TAR Bologna, sez. I, sentenza 2012-11-26, n. 201200721
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00721/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2000, proposto da:
S E, M S, rappresentati e difesi dall'avv. G F, con domicilio eletto presso G F in Bologna, via S. Stefano 43;
contro
Sindaco Comune di Granarolo dell'Emilia;
per l'annullamento
del provvedimento di rifiuto opposto del Comune di Granarolo dell’Emilia ad una richiesta di retrocessione di area.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. S F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento di diniego di retrocessione del fondo di proprietà dei ricorrenti, ceduto al Comune di Granarolo con atto bonario sostitutivo del decreto di espropriazione.
Il ricorso è infondato.
L’istituto della retrocessione parziale previsto dall’art. 60 della L. n. 2359/1865 - ora art. 47 del D.P.R. n. 327/2001 - si configura nel caso in cui l’opera di pubblica utilità sia stata realizzata e l’espropriato a seguito di richiesta di restituzione della parte del bene che non sia stata utilizzata a tali fini, ottenga dall’Autorità espropriante una dichiarazione d’inservibilità del bene.
Nella fattispecie tali presupposti non ricorrono in quanto il fondo espropriato è stato completamente utilizzato per la realizzazione dell’opera di pubblica utilità – depuratore della frazione di “Lovoleto” – opera che è stata interamente eseguita e che ha svolto per diversi anni la sua funzione fino al momento della sua dismissione ed inoltre non risulta alcuna dichiarazione d’inservibilità dell’area in questione.
In proposito deve aggiungersi che la giurisprudenza amministrativa appare abbastanza uniforme nel ritenere non suscettibile di retrocessione il terreno che sia stato destinato all’opera pubblica a cui era stata preordinata l’espropriazione e per il quale permanga l’interesse alla sua utilizzazione.
Nel caso in oggetto l’Amministrazione comunale ha dichiarato di voler procedere alla riqualificazione dell’area attualmente dismessa per utilizzarla secondo la destinazione urbanistica impressa alla zona in cui essa è ricompresa dal Piano Regolatore Generale.
Per quanto sopra considerato il ricorso deve essere respinto.
Nulla deve essere liquidato per le spese.