TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-03-29, n. 202301056
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Testo completo
Pubblicato il 29/03/2023
N. 01056/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01773/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1773 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicola Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via Simone Cuccia n. 45;
contro
Comune di Alia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Ortolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via Velasquez n. 38;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso principale:
- dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- dal Comune di Alia;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria del 6 settembre 2018 e assunta al prot. -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Alia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune di Alia ha ingiunto ai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- la demolizione delle opere abusivamente realizzate sui lotti di terreno siti in -OMISSIS-, identificati catastalmente al foglio di mappa -OMISSIS-, così descritte: “ 1. Manufatto in profilato d'acciaio e pannelli coibentati lungo m. 12 circa per 9,00 m. di larghezza, con altezza in linea di gronda di m. 4,25 circa e m. 4,70 al colmo, destinato a deposito materiali edili. All’interno è stato ricavato un soppalco costituito da profilati in acciaio, entrando a sx avente una larghezza di m. 3,70 frontalmente e a destra di m.2,80. Il soppalco a cui si accede da una scala in ferro larga m. 0,85, è posto a m 2,35 dal piano di calpestio, ed ha un’altezza utile minima pari a m 1,90 e massima pari a m. 2,40.
2. Manufatto in lamiera con struttura portante in muratura e tubi in acciaio, lungo m. 11,90 circa, largo m. 3,40, altezza minima m 3,00 e massima m. 3,10 adibito a deposito di materiale edile.
3. Manufatto in lamiera con struttura portante in muratura e tubi in acciaio, lungo m. 12 circa, largo m. 7,40 circa e con altezza minima m 3,00 e massima m. 3,30 adibito a deposito di materiale edile ”.
Avverso il suddetto provvedimento propongono ricorso, ritualmente notificato e depositato, i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Innanzitutto, i ricorrenti deducono che i manufatti di cui è ordinata la demolizione sono stati verosimilmente realizzati prima dell’anno 1967 e, comunque, non oltre l’anno 1976, come risulterebbe dall’aerofotogrammetria dell’epoca. In conseguenza, l’ordinanza sarebbe stata illegittimamente adottata ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di norma non ancora entrata in vigore all’epoca di realizzazione dei presunti abusi. Il Comune avrebbe potuto, al più, applicare una sanzione di natura economica ex art. 41 della L. n. 1150/1942, come sostituito dall’art. 13 della L. n. 765/1967.
In secondo luogo, i ricorrenti lamentano la lesione dell’affidamento ingenerato dal lasso di tempo decorso tra la realizzazione dei