TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-24, n. 202305187

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-24, n. 202305187
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305187
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2023

N. 05187/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13800/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13800 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via di Porta Pinciana, 6;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Commissione Interministeriale RI, ME Pa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della valutazione negativa della prova scritta sostenuta nell’ambito del concorso pubblico bandito, per conto delle Amministrazioni resistenti, dalla Commissione Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), per titoli ed esami, per la copertura di 2133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 50 del 30.6.2020, elevati a 2736 con successivo avviso di riapertura di modifica e riapertura dei termini pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.60 del 30.7.2021; del punteggio numerico, pari a 20 (corrispondente a 30 risposte corrette, 10 errate e 0 non date), assegnato alla ricorrente; del questionario somministrato in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 12 e 24 del correttore e del foglio risposte; dei verbali della commissione esaminatrice, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 12 e 24 del questionario; dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta; nonché per l’accertamento dell’illegittimità della mancata ammissione della ricorrente alla successiva fase di valutazione titoli; della graduatoria di merito del concorso, ove pubblicata e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le note pervenute a mezzo pec in data 16.11.2021 con cui, a seguito delle contestazioni formulate dalla ricorrente e della richiesta di provvedere alla correzione in autotutela, la commissione di concorso ME PA ha informato di avere esaminato “ le istanze dei candidati per il riesame in autotutela e di averle ritenute tutte infondate ”; nonché, i verbali, se presenti, dei lavori, richiamati in tali note, svolti nella seduta del 6.11.2021 ai fini del riesame delle istanze di autotutela presentate nel periodo dal 13.10.2021 al 6.11.2021; del bando di concorso, nei limiti dell’interesse fatto valere: atti impugnati con il ricorso principale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 15.2.2022: in aggiunta agli atti impugnati con il ricorso principale, della graduatoria di merito del concorso, pubblicata in data 17.2.2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, della Commissione Interministeriale RI e di ME PA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La dott.ssa LA IA ha impugnato e chiesto l’annullamento della

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