TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-10-17, n. 201901065
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Pubblicato il 17/10/2019
N. 01065/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2019, proposto da
S T, rappresentata e difesa dagli avvocati E A B e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Settimo Torinese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M C, S Z, R R, S P P e P P, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua,
- del provvedimento di proclamazione degli eletti del 10/06/2019 alla carica di Consiglieri Comunali per il Comune di Settimo Torinese a seguito delle consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo del Consiglio e della Giunta Comunale del Comune di Settimo Torinese avvenute in data 26/05/2019 e 09/06/2019;
- dei verbali delle operazioni di scrutinio relativamente alla Sezione n. 3, istituita presso la Scuola Media Italo Calvino, sita in Settimo Torinese (TO, Viale Piave n. 21, alla Sezione n. 24, istituita presso la Scuola Media Gramsci, sita in Settimo Torinese (TO), Via Allende n. 1 ed alla Sezione n. 40, istituita presso la Scuola Media Piero Gobetti, sita in Settimo Torinese (TO), Via Milano n. 4, nella parte in cui sono stati attribuiti alla ricorrente un numero inferiore di preferenze rispetto a quelle effettivamente espresse nelle tabelle di scrutinio;
nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati, consequenziali e degli atti comunque connessi al relativo procedimento, nonché per ogni ulteriore e consequenziale statuizione di legge, con riserva di proposizione di motivi aggiunti di ricorso,
nonché ancora per la correzione della graduatoria dei candidati della lista “Piastra Sindaca” e del risultato elettorale connesso al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Settimo Torinese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2019 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La sig.ra S T ha partecipato alle elezioni del Consiglio comunale di Settimo Torinese (svoltesi il 26 maggio 2019) in qualità di candidata nella lista civica “ Piastra Sindaca ”.
Con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 130 del codice del processo amministrativo, la sig.ra T ha chiesto a questo Tribunale di correggere il risultato delle predette elezioni, attribuendole 64 preferenze in luogo delle 50 risultanti dal verbale delle operazioni di scrutinio e, conseguentemente, una migliore posizione nell’elenco dei candidati della lista di appartenenza.
In particolare, la ricorrente sostiene che, per un errore di trascrizione dei dati contenuti nelle tabelle di scrutinio, i verbali dei seggi n. 3, n. 24 e n. 40 riportano in suo favore, rispettivamente, 0 (zero), 6 (sei) e 2 (due) voti quando invece in sede di spoglio delle schede l’esponente ha (avrebbe) ottenuto 2 (due), 16 (sedici) e 4 (quattro) preferenze, cioè complessivamente (nelle tre sezioni) 14 voti in più;e ciò comporterebbe il suo inserimento al secondo posto nell’elenco dei candidati non eletti della lista civica “ Piastra Sindaca ”.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del sig. G M, che, avendo presenziato allo spoglio in qualità di rappresentante di lista nel seggio n. 24, conferma quanto sostenuto dall’interessata relativamente alle preferenze (16) da lei conseguite in quel seggio, trascritte nelle tabelle di scrutinio.
In conclusione, la sig.ra T formula istanze istruttorie per l’acquisizione dei documenti necessari ai fini del decidere (tabelle di scrutinio e verbali relativi ai seggi nn. 3, 24 e 40) e perché sia disposta, se necessaria, una verificazione.
2) Il ricorso è stato ritualmente notificato al Comune di Settimo Torinese, nonché ai cinque candidati della lista civica “ Piastra Sindaca ”, non proclamati eletti con il provvedimento impugnato, che precedono in graduatoria la ricorrente.
Si è costituito in giudizio solo il Comune interessato, che si è riservato ogni conclusione all’esito dell’acquisizione della documentazione che questo Tribunale vorrà disporre.
3) Preliminarmente, in linea con l’orientamento pressoché concorde della giurisprudenza, vanno riconosciuti nel caso in esame la legittimazione e l’interesse ad agire della ricorrente, sul presupposto che sussiste in generale un interesse qualificato, non solo morale, del candidato che non sia stato eletto ad ottenere, attraverso la rimozione dei vizi del procedimento elettorale denunciati con il ricorso, una collocazione diversa e migliore che gli consenta in futuro, mediante la eventuale surrogazione in un posto lasciato vacante dai candidati che lo precedono, di ricoprire la carica elettiva cui egli aspira (in tal senso si è pronunciata questa Sezione nell’ordinanza n. 1278 del 12 ottobre 2016, a cui si fa riferimento per gli ampi richiami giurisprudenziali).
4) Prima di trattare del merito del ricorso (ovvero, per delimitarne il contenuto) occorre affrontare le seguenti questioni di diritto:
a) se i motivi di ricorso siano stati sufficientemente specificati;
b) se risulti validamente assolto l’onere della prova che grava sulla parte ricorrente;
c) se, essendo contestati i contenuti di alcuni verbali di scrutinio, occorre o meno proporre querela di falso.
5.1) Alle prime due questioni si deve dare risposta sulla base dei principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 20 novembre 2014 n. 32.
In particolare, quanto al profilo sub 4.a) si legge nella sentenza citata: “L'onere di esporre i motivi specifici su cui si fonda il ricorso elettorale deve essere valutato con rigore attenuato, posto che l'interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione, deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi (che possono essere imprecise o non esaurienti): pertanto, il suddetto onere si intende osservato quando l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime ”;nel caso in esame tale onere risulta positivamente assolto sulla base delle puntuali contestazioni formulate nel ricorso e riassunte al precedente punto 1).
Quanto al profilo sub 4.b) la citata sentenza dell’Adunanza plenaria - premesso che in materia elettorale l’onere della prova subisce un’attenuazione analoga a quella che concerne la specificità dei motivi di ricorso - ha riconosciuto alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio natura di “ principio di prova idoneo a legittimare la richiesta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie ”, senza che sia rilevante, in senso contrario, la mancata verbalizzazione delle contestazioni da parte del rappresentante di lista.
5.2) Si è già rilevato che, nel caso in esame, a sostegno delle proprie affermazioni la ricorrente ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del sig. G M, che ha presenziato allo spoglio nel seggio n. 24 in qualità di rappresentante di lista. Tanto basta per ritenere assolto l’onere della prova (attenuato) relativamente alle contestazioni riguardanti il seggio in questione.
5.3) A diversa conclusione si deve pervenire per quanto riguarda i seggi nn. 3 e 40. Le affermazioni della ricorrente circa i presunti errori relativi alle preferenze attribuitele in quei seggi restano prive di qualsiasi supporto. Nel ricorso (pag. 4) si riferisce, quanto al seggio n. 3, della presenza del sig. Protino Pietro (che avrebbe annotato due preferenze a favore della ricorrente);e, quanto al seggio n. 40, che “ venivano annotate n. 4 preferenze in seno alla ricorrente ”. Di tali circostanze manca però qualsiasi riscontro, per cui l’onere probatorio resta totalmente insoddisfatto.
5.4) Il ricorso va dunque respinto per quanto riguarda le censure relative alla mancata attribuzione di preferenze che la ricorrente avrebbe conseguito (e che non sarebbero state verbalizzate) nei seggi nn. 3 e 40. Ciò non comporta, peraltro, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse posto che le 10 preferenze in più reclamate dalla ricorrente nel seggio n. 24 le consentirebbero di ottenere un totale di 60 voti (in luogo dei 50 attribuitile) e quindi di scavalcare in graduatoria quantomeno i due candidati della lista “ Piastra Sindaca ” che ad oggi la precedono immediatamente.
6) Quanto alla questione di cui sub 4.c), il Collegio aderisce alla linea interpretativa secondo cui la doglianza con cui viene contestata la discordanza tra i dati contenuti nelle tabelle di sezione e quelli riportati nel verbale sezionale non attiene al contenuto fidefaciente del verbale, ma ad un mero errore di trascrizione, la cui correzione rientra a pieno titolo nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.
Come affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza sez. V, n. 1484/2016, “ la circostanza che i verbali in questione, in quanto atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione, non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto, ma piuttosto l'esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch'essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la conformità alle norme di quanto risultante dal verbale. In tale caso, infatti, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale ed è consentito al Giudice amministrativo di compiere tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, nei limiti dei motivi del ricorso proposto, al fine di verificare l'effettiva volontà espressa dal corpo elettorale ” (cfr. altresì Cons. St., Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474;22 maggio 2001, n. 2829;n. 7320/2003).
Del resto, aderendo alla tesi di segno opposto – ha obiettato il Consiglio di Stato – “ si arriverebbe alla conclusione paradossale, che ogni controversia elettorale che, produca l’effetto di portare ad una correzione del contenuto del verbale sezionale, dovrebbe essere fatta precedere dalla proposizione di una querela di falso, il ché di fatto provocherebbe una gravissima lesione del principio di oggettività della tutela giurisdizionale ” .
Merita, infine, condivisione l’orientamento “secondo il quale in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio ” (Cons. St., Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4358) .
7) Nel merito la questione necessita di un approfondimento istruttorio.
È, invero, necessario per la decisione della causa disporre l’acquisizione di copia conforme all’originale degli atti di seguito indicati, relativi all’elezione del Consiglio comunale del Comune di Settimo Torinese:
- tabelle di scrutinio del seggio n. 24;
- verbale delle operazioni del seggio n. 24;
8) Questi atti dovranno essere depositati presso la Segreteria della Sezione a cura della Prefettura di Torino, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente sentenza.