TAR Milano, sez. I, sentenza 2018-10-15, n. 201802283
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Pubblicato il 15/10/2018
N. 02283/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02190/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2190 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana 18 e con domicilio Pec come in atti;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1, nonché con domicilio Pec come in atti;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. 4101 del 25.7.2012 emesso dal Ministero della Difesa, Direzione generale delle pensioni militari, collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva - II reparto 8a divisione, 2a sezione, indicante la posizione n. 639078/c e di tutti gli atti e provvedimento presupposti, conseguenti e susseguenti
e per la nomina
di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare lo stato di salute e la menomazione complessiva dell'integrità fisica del ricorrente in conseguenza delle patologie contratte, valutandone la connessione eziopatogenetica al servizio prestato;
e per la riforma parziale dell'atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, già Maresciallo di Prima Classe dell’Aeronautica Militare, in servizio fino al 2008, impugna il decreto dirigenziale n. 4101 del 25.7.2012 emesso dal Ministero della Difesa, Direzione generale delle pensioni militari, nella parte in cui esclude la spettanza dell’equo indennizzo per l’infermità sofferta.
Il diniego, dopo aver ricordato che il ricorrente presenta un’infermità consistente in “pregresso trauma cranico con distorsione cervicale e contusioni multiple (tronco ed arti)”, ribadisce che 1’infermità sopra citata può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, ma, fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, esclude la spettanza dell’equo indennizzo, in quanto ai sensi dell’art. 2, comma l, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, la relativa domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
In particolare, si considera che il Sig. -OMISSIS-ha presentato la domanda in data 31.10.2007, mentre aveva acquisito la piena conoscenza della natura del male da cui era affetto già il 28.04.2007, in base al p.v. redatto dalla C.M.O. di Milano, sicché la richiesta è stata avanzata dopo la scadenza del termine decadenziale suindicato.
Il ricorrente, con più censure da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, lamenta che la piena conoscenza dell’infermità sarebbe stata acquisita in epoca posteriore a quella considerata dall’amministrazione e che l’istanza per l’attribuzione dell’equo indennizzo sarebbe stata presentata prima della data considerata dall’amministrazione.
Le censure sono infondate.
In particolare, il Tribunale evidenzia che:
- l’art. 2, comma 1, del dpr 2001 n. 461 prevede che: “Il dipendente che abbia subìto lesioni o contratto infermità o subìto aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefìci previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”;
- è pacifico in giurisprudenza che il termine semestrale previsto dalla norma indicata è perentorio, sicché il suo inutile decorso preclude il conseguimento dell’equo indennizzo;
- contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la documentazione versata in atti evidenzia che l’istanza per l’attribuzione dell’equo indennizzo è stata presentata in data 31 ottobre 2007 a mezzo di raccomandata, sicché per il profilo in esame l’amministrazione non è incorsa in alcun errore o travisamento dei fatti;
- per altro aspetto, il ricorrente sostiene di aver acquisito contezza dell’infermità di cui è affetto solo in data 4 giugno 2007 a seguito dell’effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici, sicché, prendendo a riferimento la data ora indicata, l’istanza di equo indennizzo dovrebbe considerarsi tempestiva;
- la tesi non può essere condivisa;
- invero la diagnosi del 4 giugno 2007 è del tutto sovrapponibile a quella formulata in data 28 aprile 2007, salvo che per l’aspetto relativo al riconoscimento di lesioni anche permanenti conseguenti all’evento traumatico sofferto, che si riconosce aver causato proprio un trauma cranico con distorsione cervicale e contusioni multiple al tronco e agli arti superiori e inferiori, come già evidenziato nella diagnosi del 28 aprile 2007;
- il riferimento alle lesioni permanenti non vale a spostare in avanti il momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza “dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”, poiché la patologia sofferta dal sig. -OMISSIS- non è mutata nella sua consistenza oggettiva, essendo sempre riconducibile ad un trauma cranico con distorsione cervicale e contusioni multiple al tronco e agli arti;
- la circostanza che la lesione sofferta presenti anche profili permanenti attiene alla quantificazione di essa, ma non ne modifica la natura, né è la conseguenza di un suo aggravamento, perché l’infermità riscontrata non è evoluta in un’altra di maggiore gravità;
- l’infermità riscontrata in data 4 giugno 2007 si connota per la presenza di un danno biologico sia temporaneo, sia permanente, ma resta ferma nella sua consistenza nosografica originaria e non ha comportato l’emersione di una più grave o comunque diversa patologia, sicché non ne è predicabile l’aggravamento;
- ne deriva che le valutazioni dell’amministrazione, contestate dal ricorrente, sono in realtà del tutto aderenti alla situazione clinica di quest’ultimo, medicalmente accertata e non sono riconducibili ad un’erronea percezione dei fatti o ad un loro travisamento, sicché è del tutto coerente che l’amministrazione abbia fatto decorrere il termine semestrale dal 28 aprile 2007, poiché a tale data il ricorrente era a conoscenza della patologia, con conseguente infondatezza della censura esaminata.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure proposte.
3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre la materia trattata e la considerazione della complessiva fattispecie sottesa al diniego gravato consentono di compensare le spese della lite.