TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-07-24, n. 202300625

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-07-24, n. 202300625
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300625
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 00625/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00416/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di BR (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2021, proposto da
IV BE, rappresentato e difeso dagli avvocati Camillo Nosari ed Enrico Rodolfo Nosari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Villa D'Adda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Fiorona e Paolo Loda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Loda in BR, via Romanino, 16;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bergamo e BR, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa d’Adda (BG) in data 22 aprile 2021, prot. N. 4621/BG/msm/6.3.0.2, 2 notificato a mezzo pec in pari data 22.4.21 al geom. ZA Claudio, con cui il Comune di Villa d’Adda, in relazione alla richiesta in data 3 dicembre 2020, prot. N. 12683, ha denegato il rilascio di autorizzazione paesaggistica al ricorrente, con riferimento a una piccola piscina interrata da realizzarsi nel giardino della sua abitazione, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti:

- del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di BR, per le province di Bergamo e BR – Ministero della Cultura, trasmesso al Comune di Villa d’Adda in data 15 aprile 2021, prot. 4334;

- per quanto occorrer possa, del preavviso di diniego della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di BR, per le province di Bergamo e BR – Ministero della Cultura nota n.0005554 del 31 marzo 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa D'Adda;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il signor IV BE è proprietario di un edificio residenziale nel Comune di Villa d’Adda (BG), in via San Giovanni n. 5, con l’annesso giardino pertinenziale confinante con la pubblica via Case Nuove. L’area in questione è ricompresa nel vigente PGT del comune di Villa d’Adda in zona R1 “centri e nuclei storici” , alla quale è associata una “classe di sensibilità paesistica alta (classe 4)” . L’area risulta altresì inserita tra le “aree esterne” al Parco Adda Nord “di particolare valore storico, naturale e paesistico” , disciplinate dall’art. 5 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Regionale Adda Nord, approvato dalla giunta regionale lombarda con delibera n. 7/2869 del 22 dicembre 2000.

2. Nel settembre del 2020 il signor IV presentava al Comune di Villa d’Adda una richiesta di parere preventivo in ordine alla possibilità di realizzare una piscina interrata nel giardino di pertinenza della propria abitazione; la richiesta veniva riscontrata dal Comune con nota del 20 ottobre 2020, evidenziando la necessità di acquisire previamente l’autorizzazione paesaggistica, ricadendo l’intervento “nelle aree esterne al Parco Adda Nord” .

3. In data 3 dicembre 2020, l’interessato presentava quindi al Comune di Villa d’Adda istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 comma 2 d. lgs. n. 42/2004 per la realizzazione di una nuova piscina interrata nel giardino pertinenziale della propria abitazione; nella relazione tecnica allegata all’istanza si precisava che il manufatto sarebbe stato realizzato “a filo” del giardino esistente, con materiali e colori idonei a limitarne l’impatto visivo all’interno della stessa proprietà, e senza modificare le caratteristiche storiche dell’edificio residenziale principale; inoltre, si evidenziava che l’area in questione era priva di essenze particolari, che l’intervento non avrebbe modificato il profilo altimetrico esistente e che il manufatto non sarebbe stato visibile da alcuno spazio pubblico.

4. Il progetto era sottoposto all’esame della Commissione comunale del Paesaggio, che nella seduta del 15 marzo 2021 esprimeva parere positivo con (limitate) prescrizioni.

5. La pratica era quindi trasmessa dal Comune alla competente Soprintendenza per l’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante di cui all’art. 146 comma 5 d. lgs. n. 42/2004.

6. Con nota del 22 marzo 2021, la Soprintendenza formulava preavviso di parere negativo, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, con articolata motivazione, invitando l’interessato a far pervenire proprie osservazioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell’atto.

7. L’interessato presentava proprie osservazioni a mezzo del proprio tecnico di fiducia, evidenziando che l’area interessata dal progetto edificatorio era stata oggetto nell’ultimo ventennio di sbancamento completo per la costruzione di autorimesse interrate, e che tale area era attualmente tenuta a prato senza traccia di storicità, priva di alberature ed essenze da tutelare (non esistendo alcun brolo, ossia frutteto o orto), e inoltre che la piscina interrata non sarebbe stata visibile dalla pubblica via (né da via San Giovanni a nord, né da via Case Nuove a sud).

8. Con provvedimento del 12 aprile 2021 la Soprintendenza formulava definitivamente parere negativo di compatibilità paesaggistica dell’intervento, ribadendo le ragioni del preavviso di diniego e replicando motivatamente alle osservazioni di parte.

9. Sulla scorta di tale parere, il Comune di Villa d’Adda, con provvedimento del 22 aprile 2021, denegava definitivamente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

10. Con ricorso notificato il 21 giugno 2021 e ritualmente depositato, l’interessato impugnava tale provvedimento dinanzi a questo TAR e ne chiedeva l’annullamento, unitamente agli atti presupposti adottati dalla Soprintendenza, sulla base di tre motivi, con i quali deduceva vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.

11. Il Comune di Villa d’Adda si costituiva in giudizio con atto di stile, successivamente integrato, in prossimità dell’udienza di merito, dal deposito di documentazione e di memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso: (i) per mancata impugnazione del parere preventivo emesso dal Comune in data 20 ottobre 2020 in merito alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica; (ii) per intervenuta acquiescenza del ricorrente al predetto parere preventivo, avendo l’interessato presentato l'istanza di autorizzazione paesaggistica, in conformità al contenuto di detto parere p; in subordine, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

12. Non si costituiva, invece il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e BR, ritualmente intimato con pec del 21 giugno 2021.

13. La difesa di parte ricorrente depositava scritti conclusivi e di replica, contestando il fondamento delle eccezioni del Comune e insistendo per l’accoglimento del ricorso.

14. Anche il Comune depositava una memoria di replica nel termine di rito.

15. All’udienza pubblica del 21 giugno 2023, la causa era trattenuta in decisione.



DIRITTO

Sulle eccezioni preliminari del Comune .

Le eccezioni preliminari formulate dal Comune di Villa d’Adda sono infondate.

Il parere preliminare reso dagli uffici comunali in data 20 ottobre 2020 non imponeva la sua immediata impugnazione, trattandosi di un atto di natura meramente interlocutoria e, per l’appunto, preliminare, e come tale non immediatamente lesivo. Né implica acquiescenza la condotta del ricorrente consistente nell’aver presentato l’istanza di autorizzazione paesaggistica in conformità al parere preventivo del Comune: l’acquiescenza presuppone l’adesione espressa o

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi