TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-06-11, n. 202101182
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Pubblicato il 11/06/2021
N. 01182/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. A Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Rossano, viale Santo Stefano n. 55;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Cosenza, Questura Cosenza, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Cosenza il 17.10.2015:
- del decreto del Questore di Cosenza del 3.10.2016 di rigetto della istanza di revoca;
- del silenzio-rigetto formatosi il 7.03.2017 sul ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Cosenza e della Questura Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 giugno 2021 il Dott. Arturo Levato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS- agisce per l’annullamento del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Cosenza il 17.10.2015 ed eseguito l’8.07.2016, del decreto 3.10.2016, con cui il Questore ha rigettato l’istanza di revoca presentata dal ricorrente ex art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, nonché del silenzio rigetto formatosi il 7.03.2017 sul ricorso gerarchico al Prefetto avverso il provvedimento del Questore di Cosenza.
Di tali determinazioni l’esponente ne denuncia l’illegittimità per violazione degli artt. 22 ss. L. n. 241/1990, artt. 1 e 4 L. n. 1423/1956, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione dell’avviso orale, erroneità e ingiustizia e sviamento dei fatti.
2. Resiste il Ministero dell’Interno.
3. All’udienza pubblica del 9 giugno 2021, in prossimità della quale sono state depositate memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via preliminare va disatteso il rilievo con cui il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 22 ss. L. n. 241/1990, derivante dalla comunicazione del 27.07.2016 di rigetto dell’istanza ostensiva dal medesimo avanzata in riferimento agli atti del procedimento.
Invero il diniego di accesso non può costituire autonomo vizio di un distinto ed ulteriore provvedimento avversato con domanda di annullamento ai sensi dell’art. 29 c.p.a., posto che i rigetti taciti o espressi delle istanze ostensive sono suscettibili di gravame in sede giurisdizionale per mezzo di ricorso ex art. 116 c.p.a., da esperire nel perentorio termine di trenta giorni dall’acquisita conoscenza della reiezione espressa della richiesta di accesso ovvero dalla formazione del silenzio rigetto.
4.1. Con le residue doglianze, suscettibili di trattazione congiunta attesa la loro intima connessione, il deducente lamenta l’insussistenza della ritenuta pericolosità sociale, con correlato vizio del procedimento decisorio, inficiato dall’assenza di argomentazioni giustificative degli avversati provvedimenti. Rileva, in particolare, la propria “ sostanziale incensuratezza ”, nonostante l’attività imprenditoriale svolta in settori regolati da complessa legislazione in materia lavorativa, previdenziale, assicurativa, la riferibilità della maggior parte delle vicende giudiziarie a strumentali iniziative di temerari antagonisti, che avevano per anni tentato di appropriarsi del vasto compendio edificatorio sito in -OMISSIS-, la circostanza che la violazione degli obblighi di assistenza familiare, dalla quale era stato comunque il ricorrente prosciolto, sia priva di sintomatica valenza ai sensi del D. Lgs n. 159/2011, l’assoluzione per i reati di ricettazione e riciclaggio e per i reati di lesioni personali e di minaccia, il generico richiamo alle frequentazioni con soggetti pregiudicati.
Le censure sono infondate.
Occorre premettere che l’avviso orale si fonda su “ ripetuti pregiudizi di polizia per i reati di furto, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, invasione di terreni o edifici, violazione degli obblighi di assistenza familiare, lesioni personali, minaccia, danneggiamento, ricettazione, riciclaggio e altro ”, nonché sulla frequentazione del ricorrente di “ persone con pregiudizi penali e di polizia, nominativamente individuate ”, mentre il rigetto della richiesta di revoca si basa sulla pendenza di “ procedimenti penali tutti relativi ai titoli indicati nel provvedimento di cui è richiesta la revoca e sono state emesse condanne, non ancora definitive ”.
Tanto chiarito, a mente del combinato disposto degli artt. 1 e 3 D. Lgs. n. 159/2011 giova osservare che l’avviso orale si applica a “ a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi… dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
Alla luce della lettera della norma e della sottesa ratio preventiva, è pacifico che l’emissione dell’avviso orale non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato o la presenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria, sul mero dubbio che un soggetto possa commettere reati contro la sicurezza e la tranquillità pubblica, purché emerga una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali (Consiglio Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3548;T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 4 aprile 2008, n. 1863).
Le finalità preventive che caratterizzano l’istituto richiedono, per natura, che esse siano adottate prima che si verifichino determinati accadimenti, quando in ordine al futuro comportamento del destinatario della misura di sicurezza possono essere formulate solo delle prognosi su base probabilistica. Medesimo discorso deve essere svolto sul rapporto tra procedimento o processo penale e la misura in questione, non presupponendo l’avviso l’esistenza di un reato, ma un giudizio di pericolosità sociale fondato su elementi circostanziati (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12 dicembre 2018, n. 2174).
Rientrando nell’ambito di una valutazione discrezionale di competenza dell’autorità di polizia, il provvedimento è come tale sindacabile soltanto sotto il profilo della sussistenza dei relativi presupposti, nonché della sufficienza, logicità e congruità della motivazione (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, Sez. Unica, 25 luglio 2012, n. 244).
Trasponendo le richiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta che il ricorrente ha tenuto le seguenti condotte: 25.05.1985 con r.g. n. -OMISSIS- del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- veniva deferito in stato di libertà alla Pretura di Rossano per minaccia con armi e omessa custodia di armi da fuoco;14.07.1992 con c.n.r. n.-OMISSIS- della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, veniva deferito in stato di libertà per omessa tenuta registri carico e scarico di rifiuti speciali;19.02.1992 con c.n.r. del Nucleo Reg. PT Puglia di -OMISSIS- veniva deferito in stato di libertà per violazione norme i.v.a. dovuta;21.11.1995 è stato deferito alla A.G. dal Nucleo Polizia Tributaria di -OMISSIS- per violazione sulle norme i.v.a.;16.01.1998 con c.n.r. n. -OMISSIS-del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rossano per violazione artt. 392, 612, 635 c.p.;per tali fatti, in data 31.01.2002, gli veniva notificato un avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ambito proc. pen. -OMISSIS-R.G.N.R. datato 21.01.2002 della Procura della Repubblica di Rossano per il reato di cui all'art. 612 c.p.;12.05.2003 con c.n.r. n. -OMISSIS-di Comando di -OMISSIS- veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rossano per appropriazione indebita;