ha preannunciato il diniego dell’istanza di proroga e la possibile revoca della SCIA, atti questi ultimi impugnati dall’interessata nel giudizio R.G. -OMISSIS- del 2021.
Il 19.02.2021, col provvedimento impugnato in questa sede, il Comune ha revocato la SCIA, ma la Società aveva nelle more stipulato un preliminare di vendita per trasferire il bene alla -OMISSIS- (Società priva di problemi di white list), come avvenuto con atto comunicato all’Ente l’8.03.2021.
Ad avviso della ricorrente la revoca della SCIA sarebbe illegittima per violazione dell'articolo 10 comma 4 della Legge n. 120/2020, dell'articolo 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020, del protocollo di legalità sottoscritto il 19 novembre 2015 tra il Sindaco di Reggio Emilia ed il Prefetto della Provincia, della Delibera di Giunta comunale -OMISSIS- dell'8 giugno 2017 (protocollo di legalità), nonché per violazione della Legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto svariati profili, tra cui il mancato contemperamento dell’interesse pubblico con quelli privati nell’ambito dell’esercitato potere di autotutela.
In particolare, la Società sostiene che la SCIA in discussione, avendo la scadenza propria di tutti i titoli edilizi (artt. 10-15 DPR 380/2001), ancorata ai tempi di esecuzione dell'intervento edilizio ed indipendente dalle qualità del soggetto esecutore, avrebbe dovuto essere ulteriormente prorogata dall’Amministrazione per l’emergenza Covid, senza potersi opporre come motivo di diniego la perdita dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia).
In altri termini, ad avviso della ricorrente, la sua cancellazione dalla White List gestita dalla Prefettura di Reggio Emilia con provvedimento del 7.10.2020, peraltro impugnato dall’interessata, non avrebbe potuto incidere sulla possibilità per l'impresa di attuare nell’immediato l'intervento edilizio, e quindi il Comune avrebbe dovuto solo prendere atto della volontà del legislatore ex art. 103 co. 2 del D.L. n. 18/2020, rinviando se del caso a data successiva alla scadenza dell’emergenza epidemiologica le proprie determinazioni in autotutela connesse al provvedimento antimafia nelle more emesso.
In ogni caso, nel disporre la revoca della SCIA, il Comune avrebbe dovuto tenere conto degli interessi privati della ricorrente incisi dal provvedimento di autotutela, oltre che del fatto che senza la realizzazione dell’intervento, la