TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-09-09, n. 202101975
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Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 01975/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2014, proposto da
Italtetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , AL EL e RG EL, rappresentati e difesi dagli avvocati Annarosa Corselli e Carlo Luigi Scrosati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Carlo Luigi Scrosati in Milano, via Domodossola, 17;
contro
Comune di Busto Arsizio, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Carra e Michela Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via P. Andreani, 10;
per l'annullamento
della delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 18.12.2012, di adozione del piano di Governo del Territorio, e della delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 20.6.2013, contenente le controdeduzioni alle osservazioni e l’approvazione definitiva del P.G.T., con avviso di pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 51 in data 18.12.2013, nonché le N.T.A. citate nel ricorso, e gli allegati collegati presupposti, correlativi e consequenziali relativi all'iter procedimentale relativo al P.G..T del Comune di Busto Arsizio;
con richiesta di risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Busto Arsizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Oscar Marongiu nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2021, svoltasi in modalità da remoto, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Italtetti S.r.l., operante nel settore della carpenteria in legno nel Comune di Busto Arsizio, sull’area di cui al mappale 6057, foglio 4, sulla quale insistono due fabbricati a uso laboratorio coperti da titolo edilizio, e i signori AL e RG EL, artigiani proprietari dell’area confinante di cui ai mappali 16580 e 3305, pure coinvolta nell’attività della carpenteria, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, la delibera consiliare di approvazione del P.G.T. del Comune di Busto Arsizio, nella parte in cui, respinte le osservazioni degli interessati, ha destinato l’area edificata, precedentemente azzonata come zona C1/c, a zona B2, e ha confermato la destinazione agricola per la restante parte della proprietà.
Le doglianze dei ricorrenti sono volte a contestare sia la zonizzazione a destinazione agricola del terreno, libero da edificazioni, indispensabile alla carpenteria (utilizzato spesso dagli interessati per depositare il legno da lavorare) sia il mutamento da zona C1 a zona B2 dell’area edificata, oltre a contestare il procedimento sfociato nella pubblicazione del PGT.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
A) quanto alla zonizzazione a destinazione agricola:
1) violazione di legge (l. n. 1150/1942, art. 7 ss.; l.r. n. 12/2005; D.G.R. n. 8/1681 del 29.12.2005); eccesso di potere; difetto di motivazione anche in rapporto alle caratteristiche dell’area e alle previsioni del PTCP; difetto d’istruttoria; mancata considerazione delle attività artigianali esercitate sull’area.
Secondo la prospettazione attorea l’area destinata a zona agricola sarebbe completamente urbanizzata e quasi totalmente circondata da fabbricati produttivi, residenziali e di servizio alla residenza.
Si tratterebbe, quindi, di un fondo praticamente intercluso, ossia una delle ipotesi tipiche in cui non possono valere, a sorreggere una simile previsione, le indicazioni generali reperibili nel P.G.T. (C.d.S., Sez. IV, n. 1197/2003; Sez. IV, n. 4078/2001; Ad. plen. n. 24 del 1999).
Deducono anche i ricorrenti che, benché il P.T.C.P. della Provincia di Varese non contempli l’area in questione tra gli ambiti agricoli, le controdeduzioni comunali alle osservazioni dei ricorrenti indicano di volere perseguire la “riqualificazione del sistema urbano all’interno della città storica” e il “contenimento del consumo di suolo agricolo non edificato”.
Il Comune, inoltre, sarebbe incorso in un totale difetto di istruttoria sulla situazione dei luoghi, in contrasto con quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/1681 del 29.12.2005, che imponeva all’Amministrazione una indagine più specifica e evidenziava la necessità di una segnalazione in proposito alla Provincia.
2) violazione di legge (l. n. 1150/1942 e d.P.R. n. 380/2001; l.r. n. 12/2005; D.G.R. n. 8/1681 del 29.12.2005); eccesso di potere; difetto di motivazione; mancata considerazione delle attività esercitate sull’area.
I ricorrenti lamentano la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, dell’interesse della parte privata a svolgere l’attività di impresa e, quindi, la mancata considerazione della funzione sociale dell’attività medesima.
In quest’ottica, se è vero che la pianificazione urbanistica è certo caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità, in quanto il Comune è chiamato a compiere le sue scelte in considerazione del migliore assetto da attribuire al proprio territorio, ciò non significa, tuttavia, che tali scelte non debbano pur sempre garantire una imparziale ponderazione degli interessi coinvolti, dovendo 1’Amministrazione valutare attentamente se 1’astratto miglioramento della situazione urbanistica non contrasti invece con diversi rilevanti interessi, anche privati, il cui sacrificio, quale frutto della relativa graduazione operata, deve essere puntualmente apprezzato e altrettanto adeguatamente motivato.
3) violazione di legge (l. n. 1150/1942, art. 7 ss.; l.r. n. 12/2005, artt. 16 ss.); eccesso di potere; difetto di motivazione; eccesso di potere per contrasto con precedenti manifestazioni di volontà della p.a.
I ricorrenti deducono che:
- l’area destinata ad area agricola è di fatto utilizzata dalla società per depositare delle liste di legno sulle quali poi la carpenteria va a lavorare e le liste di legno vengono appoggiate su alcune pensiline provvisorie in ferro;
- l’attività in questione è stata oggetto di provvedimenti repressivi da parte del Comune, a fronte dei quali è stata presentata dagli interessati una richiesta di permesso in sanatoria;
- la sanatoria è stata rigettata per mancanza della c.d. doppia conformità, ma sarebbe molto significativo il fatto che, poco prima dell’adozione della variante al P.G.T., lo stesso settore dell’edilizia pubblica e privata abbia segnalato la necessità di una riconsiderazione della destinazione ad area agricola (v. raccomandata del SUAP, doc. 10 di parte ricorrente, che fa riferimento a un parere della commissione edilizia);
- sarebbe quindi evidente il contrasto tra la pianificazione successivamente confermata dal Comune e le indicazioni del S.U.A.P.
4) violazione di legge; mancata applicazione degli artt. 8 ss. della l.r. n. 12/2005 e della D.G.R. n. 8/1681 del 29.12.2005; eccesso di potere; difetto nei presupposti.
I ricorrenti deducono che:
- l’art. 8 della L.R. 12/2005, dispone che il Documento di Piano debba