TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2014-11-25, n. 201411776
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Testo completo
N. 11776/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02618/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2618/10, proposto dal Fallimento A.C. Perugia s.p.a., in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Fantusati presso il cui studio in Roma, via dei Gracchi n. 128 presso lo studio dell’avv. Stefano Piras,
contro
la Federazione TAna CO LC (Figc), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli presso il cui studio in Roma, via Panama n. 58, è elettivamente domiciliata,
la Co.Vi.So.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per l'accertamento
nei confronti della Federazione TAna CO LC, delle inadempienze poste in essere dalla stessa Federazione per il tramite del proprio organo operativo Co.Vi.So.C., rispetto ai controlli svolti e/o omessi sui bilanci e sulla gestione dell’A.C. Perugia LC s.p.a. nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2005, la cui mancata corretta attuazione e la non conformità agli obblighi, ha consentito l’iscrizione ai Campionati di riferimento della società sportiva, pur non avendo la stessa i requisiti né formali né sostanziali, con la conseguenza dell’ulteriore indebitamento verso terzi e dell’affidamento creatosi in danno di tesserati e creditori insoddisfatti, in genere sulle capacità finanziarie della società ed oggi gravanti sul passivo fallimentare. Il tutto con la correlata condanna della Figc al risarcimento dei relativi danni, così come indicati e documentati.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione TAna CO LC (Figc);
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 2014 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 15 marzo 2010 e depositato il successivo 25 marzo il Fallimento A.C. Perugia s.p.a., in persona del proprio Curatore autorizzato il 28 gennaio 2010 dal Giudice delegato al Fallimento, ha chiesto l’accertamento, nei confronti della Federazione TAna CO LC, delle inadempienze poste in essere dalla stessa Federazione per il tramite del proprio organo operativo Commissione di Vigilanza delle Società di LC (Co.Vi.So.C.), rispetto ai controlli svolti e/o omessi sui bilanci e sulla gestione dell’A.C. Perugia LC s.p.a. nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2005, la cui mancata corretta attuazione e la non conformità agli obblighi, ha consentito l’iscrizione ai Campionati di riferimento della società sportiva, pur non avendo la stessa i requisiti né formali né sostanziali, con la conseguenza dell’ulteriore indebitamento verso terzi e dell’affidamento creatosi in danno di tesserati e creditori insoddisfatti, in genere sulle capacità finanziarie della società ed oggi gravanti sul passivo fallimentare. Il tutto con la correlata condanna della Figc al risarcimento dei relativi danni così come indicati e documentati.
Espone, in fatto, che con atto di citazione la Curatela del Fallimento A.C. Perugia s.p.a. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Federazione TAna CO LC (Figc) e la Co.Vi.So.C. quale organo operativo della stessa Federazione, al fine di far valere le gravi inadempienze nell’attività di verifica dei bilanci e della gestione della società, a cui era seguito il fallimento e gravissimi danni nei confronti della massa dei creditori. Avendo la Federazione eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, il Fallimento ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione alla Suprema Corte di Cassazione.
Con ordinanza n. 26286 del 16 dicembre 2009 la Corte di Cassazione a Sezioni unite ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudizio è stato quindi riassunto dalla Curatela fallimentare dinanzi al Tar Lazio.
Afferma la ricorrente che con sentenza n. 125 del 17 novembre 2005 il Tribunale di Perugia ha dichiarato il fallimento dell’Associazione LC Perugia s.p.a., nominando il Curatore ed il Giudice delegato al fallimento.
Il Fallimento della A.C. Perugia s.p.a. si è maturato dopo la stagione agonistica 2004-2005, che aveva visto la squadra di LC del Perugia impegnata per essere promossa in Serie A., senza però riuscirvi, avendo perso lo spareggio con il Torino. Alla fine del Campionato la squadra si è ritrovata in un gravissimo stato di crisi economica e finanziaria e di insolvenza nei confronti dei propri tesserati, dei