TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-09-20, n. 202400606
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Pubblicato il 20/09/2024
N. 00606/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2023, proposto da
Medi-Market Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F P F, R V, C M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A T, N Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio N Z in Bologna, piazza Maggiore,6;
per l'annullamento
- della nota PG 774289 del 21.11.2023, del Settore Economia del Comune di Bologna, avente ad oggetto “irricevibilità ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L. 241/90 della notifica sanitaria P.G. n. 747918/2023, presentata in data 09/11/2023”;
- del “Regolamento per l'esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale” del Comune di Bologna, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale PG 451798/2022 nella seduta del 26.07.2022;
- nonché, nella sua qualità di provvedimento applicativo e consequenziale della nota impugnata, del Verbale di Accertata Violazione n. 114182 della Polizia Locale di Bologna, notificata in data 28.11.2023 alle ore 12.55 alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, munito di istanza cautelare, Medi-Market srl ha impugnato la nota del Settore Economia del Comune di Bologna di data 21.11.2023, avente ad oggetto “irricevibilità ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L. 241/90 della notifica sanitaria P.G. n. 747918/2023, presentata in data 09/11/2023”, il presupposto “Regolamento per l'esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale” approvato con Deliberazione del C.C. n. 451798/2022 nella seduta del 26.07.2022, nonché, quale provvedimento applicativo e consequenziale, il Verbale di Accertata Violazione n. 114182 della Polizia Locale di Bologna notificato il 28.11.2023.
L’Amministrazione comunale ha fondato il provvedimento del 21.11.2023 di irricevibilità della Notifica sanitaria sulla base dei seguenti rilievi: -in data 30.10.2023 Medi-Market Italia srl ha avviato attività di parafarmacia in via Ugo Bassi 11/B, indicando come categoria merceologica quella del settore non alimentare;-in data 9.11.2023 Medi-Market ha inoltrato al Suap del Comune la Notifica sanitaria per la registrazione dell’attività commerciale presso l’Ausl territorialmente competente, indicando, ai sensi dell’art. 6 Reg. CE n. 852/2004 (Regolamento comunitario sull’igiene dei prodotti alimentari), il commercio di “prodotti macrobiotici e dietetici”;-il locale in questione si trova all’interno del tessuto urbano definito dallo strumento di pianificazione e governo del territorio comunale (PUG) “Tessuto di Antica Formazione” e il Regolamento per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale vieta espressamente, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l’insediamento di nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;- il commercio di prodotti “macrobiotici e dietetici” è vietato dal suddetto Regolamento trattandosi di prodotti del genere alimentare e la suddetta Notifica sanitaria contrasta con quanto precedentemente dichiarato in sede di avvio dell’attività di commercio di vicinato (parafarmacia) in riferimento al settore merceologico (non alimentare).
La ricorrente, premesso che Medi-Market Italia S.r.l. è l’insegna del canale parafarmacia appartenente al gruppo belga Medi-Market Group ed è un player di riferimento nel settore della rivendita a prezzi concorrenziali di farmaci e prodotti per la salute, ha precisato, in punto di fatto, quanto segue:
- al fine di registrare la nuova attività commerciale presso l’Ausl territorialmente competente, in data 9.11.2023 Medi-Market presentava allo Suap del Comune di Bologna la Notifica sanitaria richiesta dall’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, specificando sinteticamente, in conformità ai limiti di spazio imposti dall’ application form , che la Notifica atteneva al “commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici”;
-nei propri esercizi commerciali, infatti, oltre ai farmaci da banco “OTC” (Over The Counter) e “SOP” (senza obbligo di prescrizione), la ricorrente commercializza anche una selezione di prodotti, appartenenti al genere alimentare, propedeutici a esigenze nutrizionali specifiche per il benessere della persona, oltre che volti a fungere da supporto sotto il profilo del fabbisogno nutrizionale del paziente affetto da particolari patologie (prodotti generalmente ricompresi nel “ medical food ” tra cui, a titolo esemplificativo, supplementi nutrizionali, integratori alimentari per il mantenimento e la crescita di massa muscolare, prodotti idonei al trattamento contro il declino cognitivo, addensanti istantanei in polvere per alimenti liquidi o semidensi indicati per pazienti con disfagia o con difficolta di deglutizione, oltre a prodotti per l’alimentazione dell’età neonatale e la prima infanzia);
- gli alimenti denunciati dalla ricorrente, pertanto, sono strettamente connessi alla sua vocazione di insegna impegnata nella erogazione di prodotti per la salute della persona e, al pari delle farmacie, offre alla vendita un’esperienza di acquisto completa sia di analgesici, sia di prodotti funzionali alla cura a tutto tondo della salute della persona;
-in data 21.11.2023 era notificato il provvedimento di irricevibilità della Notifica sanitaria presentata in data 9.11.2023 e, in data 28.11.2023, a seguito di accertamento della Polizia Locale del Comune di Bologna, era notificato il verbale di accertata violazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007, in quanto, in conseguenza del provvedimento di irricevibilità, l’attività era risultata priva della Notifica sanitaria.
Tanto precisato, la ricorrente, in estrema sintesi, ha dedotto i seguenti vizi: “ 1. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale, approvato con D.G.C. P.G. n. 385907/2022 del 20.06.2022. – violazione e/o falsa applicazione del Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.06.2013. – violazione e/o falsa applicazione del Regolamento delegato (UE) 2016/128 della commissione del 25.09.2015 - eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e per manifesta irragionevolezza ”;la ratio del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale consiste nella “tutela delle aree urbane di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della Città di Bologna”, limitando l’apertura di pubblici esercizi dediti in particolare alla vendita di bevande alcoliche che alimentano il degrado e l’insicurezza in alcune aree della città storica;diversamente, i prodotti venduti dalla ricorrente ( medical food ) avrebbero una funzione unitaria e coerente con la vendita dei farmaci da banco (attività principale della parafarmacia) e il fine ultimo sarebbe la tutela della salute ( AFMS - alimenti a fini medici speciali);premessa la disciplina europea e nazionale degli alimenti a fini medici speciali e, in generale, dei medical food, sarebbe del tutto irragionevole affermare la fungibilità della parafarmacia con qualsiasi rivendita di alimentari comuni, atteso che i prodotti oggetto dell’impugnato provvedimento non risponderebbero alla domanda di esigenze alimentari “comuni”;il suddetto provvedimento di diniego sarebbe, d’altra parte, incoerente con la ratio stessa del Regolamento comunale, atteso che l’estromissione dal centro storico dei prodotti tipici di qualsiasi farmacia o parafarmacia non risulterebbe di certo “idoneo” alla cura delle aree urbane di particolare valore storico, né alla salvaguardia del decoro urbano;conseguentemente, l’Amministrazione comunale avrebbe operato un’interpretazione irragionevolmente estensiva dei divieti contenuti nel Regolamento comunale, che si porrebbe in contrasto con l’intera disciplina nazionale ed europea in materia, pregiudicando, altresì, diritti di rilevanza primaria, quali la tutela della salute e il libero esercizio dell’iniziativa economica privata;“