TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2017-05-04, n. 201705217

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2017-05-04, n. 201705217
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201705217
Data del deposito : 4 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2017

N. 05217/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06023/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6023 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto daNoemi Virzì, rappresentata e difesa dagli avvocati F L C.F. LNEFNC80E28D976S, S F C.F. FLLSMN85R68G273D, Maria Saia C.F. SAIMRA74L49B602S, con domicilio eletto presso F L in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del Bando di concorso emanato con il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 106 del 23 febbraio 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale — n. 16 del 26 febbraio 2016), avente a oggetto l'indizione del "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado";

- del Bando di concorso, sopra individuato, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 (Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica), secondo cui: «Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 -1999».

- dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, nella parte in cui non prevede l'applicazione estensiva della c.d. "clausola di salvaguardia", ovvero nella mancata previsione che possono partecipare al concorso di cui al Bando impugnato coloro che abbiano acquisito un titolo di laurea valido per l'accesso all'insegnamento dopo l'anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa;

- del Bando di concorso, sopra individuato, nella parte in cui non prevede che la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla predetta procedura concorsuale il titolo di abilitazione all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 402 del D. Lgs. n. 297/1994;

- del bando di concorso nella parte in cui non permette alla odierna parte ricorrente di partecipare alla procedura selettiva, previa disapplicazione della L. 341/1990, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e ss.mm.ii.;
nonché dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 2007;
del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, recante Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e ss.mm.ii;
della normativa di cui alla legge n. 107/2015 e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii, per violazione della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 così come modificato dal D.lgs. del 28 gennaio 2016 n. 15";

- del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, contenente "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- per quanto di ragione, del provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale il Ministero, prevedendo quale unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione quella individuata nel bando di concorso all'articolo 4, disponendo espressamente al comma 3 che "Le istanze presentate con modalità diverse non sono in alcun caso prese in considerazione";

- del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante le "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai • ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità";

- del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante la "Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi";

- del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016, recante i criteri di "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";

- di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;

e per l’adozione di misura cautelare monocratica volta all'ammissione in via cautelare della ricorrente alla procedura preselettiva per il reclutamento di personale docente nella Scuola Secondaria di I e II grado, adottando, a tal fine, tutte le misure idonee ed opportune per consentire a parte ricorrente di partecipare alle prove concorsuali che, secondo l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale — n. 29 del 12 aprile 2016: "Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 7, comma 1, dei DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4" Serie speciale «Concorsi» - n. 16 del 26 febbraio 2016, si comunica che le prove scritte del concorso a posti e cattedre per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, per posti comuni e di sostegno, si svolgeranno secondo il calendario allegato", iniziano a decorrere dal 28 aprile p.v., e nel caso di parte ricorrente la prima prova è fissata per il 4 Maggio P.V.;

Quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento:

dellaGraduatoria generale di merito per la classe di concorso A029Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A030 Musica nella scuola secondaria di II grado per la Regione Sicilia approvata con decreto dell’

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