TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-02-26, n. 202102417
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Testo completo
Pubblicato il 26/02/2021
N. 02417/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07447/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7447 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione prot. -OMISSIS- -OMISSIS-del -OMISSIS-con la quale è stato disposto il rigetto della dichiarazione preventiva presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- per la prestazione temporanea in Italia di servizi in qualità di odontoiatra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 febbraio 2021 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. -OMISSIS- riferisce di avere conseguito in data -OMISSIS-il Diploma Universitario di Odontoiatra rilasciatogli dall'Università-OMISSIS-e di essere stato autorizzato, sin dal 2006, dalla Camera -OMISSIS-dei Medici (corrispondente al nostro Ordine dei Medici) ad esercitare la professione di odontoiatra.
In data -OMISSIS-, ha presentato al Ministero della Salute la dichiarazione di cui agli artt. 9 e 10 del D. L.vo n. 206/2007, chiedendo di poter esercitare in Italia la prestazione di servizi temporanea e occasionale.
Ricevuto il preavviso di diniego in data -OMISSIS-, ha inviato le proprie osservazioni in replica ex art. 10 bis L. n. 241/1990 il successivo -OMISSIS-.
Con il ricorso in esame, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento definitivo di diniego del -OMISSIS-con il quale il Ministero ha rilevato, tra le altre cose, che il titolo in esame - -OMISSIS-- secondo quanto riferito dallo stesso Ministero -OMISSIS-, non abilitava l’istante all’esercizio della professione di odontoiatra neanche in -OMISSIS- e non corrispondeva alla laurea in tale specialità che si consegue nel suddetto Paese.
A sostegno delle proprie ragioni, ha formulato i motivi di diritto come di seguito sintetizzati:
- Violazione e falsa applicazione del D. L.vo 9.11.2007, n. 206, con particolare ma non esclusivo riguardo agli artt. 9,10 e 11, atteso che per la prestazione di servizi temporanea e occasionale non sarebbe richiesta alcuna disamina del titolo di formazione, della sua validità e del suo riconoscimento in Italia. Tale disamina rileverebbe con esclusivo riguardo alle fattispecie disciplinate dal Tit. III del Decreto, ma non a quelle di cui al Tit. II;
- Ulteriore violazione e falsa applicazione del D. L.vo 9.11.2007, n. 206, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare il regime generale di riconoscimento, non avendo ritenuto applicabile il riconoscimento automatico per ragioni connesse a carenze di natura prettamente formale del titolo in possesso del richiedente;
- Ulteriore violazione e falsa applicazione del D. L.vo 9.11.2007, n. 206 in quanto il titolo di studio del quale è in possesso - (-OMISSIS-) - rilasciato dall’Università -OMISSIS-sarebbe pacificamente ritenuto suscettibile di riconoscimento automatico.
L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.
Con ordinanza -OMISSIS-- che ha confermato quanto già disposto con il decreto monocratico n. -OMISSIS--