TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-07-25, n. 202200438

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-07-25, n. 202200438
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200438
Data del deposito : 25 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2022

N. 00438/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00124/2020 REG.RIC.

N. 00514/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 124 del 2020, proposto da
Comune di Mondolfo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M L e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C A N, in Ancona, viale della Vittoria, n. 27;

contro

Comune di Fano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Marche, ASET S.p.A. - Azienda Servizi sul Territorio, non costituite in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2021, proposto da
Comune di Fano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come sopra;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi e Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Mondolfo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Cinelli, in Ancona, viale della Vittoria, n. 27;

quanto al ricorso n. 124 del 2020:

per l’accertamento

in capo al Comune di Mondolfo della titolarità della farmacia comunale sita in Mondolfo, località Marotta Nord, via Ferrari, n. 43,

e per la condanna

del Comune di Fano a versare al Comune di Mondolfo il canone corrisposto da ASET S.p.A. relativo alla gestione della farmacia comunale sita in Mondolfo, località Marotta Nord, via Ferrari, n. 43, dal 19 luglio 2014 al soddisfo,

previo, ove occorrer possa, annullamento della nota del Sindaco del Comune di Fano in data 13 dicembre 2019 (prot. n. 93644);

quanto al ricorso n. 514 del 2021:

per l'annullamento

della deliberazione di Giunta Regionale n. 882 del 12/7/2021 pubblicata sul BUR Marche n. 56 del 22/7/2021 e trasmessa a mezzo pec in data 16/7/2021 avente ad oggetto “ Disciplina di rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti al distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano ed alla sua incorporazione nel Comune di Mondolfo, ai sensi dell'art. 2, L.R. 15/2014 ”, nonché del recepito parere del Comitato tecnico per la Legislazione della Regione Marche reso con nota id. 22798567 non noto, nonché di ogni altro atto, connesso e/o conseguente non noto.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fano (nel ricorso n. 124/2020 R.G.) e della Regione Marche e del Comune di Mondolfo (nel ricorso n. 514/2021 R.G.);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. I ricorsi che pervengono alla odierna decisione attengono entrambi alla disciplina dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti al distacco della frazione Marotta dal Comune di Fano ed alla sua contestuale aggregazione al Comune di Mondolfo, operazioni che sono avvenute con decorrenza dal 19 luglio 2014 (visto che la L.R. Marche n. 15/2014, recante per l’appunto “ Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali ”, è stata pubblicata sul B.U.R.M. il 3 luglio 2014).

La vicenda relativa al distacco della frazione aveva avuto inizio nel 2011 con la presentazione di una proposta di legge regionale, è proseguita con l’indizione del referendum consultivo di cui all’art. 133 Cost. e la successiva promulgazione della L.R. n. 15/2014, e si è intersecata con un complesso contenzioso che ha visto pronunciarsi dapprima questo Tribunale e, in seguito, sia il Consiglio di Stato, sia la Corte Costituzionale (per i dettagli si rimanda all’esposizione in fatto contenuta nel ricorso n. 124/2020 R.G.).

Per quanto di interesse nei presenti giudizi va evidenziato che i due Comuni, dopo aver stipulato nel 2014 un primo protocollo d’intesa volto a disciplinare i profili più urgenti legati al distacco della frazione Marotta dal Comune di Fano (si trattava in particolare delle modalità di pagamento dei tributi locali e dell’organizzazione del servizio demografico e della Polizia Municipale) e dopo aver in seguito proceduto al trasferimento al Comune di Mondolfo di altre funzioni amministrative e di alcuni beni mobili e immobili, in data 5 maggio 2015, nelle more della definizione del suddetto contenzioso, avevano sottoscritto un accordo finalizzato a regolare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari ancora pendenti. L’accordo, in particolare, prevedeva che:

- “ Art.

4 - Servizio farmaceutico



4.1 Per non arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio pubblico farmaceutico presso il centro abitato di Marotta, la sede della farmacia comunale di cui titolare è il Comune di Fano rimarrà operativa, nell'attuale sede, transitoriamente in via sovrannumeraria sino a quando il Comune di Mondolfo non potrà istituire ulteriori sedi farmaceutiche in pianta organica
”;

- “ Art.

6 - Subentro nei contratti in essere



6.1 Il Comune di Mondolfo subentra nei contratti in essere per la gestione dei servizi pubblici stipulati dal Comune di Fano fino alla naturale scadenza degli stessi per appalti e forniture affidati con procedura ad evidenza pubblica. Per i contratti oggetto di affidamento in house, la cui scadenza non è fissata o è pluriennale, il Comune di Mondolfo si riserva di subentrare limitatamente al periodo utile a garantire la continuità dei servizi fino alla scadenza dei contratti precedentemente stipulati dal Comune di Mondolfo per il territorio ante Legge Regione Marche n. 15/2014 e quindi fino all'espletamento di nuove gare per tutto il territorio comunale.

6.2 […]



6.3 Il Comune di Mondolfo si impegna a corrispondere al Comune di Fano i costi sostenuti per l'erogazione dei predetti servizi dall'01.01.2015 in quanto titolare dei rapporti attivi in essere, previa richiesta scritta dello stesso Comune di Fano. Pertanto, tutte le spese sostenute dal Comune di Fano con decorrenza 1° gennaio 2015 (quali, a titolo esemplificativo, utenze, rate di mutuo, affitti passivi, ecc.) relative ai servizi in essere sulla porzione di territorio oggetto di trasferimento saranno oggetto di rimborso da parte del Comune di Mondolfo fino al perfezionamento delle volture e dei subentri per i quali è fissata inderogabilmente la data del 1° luglio 2015
”;

- “ Art.

7 - Disposizioni finali



7.1 Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti chiederanno alla Giunta Regionale di intervenire, relativamente ai rapporti patrimoniali ed economico-finanziari, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 15/2014…
” (ovviamente la tempistica indicata nell’accordo non è stata rispettata proprio in ragione dell’esistenza di un contenzioso nell’ambito del quale si contestava in radice la legittimità del procedimento di approvazione della legge regionale che aveva disposto il distacco di Marotta dal territorio di Fano e la sua aggregazione al territorio di Mondolfo).

Successivamente è accaduto che:

- il Comune di Mondolfo, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 2019 (che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 15/2014), ha formalmente chiesto al Comune di Fano di subentrare nella titolarità della farmacia comunale ubicata a Marotta con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (nota sindacale del 27 novembre 2019 – documento allegato n. 6 al deposito del Comune di Mondolfo del 14 aprile 2022). Il Sindaco di Fano, con nota datata 13 dicembre 2019 (doc. allegato n. 3 alla produzione del Comune di Fano del 13 aprile 2022), ha rigettato tale richiesta, di talché il Comune di Mondolfo ha proposto il ricorso n. 124/2020 R.G., rivendicando la titolarità della farmacia comunale gestita da ASET S.p.A. (società mista ad integrale controllo pubblico al cui capitale partecipano, sia pure in misura nettamente diversa, anche i Comuni di Fano e di Mondolfo) e ubicata nei locali di Via Ferrari n. 43;

- la Giunta Regionale, in base al disposto dell’art. 2 della L.R. n. 15/2014, con deliberazione n. 882/2021 ha stabilito di assegnare al Comune di Mondolfo i beni per i quali vi era disaccordo fra i due enti, escludendo però quello oggetto del contenzioso già pendente (ossia la farmacia comunale di Marotta);

- il Comune di Fano, ritenendo illegittima la deliberazione della Giunta Regionale, l’ha impugnata con il ricorso n. 514/2021 R.G., contestando in particolare l’assegnazione al Comune di Mondolfo dell’edificio scolastico ubicato in Via Damiano Chiesa e dei locali ubicati in Via Ferrari diversi da quelli adibiti a farmacia.



2. I due ricorsi, sia pure mediante strumenti processuali differenti – il Comune di Mondolfo ha infatti impostato il proprio ricorso prioritariamente sotto forma di domanda di accertamento del diritto a vedersi riconosciuta la titolarità della farmacia ubicata in Via Ferrari, mentre il Comune di Fano ha formulato una tradizionale domanda impugnatoria, il cui accoglimento, unito all’auspicato rigetto del ricorso n. 124/2020 R.G., avrebbe però il medesimo effetto pratico di quella proposta dal Comune di Mondolfo – sostengono, in modo ovviamente speculare, la medesima tesi di fondo, ossia che i beni de quibus appartengono al Comune che ha proposto il rispettivo ricorso e che si oppone alle domande della controparte.

Questo ha indotto il Tribunale, in sede di esame della domanda cautelare proposta con il ricorso n. 514/2021 R.G., a disporre la trattazione dei due ricorsi alla stessa udienza di merito, fissata per il 25 maggio 2022 (ordinanza n. 357/2021).

Le cause sono passate in decisione alla prefata udienza, dopo la discussione orale.

DIRITTO

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