TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-09-11, n. 201901555
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Testo completo
Pubblicato il 11/09/2019
N. 01555/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00611/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M M, in proprio e quale legale rappresentante di CISL Medici Regionale Calabria, N A, in proprio e quale legale rappresentante della Federazione Territoriale CISL Medici Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, A P, D S, L M, G S, F C, G R, F P, G F, Umberto Cannistra', R C, R I, M P, R B, D P, O T, N D G, A C, Natale Sacca', Stefano Rodino', Teresa D' Amico, rappresentati e difesi dagli avvocati E J e F J, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Antonello Fabiano, in Catanzaro, alla via Lidonnici, n. 7;
contro
Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
Regione Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso principale
- del decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria del 3 marzo 2016, n. 30, avente ad oggetto “Riorganizzazione delle reti assistenziali - Provvedimento generale di programmazione di adeguamento della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati” ;
- di tutti gli atti ad esso presupposti o in esso assorbiti, tra cui i precedenti decreti del medesimo ufficio commissariale del 2 aprile 2015, nn. 9 e 14, e del 5 luglio 2012, nn. 102 e 106, il decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 ottobre 2010, n. 108, delle deliberazione della Giunta regionale del 2 luglio 2010, nn. 490 e 492, del 23 dicembre 2009, n. 908, del 16 dicembre 2009, n. 845;
con i motivi aggiunti:
- dei decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria del 5 luglio 2016, nn. 63 e 64.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con decreto del 3 marzo 2016, n. 30, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria ha provveduto alla riorganizzazione delle reti assistenziali, programmando un adeguamento della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale.
2. – Il provvedimento è stato impugnato dai ricorrenti, tutti dirigenti medici presso l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, i primi due anche quali legali rappresentanti delle indicate organizzazioni sindacali, i quali ne hanno dedotto l’illegittimità e ne ha chiesto l’annullamento a questo Tribunale Amministrativo Regionale.
Sono stati altresì impugnati con motivi aggiunti, con i quali sono state estese le critiche già formulate, i successivi decreti commissariali del 5 luglio 2016, nn. 63 e 64, con cui è stato rispettivamente approvato il programma operativo 2016-2018 e sono state apprestate modifiche al precedente decreto n. 30.
3. – Hanno resistito l’ufficio commissariale e le altre amministrazioni dello Stato evocate in giudizio.
4. – Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 3 luglio 2019 e spedito in decisione.
DIRITTO
5. – Va preliminarmente affermato che l’unico soggetto legittimato a resistere al giudizio è il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Sistema Sanitario Regionale della Calabria, il quale è organo statale ai sensi dell'art. 2, comma 83 l. 23 dicembre 2009 n. 191, in quanto è investito dal Consiglio dei Ministri di precisi e vincolanti compiti di riduzione della sfera sanitaria (Cons. Stato, Sez. III 22 aprile 2015 n. 2030); e che per tali esclusivi compiti istituzionali ha sua specifica ed autonoma discrezionalità tecnica, operativa e funzionale per individuare i settori, l'entità delle riduzioni possibili e gli espedienti da per raggiungere tale risultato (Cons. Stato, Sez. III 16 marzo 2016 n. 1088).
Vi è di conseguenza il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute,