TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2011-01-25, n. 201100726
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Testo completo
N. 00726/2011 REG.PROV.COLL.
N. 11316/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11316 del 1994, proposto da:
ET ZO, in qualità di erede di ET IC, costituitosi in prosecuzione con comparsa depositata il 2 aprile 2010, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni F. Biasiotti Mogliazza, con domicilio eletto presso Giovanni F. Biasiotti Mogliazza in Roma, p.zza Adriana, 8;
contro
Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma,Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Soprintendenza Archeologica di Roma - dell’11 maggio 1994 prot. n. 10010, di diniego di assegnazione in custodia dei reperti archeologici rinvenuti nella sua abitazione sottoposti a sequestro e successiva confisca, e di attribuzione del premio di rinvenimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito di perquisizione domiciliare eseguita in data 30 maggio 1985 presso l’abitazione del dante causa del ricorrente, Sig. IC ET, sono stati rinvenuti nel giardino della sua villa reperti archeologici di epoca romana (e più precisamente di epoca imperiale databile tra la fine del I° sec. a.C. ed il II sec. d.C.).
Il Sig. IC ET è stato quindi rinviato a giudizio essendo imputato del reato di cui agli artt. 648 e 61 n. 7 c.p.
Con sentenza del Tribunale di Roma del 12/10/87, il reato è stato derubricato nella contravvenzione di cui agli artt. 48 e 68 della L. 1089/39, e ciò ha comportato la declaratoria di non doversi procedere nei suoi confronti per amnistia. Il Tribunale ha però disposto la confisca dei reperti archeologici e la loro devoluzione alla Soprintendenza Archeologica di Roma.
Detta sentenza è stata confermata in appello ed in Cassazione.
Con istanza del 3/2/94, il ET ha chiesto alla Soprintendenza Archeologica di Roma l’assegnazione in custodia dei reperti rinvenuti nella sua villa e sottoposti a confisca per effetto della sentenza del giudice penale; ha poi chiesto l’attribuzione del premio di rinvenimento mediante l’assegnazione di una parte di essi.
La sua richiesta è stata respinta con il provvedimento impugnato, avverso il quale il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
___1. Eccesso di potere per carenza di motivazione, nonché per omessa valutazione e lesione di interessi privati e pubblici in ordine al punto in cui è stata rigettata la richiesta di assegnazione in custodia dei reperti in oggetto.
___2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti in ordine al punto in cui è stata rigettata la richiesta di attribuzione del premio di rinvenimento. Violazione di legge (in particolare artt. 49 e 47 della L. 1089/39) in ordine allo stesso punto.
Insiste quindi