TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-05-19, n. 202100352

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-05-19, n. 202100352
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100352
Data del deposito : 19 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2021

N. 00352/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00472/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 472 del 2012, proposto da
M F, nella sua qualità di procuratrice generale del fratello F M, rappresentata e difesa dagli avvocati G M, R L, D P, con domicilio eletto presso lo studio D P in Cagliari, via Scano n. 46;

contro

INVITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S V, con domicilio eletto presso lo studio Mauro Barberio in Cagliari, via Garibaldi n.105;

per l'annullamento

-della deliberazione del 27/06/2007 di REVOCA DEL FINANZIAMENTO, concesso nel 2004, ex D.Lgs. n. 185/2000, notificata nel domicilio eletto presso il difensore Avv. G M in data 19/04/2012,

-e della conseguente ingiunzione di pagamento Prot. n. 1422 del 19/01/2012, notificata (in data precedente) , l’ 1/3/2012, con la quale la stessa resistente ha intimato al ricorrente F di pagare la somma di euro 11.830 in favore della società Invitalia S.p.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Invitalia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 la dott.ssa Grazia Flaim e dati per presenti gli avvocati Mattana, Lai e Porcu (per la ricorrente) e l'avvocato S V (per INVITALIA s.p.a.), che hanno presentato note d'udienza sostitutive della discussione da remoto (regime processuale speciale Covid );

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Sviluppo Italia (alla quale l'odierna resistente e subentrata ex lege ) comunicò al sig. Marco F, con nota Prot. n. 3954 del 29/01/2004, la sua ammissione alle agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 185/2000, Tit. II, “ Misura Lavoro Autonomo ” (per l'attività di “Centro Servizi Grafici e di Stampa”), nell'ambito della zona svantaggiata della Provincia di Nuoro, con concessione delle seguenti agevolazioni, cosi ripartite:

- euro 10.182,08 a titolo di contributo in conto capitale ( a fondo perduto );

- euro 15.346,66 a titolo di finanziamento a tasso agevolato ;

- euro 5.164 a titolo di contributo in conto gestione .

A seguito dell’ ammissione del ricorrente alla fruizione delle predette agevolazioni, in data 24/02/2004, veniva sottoscritto il contratto, predisposto dalla società Sviluppo Italia.

Il sig. F ha dato esecuzione al contratto con l'effettuazione degli investimenti stabiliti (completati in data 30/04/2004), con sottoposizione agli incontri di verifica e di controllo, nonché con invio di tutta la documentazione richiesta.

Dopo aver provveduto all'erogazione della somma complessiva di circa euro 10.000, la società Sviluppo Italia ometteva di dare corso alle successive erogazioni, senza specificare al ricorrente le motivazioni.

Fino a quando, con due missive, dell’agosto e settembre del 2007 la società finanziatrice gli comunicava di avere disposto la revoca dei finanziamenti per la " mancata realizzazione degli investimenti " e per il " superamento del limite massimo degli investimenti ai sensi dell'art.18 comma 2 D.Lgs. 185/2000" , senza provvedere alla notificazione della presupposta deliberazione.

Non sono stati forniti alla parte privata elementi idonei e concreti a definire l’acquisizione della consapevolezza delle motivazioni che, in concreto, erano state ritenute motivo di revoca.

In sostanza per il ricorrente risultavano oscure le concrete e dettagliate motivazioni (elementi negativamente valutati e fattispecie fattuale) che rappresentavano, nello specifico, la causa dell’avvio e la conclusione del procedimento lesivo di revoca.

Dopo aver ricevuto la notificazione dell'impugnata ingiunzione di pagamento, in data 1/3/2012, il Sign. F, a mezzo del suo difensore, inoltrava apposita istanza d'accesso e di estrazione di copia della deliberazione del 27/06/2007 e dei relativi atti istruttori, ottenendo, all'esito, solo la copia della deliberazione (senza ulteriori elementi sottesi e presupposti di ordine causale, che erano stati valutati e ritenuti suscettibili di determinare la revoca del finanziamento) e delle menzionate missive datate 3/8/2007 e 13/09/2007.

Il ricorrente rilevava (solo) che la revoca delle agevolazioni era stata disposta sul limitato rilievo della " Mancata realizzazione degli investimenti " e del " Superamento del limite massimo degli investimenti ai sensi dell'art. 18 comma 2 D.Lgs. 185/2000 ", senza alcuna indicazione dei motivi “specifici” di violazione e che avevano imposto l’autotutela per inadempimento.

Si consideri che il beneficio che era stato revocato al ricorrente F risultava inserito (all’81° posto) in una “ Tabella ” collettiva, allegata alla deliberazione, e riferita ad una molteplicità di posizioni (86 soggetti, tutti revocati).

In tale Tabella sono state riportate, in colonna, le cifre di riferimento (contributo ammesso, totale restituzioni concesso, erogato), tra cui quelle relative al finanziamento concesso, pari a euro 25. 528,74, ed alle somme erogate da Sviluppo Italia a parziale adempimento degli impegni assunti.

Con indicazione dell’obbligo di restituzione, a carico di F) di euro 20.481.

I provvedimenti assunti ( in via principale la deliberazione in data 27/06/2007 ed in via derivata l'ingiunzione di pagamento datata 19/01/2012) sono stati impugnati , in quanto ritenuti entrambi illegittimi, con richiesta di annullamento, con richiesta di annullamento.

In particolare con il ricorso depositato il 10.7.2012 il ricorrente ha prospettato le seguenti censure:

1) Violazione di legge per carenza totale di motivazione e per mancanza di comunicazione di avvio del procedimento di revoca (art. 3 e artt. 8 ss. L. n. 241/90);

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di partecipazione procedimentale;

3) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e cattivo esercizio della discrezionalità amministrativa;
violazione dell'art. 18, comma 2, D. Lgs. n. 185/2000.

Si è costituita in giudizio la società Invitalia sollevando, preliminarmente, eccezioni di giurisdizione e di tardività dell’impugnazione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

All’udienza del 10 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

RITO.

E’ necessario esaminare, prioritariamente, le eccezioni in rito formulate da parte resistente.

La società Invitalia, che ha gestito il procedimento di finanziamento, ha sollevato due distinte eccezioni:

a) di difetto di giurisdizione in quanto la revoca sarebbe stata assunta per inadempimento del soggetto finanziato, ed il ricorrente, in posizione di diritto soggettivo, ha promosso una pretesa finalizzata alla conservazione del denaro ottenuto;

B) di tardività in quanto la revoca, disposta nell’aprile 2004, era stata comunicata all’interessato il 19 settembre 2007.

I profili debbono essere distintamente analizzati, nel necessitato ordine di rilevanza processuale.

*ECCEZIONE di GIURISDIZIONE.

Parte resistente ha eccepito la carenza di giurisdizione in capo al giudice amministrativo, in quanto la revoca disposta sarebbe attinente a profili di “inadempimento del contratto” relativo al finanziamento ricevuto.

La difesa della parte pubblica ha evidenziato che sarebbe stata compiuta, dal privato, una <
rivalutazione del progetto >
che era stato ammesso al finanziamento.

Il ricorrente precisa che tale elemento risulta esposto solo in sede processuale, arricchendo (ex post) la motivazione del provvedimento di revoca, il quale rappresenta diverse motivazioni (che peraltro non risultano documentate) , palesando due distinti profili di:

- " Mancata realizzazione degli investimenti ";

- e di " Superamento del limite massimo degli investimenti ai sensi dell'art. 18 comma 2 D.Lgs. 185/2000 ").

La difesa del ricorrente sostiene che per questa controversia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto una delle motivazioni indicate come causa di revoca ( Superamento del limite massimo degli investimenti) attiene ad un profilo concernente una, ipotetica, illegittimità attinente un “contrasto iniziale” del provvedimento rispetto alla norma di riferimento.

Il Collegio ritiene di trattenere la giurisdizione in quanto, il caso peculiare, richiede un particolare approfondimento, considerata la non aderenza al classico principio inadempimento-revoca-diritto soggettivo-Giudice ordinario.

Occorre considerare che una delle due indicazione poste a base del provvedimento di revoca attiene al con la previsione contenuta nell’articolo 18 comma 2 del decreto legislativo 185 del 21.4.2000 Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.”

Tale norma, rubricata “ Progetti finanziabili ”, dispone, al 1° comma, una previsione generale di ammissibilità del finanziamento e, al 2° comma, due limiti che rappresentano due casi di esclusione.

La disposizione prevede che:

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