TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza collegiale 2015-07-27, n. 201501290
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01290/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01586/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1586 del 2014, proposto da:
Ecolsystema Srl, rappresentato e difeso dagli avv. A L, G L P, con domicilio eletto presso Crescenzio Santuori in Catanzaro, Via Santa Maria di Mezzogiorno, 17;
contro
Regione Calabria;
Correzione errore materiale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2015 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con istanza, parte ricorrente proponeva la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 2042/2014, evidenziando che nella stessa era stata disposta la condanna del Ministero della giustizia anziché della Regione Calabria al pagamento delle spese di lite;
ritenuta tuttavia la necessità di esaminare la sentenza stessa e il fascicolo del giudizio al fine di provvedere,