TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-01-31, n. 201300254
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00254/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01886/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1886 del 2006, proposto da MO FR, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Rossi, con domicilio eletto presso lo stesso difensore in Catania, via Eleonora D'Angio', 55;
contro
Ministero della Giustizia - Dip.Organiz.Giudiz.Pers. e Serv., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per la restituzione
mediante decreto ingiuntivo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali praticate dall'Amministrazione sul trattamento retributivo del ricorrente durante il periodo di emergenza connesso agli eventi eruttivi e sismici verificatesi nell'area etnea tra il 2001 ed il 2002 (O.P.C.M. 3254/2002).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dip.Organiz.Giudiz.Pers.E Serv.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe MO FR, Magistrato in servizio presso il Tribunale dei Minori di Catania, ha chiesto al Presidente di questa Sezione l'emissione di decreto ingiuntivo ai fini della restituzione, da parte dell'Amministrazione, delle somme trattenute, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali sulla retribuzione allo stesso spettante; e ciò senza tenere conto della sospensione contributiva prevista dall'art. 5 Ord.za P.C.M. n. 3254/2002.
Il ricorso è stato accolto con decreto ingiuntivo n. 24 del 12.06.2007, col quale si è ordinato all'Amministrazione di restituire al ricorrente la contribuzione frattanto trattenuta.
2. L'Amministrazione ingiunta ha proposto rituale opposizione adducendo, sia l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, sia, tra l'altro, la non spettanza del beneficio di legge, siccome limitato ai soli lavoratori del settore privato; e ciò sulla base della lettura logico-sistematica delle relative disposizioni, tanto di rango primario, quanto secondario.
3. Il ricorrente in data 20.02.2012 ha depositato ampia memoria nella quale prospetta, preliminarmente, la cessata materia del contendere, in quanto la P.A. ha restituito le somme richieste col ricorso monitorio in epigrafe ed ora starebbe procedendo alle previste trattenute in 128 mensilità.
Ad ogni buon fine deduce che:
a) il sopravvenuto art. 6 comma 1 bis D.L. n. 263/2006, conv. in L. n. 290/2006 (che limita la sospensione contributiva ai soli lavoratori del settore privato) sarebbe norma falsamente interpretativa della L. n. 225/1992, sebbene già oggetto di due " deludentissime " decisioni della Corte Costituzionale rese con ord.za n. 302/2009 e con sent. n. 325/2008 (da qui l'invito a questo Collegio a non " cadere in una sorta di soggezione o sudditanza psicologica rispetto alle due pronunzie «salvifiche» della disposizione di legge ");
b) la legge citata sarebbe inapplicabile alla fattispecie anche perché la Corte Cost. con l'ord.za n. 302/2009 si sarebbe limitata a dichiarare inammissibile la sollevata q.l.c. con la precisazione, tuttavia, che restava ferma la " intangibilità del giudicato " formatosi sulla base del quadro normativo derivante da: D.P.C.M. 29.10.2002; art. 5 D.L. 4.11.2002 (conv. in L. n. 286/2002); O.P.C.M. 29.11.2002 n. 3254; nota Presidenza Consiglio dei Ministri 24.11.2004; nota INPDAP n. 2 del 14.01.2005;
c) tale quadro normativo sarebbe ancora pienamente vigente siccome non inciso dalla ricordata norma " pseudo-interpretativa "; tanto è vero che la successiva O.P.C.M. n. 3442/2005, che aveva preteso di limitate il beneficio de quo ai soli lavoratori privati, è stata annullata da questo T.A.R. con sentenza n. 95/2006 confermata, sostanzialmente, dal Cons.Giust.Amm.va Reg. Sic con sentenza n. 1050/2008 (che ha escluso la natura interpretativa e quindi l'efficacia retroattiva della norma di cui al D.L. n. 263/2006);
d) l'art. 6 comma 1 bis D.L. n. 263/2006 risulterebbe ormai abrogato per effetto del sopravvenuto art. 17, comma 2-quater, del D.L. n. 195/2009 (conv. in L. n. 26/2010) che all'art. 5 L. n. 225/1992 ha introdotto un ulteriore " comma 5 ter ";
e) l'art. 6 comma 1 bis D.L. n. 263/2006, se ritenuto di natura interpretativa, non solo violerebbe il legittimo affidamento sorto nei soggetti destinatari della normativa interpretata, ma si porrebbe in contrasto con l'art. 6 C.E.D.U. e sul piano interno con l'art. 117 co. 1, Cost. (per la palese interferenza del Legislatore sull'esercizio della giurisdizione).
4. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
I) - In primo luogo, va osservato che con la memoria conclusiva depositata il 20.02.2012, parte ricorrente ha dedotto che è in corso il recupero da parte dell'Amministrazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, sicché " … risultano pienamente soddisfatte le pretese dei ricorrenti opposti, che non v'è pertanto più interesse ai ricorsi e che è cessata la materia del contendere " .
La prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, trattandosi di vertenza relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo, le norme proprie del processo amministrativo vanno adeguatamente integrate con le correlative norme processual-civilistiche; di guisa che la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere (o, in ipotesi, di semplice sopravvenuta carenza di interesse) resa dalla parte che abbia chiesto l'emissione del decreto monitorio, non può determinare alcuna conseguenza ai fini del decidere, dovendo il Collegio giudicante, in doverosa applicazione dell'art. 653 c.p.c., pronunciarsi comunque sull'opposizione e così confermare o meno il decreto ingiuntivo (a meno che non sia l'opponente a dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio, accettando in tal modo, per conseguenza, la consolidazione del decreto opposto, che in questa ipotesi dovrebbe essere confermato).
II) - Ai fini del decidere giova fare un breve cenno al complesso quadro normativo nel quale si inserisce la vertenza in esame:
--- a) La legge n. 225/1992 ha introdotto nel nostro ordinamento il " Servizio nazionale della protezione civile ". Nel testo originario, il suo art. 5 (" Stato di emergenza e potere di ordinanza ") disponeva, nei primi tre commi, che:
"1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
"2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
"3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può EMANARE altresì ORDINANZE finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione".
Il successivo comma 5 era del seguente semplicissimo tenore:
"5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate".
Come ben si vede, la normativa, ed in particolare il comma 5, non conteneva alcuna indicazione relativa al profilo degli sgravi contributivi ed ai soggetti beneficiari; anche perché tale genericità si correla, logicamente, con l'astratta attribuzione all'Esecutivo di un potere di ordinanza extra ordinem ; ossia della facoltà di emettere un atto amministrativo libero, per definizione, nei suoi contenuti oggettivi e soggettivi, condizionato solamente alla scrupolosa verifica del presupposto di legge (ossia la concreta situazione di emergenza), nonché alla congruità della motivazione ed alla sua intrinseca temporaneità.
--- b) Con D.P.C.M. 23.7.2001 (in GURI 27.7.2001, n. 173) è stato dichiarato lo " … stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania interessata da gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna " e tale decreto richiama espressamente il sopra riportato art. 5 L. n. 225/1992.
--- c) Successivamente è stato emanato il D.P.C.M. 29.10.2002 (in GURI 4.11.2002, n. 258) che così dispone: " Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area "; e ciò fino alla data del 31.3.2003, successivamente prorogata.
--- d) Lo stesso giorno 4.11.2002 (di pubblicazione nella GURI del citato D.P.C.M. del 2002) è stato emanato il D.L. 4.11.2002, n. 245, recante " Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità