TAR Palermo, sez. II, decreto collegiale 2011-12-12, n. 201102366

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, decreto collegiale 2011-12-12, n. 201102366
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201102366
Data del deposito : 12 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01816/2011 REG.RIC.

N. 02366/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01816/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato il presente

DECRETO DI PAGAMENTO

sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2011, proposto da S B, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via Roma n. 443;


contro

l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, lo Sportello Unico Per l'Immigrazione di Palermo, il Ministero dell'Interno e la Questura di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge, in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

A L C, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del 25.2.11 dell'Ass.to reg.le della Famiglia, di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare;

- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza del 29.8.2011, con cui il ricorrente ha chiesto alla commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso questo Tribunale di essere ammesso a detto beneficio;

Vista la sentenza n. 1689 del 28.9.2011, che, nel definire il ricorso in epigrafe, lo ha accolto;

Vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’avv. A R per la rappresentanza e la difesa del ricorrente nel giudizio di cui sopra;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 il dott. F G e uditi per le parti come da verbale;


Ritenuto, quanto all’istanza del ricorrente, che la menzionata commissione, prima della definizione del ricorso, non ha adottato alcuna decisione;

Ritenuto, quindi, che sulla predetta istanza debba pronunciarsi il Collegio, dal momento che il ricorso è stato deciso nel merito con la citata sentenza n. 1689/2011;

Ritenuto, al riguardo, che sussistono i presupposti, ai sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto, quanto all’istanza del difensore del ricorrente, che l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

Ritenuto che la natura della controversia non ha richiesto particolare impegno professionale e rilevante attività processuale, essendo stata decisa peraltro in via definitiva in sede di udienza camerale;

Ritenuto, pertanto, che è congrua la determinazione in complessivi euro 1.200,00 della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese –comprese quelle forfettarie- per il presente grado di giudizio;

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