TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-03-31, n. 201803606
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Pubblicato il 31/03/2018
N. 03606/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08127/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8127 del 2006, proposto da
S G, rappresentato e difeso dall’Avvocato Federica D’Innocenzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;
contro
Il Ministero della Giustizia, il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
del diritto alla corresponsione dell’indennità giudiziaria prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza e col grado di luogotenente al momento della proposizione del presente ricorso, in servizio presso il Nucleo regionale di Polizia tributaria del Lazio, dal 1990 è stato distaccato presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale penale di Roma (Casellario Giudiziale, ex Pretura e Tribunale) per svolgere attività di “acquisizione e rilevamento dati di fatto” , in collaborazione con il personale proprio dei suddetti Uffici, nonché con il personale appartenente alla Magistratura (procuratori), perciò un’attività diversa da quella di polizia giudiziaria.
Come precisato nel corso dell’udienza pubblica, ha continuato a svolgere detta attività sino al suo pensionamento, avvenuto in data 26.6.2012.
Secondo quanto risulta per tabulas , il ricorrente è stato inserito nell’elenco ufficiale degli operatori del Sistema Informativo Automatizzato del Tribunale Penale di Roma, al pari dei dipendenti del Ministero della Giustizia.
II - Con il presente ricorso lo stesso chiede l’accertamento del suo diritto alla corresponsione della medesima indennità giudiziaria percepita dal suddetto personale, prevista dalla legge n. 221/1988, che aveva già domandato in via amministrativa, senza ottenerla.
Precisa che, pur rimanendo formalmente dipendente dall'Amministrazione di appartenenza, sarebbe stato di fatto legato all’Amministrazione della Giustizia da un rapporto di servizio effettivo, svolgendo le stesse mansioni del personale amministrativo in organico, per essere a disposizione di Uffici giudiziari e per prestarvi stabilmente e continuativamente la propria attività lavorativa. Pertanto gli spetterebbe l’indennità di cui alla legge 221 del 1988.
L’attività svolta dal medesimo sarebbe, infatti, di tipo amministrativo, istituzionalmente attribuita al personale proprio dell’organico degli uffici Giudiziari del Tribunale, e non già di polizia giudiziaria.
III - Gli intimati Ministeri della Giustizia, della Difesa e dell’Economia e delle Finanze non si sono costituiti in giudizio.
IV - Nell’udienza pubblica del 2.3.2018 il ricorso è stato introitato per la decisione.
IV.1 - Esso è fornito di fondamento e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
V - Si rende opportuno in primo luogo richiamare l’art. 2, comma 1, della legge n. 221/1988, il quale recita così: “Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1° agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il beneficio di cui all’articolo 1[indennità inizialmente prevista per i magistrati e poi estesa al personale dirigente delle cancellerie e segreterie giudiziarie] è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d’intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all’articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all’articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni.” .
V.1 - È evidente che la ratio ivi sottesa è quella di indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie per i compiti intensi e delicati di natura burocratico- amministrativa svolti presso tali specifici uffici.
V.