TAR Salerno, sez. II, ordinanza collegiale 2010-11-30, n. 201000251

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, ordinanza collegiale 2010-11-30, n. 201000251
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201000251
Data del deposito : 30 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02165/2008 REG.RIC.

N. 00251/2010 REG.ORD.COLL.

N. 02165/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2165 del 2008, proposto da:


Di P D, rappresentato e difeso dagli Avv. G R F, M M e A A, con domicilio eletto, in Salerno, alla via E. Caterina, 80, presso l’Avv. Dario D’Aragona;


contro

Comune di Conca dei Marini, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

1) del silenzio diniego formatosi per l’inutile decorso del termine sull’istanza proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d. P. R. 380/2001 ed assunta al protocollo generale del Comune di Conca dei Marini (SA) al n. 26131 del 12.08.2008;

2) d’ogni altro atto presupposto, propedeutico, conseguente e/o connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;


Con l’atto introduttivo del giudizio, Di P D impugnava il diniego di accertamento di conformità, implicitamente formatosi sull’istanza, specificata in epigrafe, presentata al Comune di Conca dei Marini, sulla base dei seguenti motivi:

1) Nullità del rigetto tacito, per violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 36 e 37 del d. P. R. 380/2001, 13 della l. 47/85, 2 della l. r. Campania n. 19/2001 e 97 Cost. – art. 181 del d. l.vo 42/2004;
Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
contraddittorietà ed illogicità: era dedotto, con il supporto della disciplina legislativa e della giurisprudenza, che gli interventi realizzati rientravano nella nozione di manutenzione straordinaria, non essendo stata posta in essere alcuna trasformazione urbanistico – edilizia ed urbanistica del territorio.

L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

All’esito dell’udienza pubblica del 29 aprile 2010, il Tribunale riteneva che, ai fini della decisione del ricorso, andassero disposti incombenti istruttori, ed in particolare ordinava al Comune di Conca dei Marini di trasmettere al Tribunale, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione a cura di parte ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza, una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti, circa la vicenda dedotta in cui in ricorso, in cui l’ente assumesse motivata posizione circa le censure, in esso esposte, riferendo altresì circa eventuali sviluppi, sul piano amministrativo, della stessa.

All’udienza pubblica del 25.11.2010 si verificava che gli incombenti istruttori di cui sopra non erano stati assolti.

Il Tribunale ritiene pertanto necessario reiterare i medesimi, da espletarsi, da parte del Comune di Conca dei Marini, nell’ulteriore termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della presente ordinanza, con espresso avvertimento che l’ulteriore mancata ottemperanza a tale ordine istruttorio, da parte dell’Amministrazione, potrà essere oggetto di valutazione, da parte del Collegio, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c. p. a.

Resta riservata ogni decisione, in rito, nel merito e sulle spese.

Si rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 30.06.2011.

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