TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-12-28, n. 202101916

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-12-28, n. 202101916
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202101916
Data del deposito : 28 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2021

N. 01916/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00504/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 504 del 2021, proposto da
P G, rappresentata e difesa dall'Avvocato F L, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

C B, rappresentata e difesa dagli Avvocati M F e A V, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato A V in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
Comune di Castrignano del Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

avverso il silenzio rifiuto,

del Comune di Castrignano del Capo asseritamente formatosi in relazione alla diffida inviata via p.e.c. del 28 ottobre 2020, ricevuta nella stessa data e protocollata con il n. 13825 del 29 ottobre 2020;

- per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata dalla ricorrente, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di annullamento e di revoca della concessione amministrativa, nonché per quelle connesse;

- per la dichiarazione di illegittimità del permesso di costruire n. 75 del 26 maggio 2005, ubicato in via Fabio Filzi in Santa Maria di Leuca;

- per la dichiarazione di illegittimità del permesso di costruire n. 49 del 7 maggio 2009 prot. n. 1743/2007 pratica edilizia 38/2007 della concessione amministrativa già rilasciata al Signor Caroli Ippazio, autorizzazione n. 3 del 5 febbraio 2003, ceduta con autorizzazione dell'11 luglio 2006 per il sub ingresso alla signora C B (area identificata in feudo Comune di Castrignano del Capo, al Catasto Terreni al Foglio n. 24, Mappale n. 191, tipizzata nel vigente P. di F. come zona “E” - “ Verde Agricolo Speciale Salvaguardia Paesaggistica ”, in via Fabio Filzi in Santa Maria di Leuca) e per la dichiarazione di illegittimità della concessione di posteggio su aree pubbliche rinnovato nel 2017 ed in regime di proroga;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Signora C B;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Parte ricorrente ha proposto le domande, come in epigrafe indicate.

A sostegno del ricorso, ha formulato le seguenti censure, così testualmente rubricate:

1) Violazione degli artt. 1 e 2 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta - Inedificabilita’ assoluta del terreno;

2) Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere per omesso esercizio di funzione amministrativa - Ingiustizia manifesta e malgoverno - Potere di revoca della Pubblica Amministrazione art. 21 quinquies della Legge art. 241/1990 - Adozione del provvedimento;

3) Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere per omesso esercizio di funzione amministrativa - Ingiustizia manifesta e malgoverno - Potere di revoca della Pubblica Amministrazione - Adozione del provvedimento - Caratteristiche della concessione e suo utilizzo - Requisiti e loro sussistenza - Cancellazione dal R.E.A.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Castrignano del Capo.

Si è costituita in giudizio la Signora B C, eccependo in limine la tardività, nonché l’inammissibilità dei contenuti delle diffide (in particolare, in ragione della inammissibilità della “pretesa” del “sollecito” di un procedimento di secondo grado, trattandosi di “ vicende giuridiche che trovano il limite del nuovo testo dell’art. 21 nonies della L. 241/90 ”). Ha contestato le avverse pretese e chiesto la reiezione del ricorso, in particolare evidenziando, “ A parte la astratta conciliabilità tra il rito del silenzio e la domanda cautelare ”, l’“ inesistenza di un preteso danno irreparabile”.

Con ordinanza 29 aprile 2021, n. 245, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, così testualmente argomentando:

<< Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, in disparte l’eccepita questione dell’ammissibilità della tutela cautelare nell’ambito del rito speciale ex art. 117 c.p.a., che il ricorso non appare fondato, poichè, qualora l’Amministrazione dovesse opporre il silenzio sull’istanza di autotutela presentata dal privato per il riesame di provvedimenti amministrativi non tempestivamente impugnati, sembra esclusa la possibilità per lo stesso privato di fare ricorso alla procedura giudiziale del silenzio - rifiuto di cui agli artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo, il cui primo presupposto è l’inadempimento di un obbligo giuridico di provvedere, posto che:

- per un verso, non sembra sussistere alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi riguardo a un’istanza volta a ottenere dalla P.A. un provvedimento in via di autotutela, non essendo questo potere coercibile dall’esterno;
il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 9 luglio 2020, n. 4395 e giurisprudenza ivi citata;
in termini, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 1° luglio 2019, n. 4502;
Consiglio Giustizia Amministrativa Sicilia, 15 febbraio 2021, n. 108;
T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 25 novembre 2019, n. 1881);

- per altro verso, tale divieto trova il proprio fondamento nell’esigenza di evitare il superamento della regola della necessaria impugnazione dell’atto amministrativo nel termine di decadenza: “siffatto escamotage presuppone, in definitiva, una sequenza procedimentale in cui sussista un provvedimento non impugnato e l’intrapresa della procedura del silenzio - rifiuto allo scopo di provocare l’adozione di un secondo provvedimento, volto a mettere nel nulla quello non tempestivamente impugnato (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2548)” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 3 giugno 2020, n. 3462);

Rilevata, altresì, l’insussistenza del dedotto pregiudizio grave e irreparabile, anche in relazione alla risalenza nel tempo dei provvedimenti ora contestati >>.

Con Memoria depositata agli atti di causa il 1° settembre 2021, parte ricorrente ha chiesto “ che l’Ill.mo Collegio voglia dichiarare l’estinzione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. della ricorrente proponente ”, “ essendo venute le meno le ragioni del ricorso ed essendo sopravvenuta la carenza di interesse della ricorrente”.

Con note di udienza del 20 settembre 2021, la Signora C B ha chiesto il passaggio in decisione della causa, “ sulla scorta della istanza di sopravvenuta carenza di interesse”.

All’udienza in Camera di Consiglio del 22 settembre 2021, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso è, comunque, divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. - Osserva questa Sezione che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.

In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Ed invero, “ La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta … l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 971;
T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004)”
( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Ottava, 4 settembre 2015, n. 4288).

4. - Pertanto, considerato che, come innanzi esposto, con la Memoria depositata agli atti di causa il 1° settembre 2021, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi