TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-04-15, n. 201600236
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Testo completo
N. 00236/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2014 REG.RIC.
N. 00180/2015 REG.RIC.
N. 00263/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2014, proposto da:
Circolo Sportivo Ricreativo Acli Max, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Comune di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dagli avv. L I, S Tsti, con domicilio eletto presso Avv. Patrizia Niccolaini in Ancona, Via Goito 3;
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2015, proposto da:
Circolo Sportivo Ricreativo Acli Max, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Comune di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dagli avv. L I, S Tsti, con domicilio eletto presso Avv. Patrizia Niccolaini in Ancona, Via Goito 3;
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2015, proposto da:
Giulio M, Circolo Sportivo Ricreativo Acli Max, rappresentati e difesi dall'avv. A S, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Comune di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dagli avv. S Tsti, L I, con domicilio eletto presso Avv. Patrizia Niccolaini in Ancona, Via Goito 3;
quanto al ricorso n. 566 del 2014:
- ordinanza dirigenziale n.233 del 20.05.2014, settore edilizia ed attività produttive, -06- avente ad oggetto: ordinanza di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - circolo sportivo e ricreativo "Max"..
quanto al ricorso n. 180 del 2015:
- diniego di accoglimento della istanza di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale in via Serafino Cellini,73, prot. n.697 del 8.01.2015, notificato il 13.01.2015;2. provvedimento di conferma del diniego di accoglimento della istanza di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale in via Serafino Cellini,73.
quanto al ricorso n. 263 del 2015:
- del diniego del SUAP comune di Ascoli Piceno dell'accertamento di conformità per mancanza del certificato di prevenzione incendi rilasciato da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del fuoco; mancanza del parere della Asur Marche area vasta 5; mancanza relazione corredata dei necessari schemi grafici, relativa al rispetto delle norme di cui alla legge 13/89 e d.m. 236/89 in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, prot. n. 7814 del18.02.2015;
- del provvedimento del SUAP comune di Ascoli Piceno di conferma dell'ordinanza dirigenziale n. 233 del 20.05.2014, prot. n. 9357 del 23.02.2015.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ascoli Piceno e di Comune di Ascoli Piceno e di Comune di Ascoli Piceno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente associazione è titolare di un’autorizzazione per la somministrazione di bevande alcoliche nel locale non aperto al pubblico nel Comune di Ascoli Piceno.
In data 19.1.2004 era comunicata alla ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato all’ordinanza di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande del circolo privato, per violazione di norme urbanistiche ed edilizie nell’immobile sia dell’attività. Le violazioni erano state accertate nel 2003.
Con nota del dirigente dello sportello unico per l’edilizia 3447/2013 era riattivato il procedimento relativo alla cessazione dell’attività di somministrazione, che si concludeva con l’ordinanza 233/2014, oggi impugnata con ricorso 566/2014, che ordinava la cessazione della somministrazione a causa delle difformità edilizie di sopra, disattendendo le memorie presentate dal circolo ricorrente.
Il Tribunale sospendeva l’ordinanza ai fini del riesame, ravvisando la risalenza delle difformità contestate alla ricorrente e l’assenza, in atti, di sopralluoghi recenti nei locali (ordinanza 395/2014)
Veniva quindi effettuato un nuovo sopralluogo, ove si riscontrava che le trasformazioni edilizie eseguite per il cambiamento di destinazione d’uso da magazzino a circolo ricreativo (bar, sale da biliardo, sala slot, sala tv e sale giochi) erano prive di titolo edilizio. Nel mentre era presentata istanza di accertamento di conformità, in data 13.11.2014, da parte del Sig. M, proprietario dei locali.
In data 31.12.2014 il presidente del circolo chiedeva al comune di rilascio della licenza per la somministrazione di bevande alcoliche e