TAR Roma, sez. 3Q, decreto cautelare 2020-03-26, n. 202002168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, decreto cautelare 2020-03-26, n. 202002168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202002168
Data del deposito : 26 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2020

N. 01305/2020 REG.RIC.

N. 02168/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01305/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)


Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2020, proposto da
Theramex Ireland Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Sicilia Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Cacciavillani, Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Andrea Manzi, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;
Regione Basilicata, Teva Italia S.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- Determina AIFA della direzione generale n.1860/2019 pubblicata in G.U il 28/12/2019 recante il nuovo budget dell’anno 2018 emanato a seguito del riesame e relativi allegati, ivi compresi tutti gli atti che l’hanno preceduto;

- Determina AIFA della direzione generale n. 128/2020 pubblicata in G.U. il 31/1/2020 recante il ripiano dell’anno 2018 dello splafondamento della spesa per gli acquisti diretti e relativi allegati A (Elenco quota ripiano a carico della ricorrente in misura di 508.427 €), B (Nota sulla Metodologia applicata), B-bis (allegato alla nota metodologica) e C (ripartizione per singola regione degli oneri di ripiano);
nonché di tutti gli atti istruttori ad essi preordinati ivi richiamati, consequenziali e/o comunque connessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visti i provvedimenti di delega al relatore adottati dal Presidente della Sezione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

Rilevato che la controversia in esame ha ad oggetto il procedimento di attribuzione definitiva degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2018, segnatamente della Determina DG/128/2020 del 28.1.2020, che ha definito detto procedimento, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Considerato che sul piano cautelare, nell’ottica di bilanciamento degli opposti interessi e tenuto conto della particolarità del momento in cui attualmente versano i servizi sanitari di tutte le regioni italiane (emergenza coronavirus), l’istanza di misure cautelari possa essere accolta disponendo la sospensione della gravata determinazione limitatamente alla parte in cui si impone alla ricorrente il versamento di somme maggiori:

o di quelle da quest’ultima iscritte e accantonate nel proprio bilancio per le causali indicate;

ovvero, in caso di mancata puntuale allocazione, della somma risultante dai dati posseduti dall’azienda;

Ritenuto necessario disporre che il versamento delle somme dovute (secondo il predetto criterio) avvenga nel termine di gg. 5 (cinque) lavorativi dalla comunicazione della presente ordinanza;

Impregiudicata ogni decisione sui profili di giurisdizione;

Ritenuto di fissare comunque, ai sensi dell’art. 84, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, la camera di consiglio del 7 aprile 2020 per la prosecuzione della presente fase cautelare in sede collegiale, salve ulteriori proroghe legislative;


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