TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-10-14, n. 202400433

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-10-14, n. 202400433
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400433
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2024

N. 00433/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00258/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 258 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M T D R e M D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M T D R in L'Aquila, via Alcide De Gasperi, n. 58/A;

contro

Questura di L'Aquila, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituite in giudizio;

per l'annullamento;

- dell'avviso orale n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di L'Aquila il -OMISSIS- ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 93/2013 convertito con modificazioni con l. n. 119/2013, notificato il successivo -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di L'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna l’avviso orale n. -OMISSIS- del Questore di L’Aquila con il quale viene invitato “ a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi per il futuro dal compiere atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica nei confronti della signora -OMISSIS- e della figlia -OMISSIS- ”.

Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo che lamenta l’illegittimità del provvedimento per “ difetto di motivazione del provvedimento di ammonimento;
eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti;
violazione dell’art. 3 legge 241/90;
violazione dell’art. 3 della Legge 119/2013
”;
la Questura avrebbe considerato sintomatici dell’indole violenta del ricorrente elementi oggettivi (maltrattamenti minacce violazione di domicilio, riferiti da persona informata il -OMISSIS-) e precedenti specifici (sentenza di condanna del -OMISSIS- seguita da riabilitazione), ma il provvedimento è stato adottato senza aver sentito il ricorrente a sommarie informazioni ed è stato notificato il -OMISSIS-, a notevole distanza dalla denuncia dei Carabinieri di -OMISSIS-, quando da tempo erano cessati i rapporti fra il ricorrente e le presunte vittime dei maltrattamenti che neppure avevano sporto querela.

Resiste l’amministrazione intimata.

All’udienza pubblica del 18 settembre 2024 il ricorso è passato in decisione.

Occorre premettere che l’ammonimento previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 93/2013 ha finalità preventive e si fonda su elementi attendibili dai quali si possa desumere “ un fatto che debba ritenersi riconducibile ” ai reati di cui agli artt. 581 e 582 c.p.

I provvedimenti di ammonimento sono quindi adottati dal Questore nell’esercizio di una funzione valutativa, ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario dal quale verosimilmente emergono condotte di stalking o di violenza domestica.

Il sindacato di legittimità è pertanto limitato ai casi di manifesta irragionevolezza e sproporzione della misura rispetto ai fatti accertati o di rinvio a fatti la cui verità risulta manifestamente smentita.

Nel caso in decisione i fatti che costituiscono il presupposto legale tipico dell’ammonimento sono circostanziati e dettagliatamente riferiti nel provvedimento impugnato e indicano nel ricorrente l’autore di numerose e reiterate condotte violente (maltrattamenti, violenza privata, percosse, minacce, violazione di domicilio) subite della sua ex convivente e della figlia di lei.

Oltre a tali riscontri, risultanti dalla denuncia dei Carabinieri di -OMISSIS- del -OMISSIS-, il provvedimento rinvia ad un precedente specifico del ricorrente che il -OMISSIS- ha riportato una condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 610 (violenza privata) e 612 c.p. (minacce).

I fatti in questione, tutti riconducibili alle ipotesi previste dal citato art. 3, sono stati considerati altrettanti indizi, univoci e certi, del “ carattere violento ” del ricorrente, con apprezzamento discrezionale che è del tutto esente dai vizi denunciati.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’adozione dell’ammonimento prescinde, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 d.l. n. 93/2013, dal venir meno della relazione familiare o affettiva o della convivenza nel cui contesto sono maturate le violenze;
il legislatore ha infatti ritenuto che l’interruzione delle relazioni fra le vittime di violenza e il destinatario diminuisce le occasioni di reiterazione delle condotte violente, ma non elimina la possibilità che esse si presentino in futuro in contesti diversi dalla convivenza.

Parimenti non è motivo di annullamento dell’ammonimento il fatto che le controinteressate non avessero presentato querela, in quanto il comma 1 dell’art. 3 d.l. n. 93/2013 stabilisce che il Questore può procedere “ anche in assenza di querela ”, né che il ricorrente abbia ottenuto la riabilitazione in relazione alla condanna per violenza e minacce.

Il rilievo dato alle condotte violente per le quali il ricorrente fu condannato, sebbene riabilitato, è coerente con la finalità preventiva della misura perché consente, unitamente agli altri riscontri, la compiuta verifica del pericolo di reiterazione di dette condotte al fine, non già di limitare la sfera soggettiva del destinatario dell’ammonimento, ma di assicurare l’incolumità delle persone che potrebbero nuovamente essere esposte ad azioni violente.

Infine, non è motivo di annullamento l’omessa audizione del ricorrente a sommarie informazioni.

L’art. 8, d.l. n. 11/2009, al quale fa espresso rinvio l' art. 3, comma 2, d.l. n. 93/2013, richiede che siano sentite le persone informate dei fatti, tra le quali rientra sicuramente il soggetto nei confronti del quale è chiesto l'ammonimento;
tuttavia la ratio dell’assunzione di dichiarazioni da parte di persone informate dei fatti è funzionale alla compiuta istruttoria, non già a consentire il contraddittorio procedimentale che invece è garantito dalla possibilità di presentare osservazioni di cui il ricorrente non ha inteso avvalersi, come riferito nel provvedimento impugnato.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

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