TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-11-20, n. 202306408

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-11-20, n. 202306408
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306408
Data del deposito : 20 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2023

N. 06408/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01938/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2023, proposto da L C, rappresentato e difeso dagli avvocati M L, V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ottemperanza

- al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli depositato in data 3/5/2022 n. cronol. 1387/2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui al decreto decisorio in epigrafe specificato, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.200,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda (2/5/2022) fino al soddisfo.

2. – Lamenta, in particolare, che pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate. Chiede, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento domandando anche la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, domandando anche la condanna del Ministero intimato al pagamento, ai sensi dell'art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a., di una somma di denaro, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

3. – Si è costituito per resistere il Ministero intimato.

4. – Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

6. – Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione passato in giudicato, come risulta dal certificato di mancata proposizione di opposizione rilasciato dalla Corte di Appello di Napoli allegato alla copia informatica del ricorso di equa riparazione e del pedissequo decreto di accoglimento, prodotti in giudizio, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data – 26 luglio 2022 – della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.

6.1. – Va in proposito rammentato che l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende, pertanto, la piena idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).

6.2. – Quanto all’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art.

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