TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400134
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Testo completo
Pubblicato il 30/04/2024
N. 00134/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2021, proposto dalla società San Martino in Pensilis 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A S D e M M G, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Regione Molise nonchè ARSARP (Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Campobasso, alla via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale emessa dalla Regione Molise, Dipartimento Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Servizio tutela e valutazioni ambientali n. 5593 del 22.09.2021, avente ad oggetto “Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete della potenza di picco pari a 21.970,65 kw e di immissione pari a 17.997,00 kw, collegato ad un piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area. - Comune di San Martino in Pensilis (CB) - Ditta proponente: San Martino in Pensilis 2 S.r.l. - Assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale”, con la quale è stato disposto l’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell'intervento inerente alla realizzazione del progetto presentato dalla società San Martino in Pensilis 2 S.r.l., avente ad oggetto la realizzazione, nel Comune di San Martino in Pensilis (CB), di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete della potenza di picco pari a 21.970,65 Kw e di immissione pari a 17.997,00 Kw, collegato ad un piano agronomico per l'utilizzo scopi agricoli dell'area;
- di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresi, ove occorra e nei limiti dell'interesse: (a) la nota dell'ARSARP prot. n. 111524 del 7.07.2021; (b) la nota della Regione Molise - Servizio Economia del territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese, Sostegno al Reddito e Condizionalità (anche definito “Servizio Economia del Territorio”) n. 107088 del 30.6.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e dell’Arsarp;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società San Martino in Pensilis 2 s.r.l., proponendosi di costruire un impianto agro-voltaico da ubicarsi nell’omonimo Comune, con istanza del 29 luglio 2020 aveva chiesto alla Regione Molise, rispettivamente, la verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del relativo progetto (c.d. screening ai fini della V.I.A.), ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, e il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.
A seguito della pubblicazione dello studio preliminare ambientale il Servizio Energia della Regione Molise comunicava il formale avvio del procedimento di autorizzazione dell’impianto, precisando che il relativo procedimento sarebbe rimasto tuttavia sospeso in attesa delle valutazioni ambientali da parte dei competenti organi.
Con atto di istruttoria tecnica del 10 giugno 2021 l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (di seguito A.R.P.A. Molise), rilevata la sussistenza delle condizioni per escludere il progetto della ricorrente dalla procedura di impatto ambientale, rimetteva all’Autorità competente l’adozione del provvedimento autorizzatorio definitivo previo approfondimento (in particolare) della tematica del c.d. “consumo di suolo”.
Cosicché la società, non ricevendo riscontri dalle Amministrazioni procedenti, con atto del 24.2.2021 diffidava la Regione alla convocazione della conferenza dei servizi per l’esame e il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. E, stante il silenzio serbato in proposito dall’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso avverso tale silenzio innanzi a questo Tribunale, recante r.g.n. 292/2021. Il gravame, tuttavia, non si concludeva con esito favorevole alla ricorrente, bensì con una sentenza d’improcedibilità: dall’istruttoria di causa emergeva infatti che la stessa società non avesse reso possibile la prosecuzione del procedimento, non avendo allegato tutta la necessaria documentazione.
In ogni caso, anche dopo la trasmissione di tutta la documentazione tecnica necessaria per il prosieguo, il servizio V.I.A. della Regione Molise, invece di convocare la conferenza di servizi sull’istanza di autorizzazione unica della società ricorrente, con determinazione dirigenziale n. 5593/2021 del 22.9.2021 disponeva l’assoggettamento del progetto della medesima a V.I.A., affermando in sintesi che:
- il detto parere dell’A.R.P.A. Molise “ non sostituisce autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati e pareri da parte degli Enti preposti competenti in materia.. .”;
- l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (A.R.S.A.R.P.) e il Servizio Economia del Territorio della Regione Molise avrebbero espresso parere di assoggettabilità a VIA, in ragione del consumo di suolo determinato dall’impianto.
2. Da qui la proposizione dell’odierno ricorso avverso i nuovi provvedimenti in epigrafe, affidato ai motivi così rubricati: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003 e del par. 14.1 e del par. 14.6. delle Linee Guida regionali di cui alla d.G.R. n. 621/2011. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto e difetto di istruttoria. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 241/1990. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa; II- Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ”.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso, sostenendo la correttezza del procedimento svolto e la legittimità del provvedimento di sottoposizione a VIA del progetto.
4. Il Tribunale ha fissato al 24 aprile 2024 l’udienza pubblica di discussione del ricorso, nell’approssimarsi della quale le parti hanno presentato rispettive memorie di merito e di replica.
Alla detta udienza, infine, sentiti i difensori come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
5. Il ricorso va accolto.
5.1 Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla disamina della censura preliminare, di natura meramente procedurale, afferente la mancata convocazione della Conferenza dei Servizi in contrasto con la previsione di cui all’art. 14 ter comma 4 della L. n. 241/1990, in ragione della fondatezza delle censure di merito sostanziale a base del ricorso.
A maggior ragione detta prima censura può essere qui assorbita in quanto, diversamente da quanto accaduto in analoghe vicende processuali, in questo caso, come si è accennato, il pregresso giudizio promosso dalla ricorrente avverso l’inerzia dell’Amministrazione rispetto alla prima richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi si era concluso con una pronuncia di improcedibilità, e quindi senza l’emissione di provvedimenti giurisdizionali prescrittivi nei confronti della Regione.
6. Il vaglio delle censure ricorsuali di natura sostanziale richiede preliminarmente di ripercorrere le tappe più salienti della vicenda in esame, e in primo luogo di ricordare il contenuto del parere dell’A.R.P.A. Molise, l’autorità competente ad effettuare la specifica istruttoria sull’impatto ambientale dei progetti che interessano il territorio molisano.
Quest’ultima, con atto di istruttoria tecnica del 10.6.2021, reso all’esito della verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto della società, dopo aver analizzato tutti i suoi possibili profili di criticità, si era espressa nei termini seguenti: “Sulla base degli elementi valutati e delle motivazioni esposte, in relazione all’entità degli interventi e al contesto ambientale, in esito a quanto stabilito con D.G.R. n. 30 del 08/02/2018, si ritiene che il progetto presentato dalla Ditta San Martino in Pensilis 2 Srl per la realizzazione di un “Impianto solare fotovoltaico connesso alla rete della potenza i picco pari a 21.970,65 kw e di immissione pari a 17.997,00 kw, collegato ad un piano agronomico per l’utilizzo scopi agricoli dell’area” nel Comune di San Martino in Pensilis (CB) non potrà determinare impatti negativi significativi sull’ambiente e che, pertanto, sussistono le condizioni perché lo stesso sia escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale rimettendo, tuttavia, rimettendo all’Autorità Competente l’adozione della decisione definitiva con particolare riferimento agli aspetti inerenti il consumo di suolo agricolo esposti nella presente e di seguito richiamati.
In particolare, la scrivete Agenzia ritiene che le