TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-23, n. 202315645
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Pubblicato il 23/10/2023
N. 15645/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05187/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5187 del 2023, proposto da
F N s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati S M, B S ed E S, con domicilio digitale in atti;
contro
Agenzia delle accise, delle dogane e monopoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’ufficio delle Dogane di Bari – Sezione Tributi e URP, prot. DGUD0082/6232/2023/1224, notificato alla ricorrente in data 15 febbraio 2023, recante “ Sospensione licenza fiscale di esercizio rilasciata in data 20.01.2000 modificata da ultimo in data 31.01.2023 – prot. 2023-A-3160, avente codice accisa n. IT00BAO00092K” ;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente incluse:
i) la precedente “ Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 ” dell’Ufficio delle Dogane di Bari – Sezione Tributi e URP, prot. DGUD0082/1850/2023/1224 in data 16 gennaio 2023;
ii) la Circolare dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 14/D del 4 dicembre 2017 recante “ Depositi fiscali di prodotti energetici. Autorizzazione all’istituzione ed all’esercizio. Indirizzi applicativi” , per le ipotesi e nelle parti che di seguito si specificheranno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle accise, delle dogane e monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la società ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, con cui l’Agenzia delle accise, delle dogane e monopoli (nel prosieguo “Agenzia” o “ADM”) le ha sospeso, ai sensi dell’art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 504/1995, l’autorizzazione all’esercizio del deposito commerciale di carburanti in regime di deposito fiscale di prodotti energetici nonché la connessa licenza fiscale, in ragione dell’avvenuta rilevazione, per il biennio 2021/2022, di un rapporto tra le forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti in regime sospensivo verso paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso paesi non appartenenti all’Unione europea e il totale delle estrazioni effettuate dalla ricorrente pari a solo il 25,90%, ovvero secondo una percentuale inferiore alla soglia del 30% fissata al comma 4 di tale art. 23.
Con tale provvedimento l’Agenzia sospendeva, quindi, tali titoli abilitativi “ fino a quando non … sia comprovato il ripristino delle condizioni previste dal comma 4 dell'art. 23 (la percentuale del 30% sopra richiamata) entro il termine di un anno, alla scadenza del quale verrà revocata ”, facendo espressamente salva “ la facoltà da parte di codesta società di richiedere con apposita istanza, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.lgs. 504/95, il rilascio della licenza di esercizio per la gestione del deposito come deposito commerciale ad accisa assolta ”.
L’amministrazione disattendeva, altresì, anche l’istanza, avanzata dalla società ai sensi del comma 12 del citato art. 23, di autorizzazione provvisoria per dodici mesi all’attività in regime di deposito fiscale, in ragione della mancata emanazione del decreto del Ministero economia e finanze destinato, in base a tale norma, a stabilirne le modalità attuative.
Parte ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale atto, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 4. del d.lgs. n. 504/1995 e della Circolare dell’Agenzia Dogane e Monopoli n. 14/D del 4 dicembre 2017 , contestando le modalità di individuazione del biennio che è stato oggetto di controllo e la possibilità, affermata dall’Agenzia, di effettuare controlli in qualsiasi momento, con l’unico limite di dover circoscrivere quei controlli all’ultimo biennio precedente, qualsiasi sia l’arco temporale rientrante in tale biennio (c.d. controllo “ rolling ”), atteso che, nel caso di specie, il 2021 era già stato oggetto di controllo, avendo l’amministrazione già positivamente riscontrato per il biennio 2020/2021 il raggiungimento da parte della ricorrente della citata soglia del 30%;
2. Eccesso di potere per esercizio sviato della discrezionalità amministrativa, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, contraddittorietà con la prassi amministrativa consolidata, illogicità ed ingiustizia manifeste , sostenendo che il mancato raggiungimento della soglia del 30% per l’anno 2021 sia stato “ causato da forza maggiore ”, in ragione degli esiti negativi di una verifica tecnica di costituzione del deposito e dell’impianto di denaturazione, a seguito della quale la stessa ADM aveva prescritto a marzo 2011 alla società di non procedere all’immissione a consumo né del gasolio per autotrazione, né del gasolio denaturato, situazione poi risoltasi solo a marzo 2022, quando i relativi campioni erano risultati a norma e l’attività veniva regolarmente ripresa;
3. in subordine, Violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 23 comma 12 del d.lgs. n. 504/1995, illegittimità costituzionale della medesima disposizione di legge , affermando la palese illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui, “ arbitrariamente “spezzando” in due parti le disposizioni di cui oggi consta il ridetto comma 12, pretende che, non essendo stato ancora emanato il più volte citato Decreto attuativo del MEF, per un verso non possa concedersi l’autorizzazione provvisoria annuale, per impossibilità di pretendere garanzie che devono ancora essere disciplinate da quel Decreto;ma, per altro verso, che sia comunque immediatamente operativa, anche senza il Decreto del MEF, la possibilità per l’Amministrazione di dar luogo alla sospensione annuale dell’autorizzazione “principale”! ”.
ADM si costituiva in giudizio, diffusamente argomentando sulla legittimità della propria determinazione.
La Sezione con ordinanza cautelare n. 2260/2023 fissava, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso.
All’udienza pubblica del 20 settembre 2023, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
La presente controversia attiene alla esatta individuazione nonché alla verifica della ricorrenza nel caso concreto dei presupposti per la gestione di un deposito di prodotti energetici c.d. “ sottosoglia ” in regime di deposito fiscale.
Al fine di meglio delineare le questioni oggetto del presente giudizio appare, innanzi tutto, opportuno operare una breve ricostruzione della normativa di riferimento.
Il deposito fiscale, secondo la definizione contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 504/1995 (T.U. Accise) è “ l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria”.
Il regime del deposito fiscale è disciplinato al successivo art. 5, ove si ribadisce che “ La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale ” (comma 1, primo periodo), che “ Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall’Amministrazione finanziaria ” (comma 2, primo periodo) e che “ I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale;la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell’operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi ” (comma 4, primo periodo).
Ulteriori specifiche disposizioni sono, poi, dettate per i depositi fiscali di prodotti energetici, ai quali si riferisce l’art. 23 del T.U.A. - come sostituito dal comma 535, lettera e), dell’art. 1, comma 536, della l. n. 232/2016 - che, per quel che qui interessa, prevede che:
“4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.