TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-06, n. 202301791
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Testo completo
Pubblicato il 06/06/2023
N. 01791/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01658/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M G e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita', in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Servizio 8 "Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti - A.I.A.", Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- a firma del Dirigente del Servizio 8 Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – A.I.A., arch. -OMISSIS-, notificata a mani in data -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Impresa -OMISSIS- – Istanza di rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali pericolosi da ubicare in -OMISSIS- nel territorio di -OMISSIS- (-OMISSIS-). Riscontro P.E.C. Impresa -OMISSIS-”;
-della successiva nota prot. n. -OMISSIS-, anch’essa a firma del Dirigente del Servizio 8 Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti –A.I.A., arch. -OMISSIS-, pervenuta con pec in pari data, avente ad oggetto: “Istanza di riesame della nota dipartimentale prot. n. -OMISSIS-. Riscontro P.E.C. Impresa -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente esponeva che, con D.R.S. n. 65 del 22 gennaio -OMISSIS-, l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinato al successivo rilascio dell’Autorizzazione Integrale Ambientale ai sensi del d.lgs. n. 59/2005, in relazione al progetto che egli stesso aveva proposto, nella qualità di titolare della omonima impresa individuale, per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali pericolosi in contrada -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-).
In data -OMISSIS- aveva pertanto richiesto, sulla scorta del predetto provvedimento, il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, depositando anche la necessaria documentazione. Nel -OMISSIS- l’Assessorato Regionale competente aveva richiesto un’integrazione documentale che il ricorrente affermava, sempre nel ricorso, di aver regolarmente soddisfatto.
A causa del ritardo dell’Amministrazione nell’emanare il provvedimento conclusivo, il ricorrente aveva presentato diversi solleciti, finché, con p.e.c. del -OMISSIS-, e poi tramite comunicazione a mani del titolare in data -OMISSIS-, l’Assessorato aveva dato notizia dell’adozione del provvedimento n. -OMISSIS- con cui l’istanza in questione era stata dichiarata manifestamente irricevibile, inammissibile ed improcedibile sul rilievo che il precedente giudizio di compatibilità ambientale, espresso con il D.R.S. n. 65 del 22 gennaio -OMISSIS-, non sarebbe stato più efficace e sarebbe stata omessa la reitera del procedimento, da ritenersi necessaria, in base alla motivazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 25 co. 5 del d. lgs. n.152/2006, in ragione della limitata efficacia temporale caratterizzante il provvedimento di V.I.A.
Con p.e.c. del -OMISSIS-, l’odierno ricorrente aveva chiesto il riesame del predetto provvedimento di diniego.
L’Assessorato, con la nota impugnata n. -OMISSIS-, comunicata in pari data tramite p.e.c., aveva rigettato anche tale istanza di riesame, deducendo l’inesistenza in archivio di rilevanti atti del procedimento, quali il progetto definitivo per l’espressione del parere ambientale e gli atti delle due note del progetto definitivo di A.I.A., e suggerendo all’impresa ricorrente, anche in ragione del lungo tempo decorso dall’espressione, nel -OMISSIS-, del giudizio sulla compatibilità ambientale del progetto, di presentare una nuova istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale ex art. 27 bis del d. lgs. n. 152/2006 presso il competente Dipartimento regionale dell’Ambiente.
Avverso tali provvedimenti il ricorrente articolava i seguenti motivi di ricorso.
Affermava, in primo luogo, che il parere di compatibilità ambientale a suo tempo rilasciato dall’Assessorato regionale al Territorio, contrariamente agli assunti dell’Amministrazione, sarebbe stato pienamente valido ed efficace.
Non avrebbe, infatti, trovato applicazione la disciplina, erroneamente richiamata, a suo parere, dall’Amministrazione, di cui all’art. 25 co. 5 del d. lgs. n.152/2006, dal momento che la disciplina intertemporale contenuta nell’art. 52 del medesimo decreto legislativo avrebbe in realtà previsto che i provvedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto si sarebbero conclusi in conformità alle disposizioni in vigore alla data di presentazione della relativa istanza.
Analogo criterio sarebbe valso per la norma relativa ai termini di realizzazione dei progetti: il termine quinquennale di cui all’art. 1 comma 3 del d. lgs. n. 4/2008, richiamato nel provvedimento, non sarebbe stato, pertanto, applicabile in quanto lo stesso decreto legislativo avrebbe previsto all’art. 35 (tra le disposizioni transitorie) che le procedure di VAS e VIA pendenti si sarebbero concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.
Affermava, poi, in un secondo motivo di ricorso, che il provvedimento sarebbe stato affetto da erronea motivazione ed eccesso di potere, non essendo sussistente, a suo modo di vedere, l’asserita carenza documentale ritenuta dall’Amministrazione Regionale preclusiva della possibilità di adottare il provvedimento conclusivo. Né, d’altra parte, lo stesso ricorrente avrebbe avuto modo di dimostrare, in proposito, il contrario di quanto asserito dall’Amministrazione, in quanto avrebbe potuto, tutt’al più, depositare copie della stessa documentazione, ma non gli originali, consegnati, per l’appunto, alla stessa Amministrazione, all’atto della presentazione dell’istanza.
In conclusione, per tali ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
Con ordinanza collegiale n. 3234/2020, emessa all’esito della camera di consiglio del 2 dicembre 2020, il Collegio rilevava una possibile causa di inammissibilità del ricorso per avvenuta notifica, in contrasto con le previsioni di cui all’art. 44 co. 3 c.p.a, presso la sede legale dell’Amministrazione Regionale e non presso l’Avvocatura dello Stato.
Con successiva ordinanza collegiale n. 120/2021, emessa a seguito della camera di consiglio riconvocata del 13 gennaio 2021, il Collegio sospendeva il giudizio in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato sez. V, con l’ordinanza n. 2489 del 20 aprile 2020 per contrasto dell’art. 44 co. 3 c.p.a. con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Con ordinanza collegiale n. 2958/2021, il Collegio, preso atto del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla predetta questione e della declaratoria di incostituzionalità (con sentenza n. 148 del 9 luglio 2021) dell’art. 44 co. 4 c.p.a. nella parte in cui esclude la rinnovazione della notifica allorché