TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-06-11, n. 202101182

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-06-11, n. 202101182
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101182
Data del deposito : 11 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/06/2021

N. 01182/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00458/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 458 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Zagarese, con domicilio eletto presso il suo studio in Rossano, viale Santo Stefano n. 55;



contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Cosenza, Questura Cosenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

- del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Cosenza il 17.10.2015:

- del decreto del Questore di Cosenza del 3.10.2016 di rigetto della istanza di revoca;

- del silenzio-rigetto formatosi il 7.03.2017 sul ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Cosenza e della Questura Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 giugno 2021 il Dott. Arturo Levato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Sig. -OMISSIS- agisce per l’annullamento del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Cosenza il 17.10.2015 ed eseguito l’8.07.2016, del decreto 3.10.2016, con cui il Questore ha rigettato l’istanza di revoca presentata dal ricorrente ex art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, nonché del silenzio rigetto formatosi il 7.03.2017 sul ricorso gerarchico al Prefetto avverso il provvedimento del Questore di Cosenza.

Di tali determinazioni l’esponente ne denuncia l’illegittimità per violazione degli artt. 22 ss. L. n. 241/1990, artt. 1 e 4 L. n. 1423/1956, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione dell’avviso orale, erroneità e ingiustizia e sviamento dei fatti.

2. Resiste il Ministero dell’Interno.

3. All’udienza pubblica del 9 giugno 2021, in prossimità della quale sono state depositate memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In via preliminare va disatteso il rilievo con cui il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 22 ss. L. n. 241/1990, derivante dalla comunicazione del 27.07.2016 di rigetto dell’istanza ostensiva dal medesimo avanzata in riferimento agli atti del procedimento.

Invero il diniego di accesso non può costituire autonomo vizio di un distinto ed ulteriore provvedimento avversato con domanda di annullamento ai sensi dell’art. 29 c.p.a., posto che i rigetti taciti o espressi delle istanze ostensive sono suscettibili di gravame in sede giurisdizionale per mezzo di ricorso ex art. 116 c.p.a., da esperire nel perentorio termine di trenta giorni dall’acquisita conoscenza della reiezione espressa della richiesta di accesso ovvero dalla formazione del silenzio rigetto.

4.1. Con le residue doglianze, suscettibili di trattazione congiunta attesa la loro intima connessione, il deducente lamenta l’insussistenza della ritenuta pericolosità sociale, con correlato vizio del procedimento decisorio, inficiato dall’assenza di argomentazioni giustificative degli avversati provvedimenti. Rileva, in particolare, la propria “ sostanziale incensuratezza ”, nonostante l’attività imprenditoriale svolta in settori regolati da complessa legislazione in materia lavorativa, previdenziale, assicurativa, la riferibilità della maggior parte delle vicende giudiziarie a strumentali iniziative di temerari antagonisti, che avevano per anni tentato di appropriarsi del vasto compendio edificatorio sito in -OMISSIS-, la circostanza che la violazione degli obblighi di assistenza familiare, dalla quale era stato comunque il ricorrente prosciolto, sia priva di sintomatica valenza ai sensi del D. Lgs n. 159/2011, l’assoluzione per i reati di ricettazione e riciclaggio e per i reati di lesioni personali e di minaccia, il generico richiamo alle frequentazioni con soggetti pregiudicati.

Le censure sono infondate.

Occorre premettere che l’avviso orale si fonda su “ ripetuti pregiudizi di polizia per i reati di furto, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, invasione di terreni o edifici, violazione degli obblighi di assistenza familiare, lesioni personali, minaccia, danneggiamento, ricettazione, riciclaggio e altro ”, nonché sulla frequentazione del ricorrente di “ persone con pregiudizi penali e di polizia, nominativamente individuate ”, mentre il rigetto della

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi