TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-05-14, n. 202400353
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Testo completo
Pubblicato il 14/05/2024
N. 00353/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
a) del Decreto -OMISSIS- del 29.1.2024 con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs 151/2001 -OMISSIS- del 2.11.2023 formulata dalla ricorrente;
b) della nota -OMISSIS- del 13.11.2023 con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali,
nonché per la declaratoria dell'obbligo del Ministero di riscontrare positivamente l'istanza de qua; nonché per l'accertamento, anche ai sensi dell'art. 8 cpa, del diritto della sig. ra -OMISSIS- a conseguire l'assegnazione temporanea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2024 e munito di istanza di sospensione cautelare, -OMISSIS- -OMISSIS-, impiegata come Vigile del Fuoco presso il Comando Provinciale di Bologna, ha impugnato il provvedimento di data 29.1.2024 con cui il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha respinto la domanda, dalla medesima presentata il 2.11.2023, diretta ad ottenere il trasferimento temporaneo ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 dal Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna a quello di Napoli.
Il detto provvedimento di diniego è fondato sulle seguenti considerazioni e argomentazioni: -la giurisprudenza ha rilevato che l’art. 42 bis non riconosce un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo e il beneficio ivi previsto può essere accordato purché non vi ostino “ casi o esigenze eccezionali ”; -è stato, altresì, affermato che le misure di sostegno alla maternità e paternità previste dalla norma in oggetto vanno applicate tenendo conto delle specificità delle Forze Armate e di tutti i Corpi di Polizia ad ordinamento militare e civile, in ragione delle peculiari e delicate funzioni perseguite; - l’art. 19 della legge n. 183/2000 ha riconosciuto, al pari delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, la specificità delle funzioni svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “ in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche, e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti ”; -la tutela di detti interessi impone al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di assicurare un efficiente dispositivo di soccorso; -sussistono criticità nel Comando di Bologna relativamente all’organizzazione del soccorso tecnico urgente nelle 10 sedi operative, tenuto conto della presenza di 14 unità “parzialmente inabili al servizio” che non possono far parte di squadre di soccorso; -il predetto Comando effettua mediamente 20.000 interventi all’anno e il territorio è caratterizzato da rischi antropici (tratti autostradali ad alto tasso di incidenti, particolari snodi autostradali e ferroviari, elevato numero di gallerie), dissesto idrogeologico e rischio idraulico; -per ciascun Comando è prevista una dotazione organica calibrata sul profilo di rischio presente nell’ambito territoriale di competenza e un eventuale sottodimensionamento della dotazione rispetto a quella stabilita può comportare non solo la inefficiente e tardiva risposta operativa ma anche una esposizione al pericolo per gli stessi operatori; -il servizio di soccorso, predisposto ”H24”, deve articolarsi, per ciascuna sede del Comando in questione, in 4 turni di servizio, nei quali va distribuito il personale, tenendo conto delle ordinarie assenze impreviste; -presso ciascuna sede operativa deve essere assicurata almeno una squadra di intervento composta da 5 unità, tenuto conto che il pronto impiego delle squadre si riflette sui tempi e sull’efficacia dell’intervento; -il dispositivo di soccorso del CNVVF stabilito dalla pianificazione nazionale prevede, in relazione alla tipologia di soccorso, l’intervento di una squadra pronta a muoversi da ogni distaccamento, da quello più prossimo al luogo dell’evento, anche in ambito extra provinciale, in grado di intervenire in tempi rapidi; -in considerazione delle carenze di organico, nell’ultimo anno, il Comando di Bologna ha dovuto ricorrere al lavoro straordinario per complessive 6250 ore al fine di garantire la continuità del soccorso territoriale; -per le ragioni esposte, la consistenza effettiva dell’organico dei vigili del fuoco del Comando di Bologna, pari a 327 unità, non consente di procedere al trasferimento temporaneo richiesto.
La ricorrente, premessa la propria legittimazione e l’interesse ad agire, ha formulato, in estrema sintesi, le seguenti censure: 1. “ Sulla violazione e falsa applicazione di legge (art. 42 bis d.lgs 151/2001 – art. 3 della Convenzione sui diritti del Fanciullo del 20/11/1989, ratificata dall’Italia con la L. 176/1991; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; art. 31 della Costituzione Italiana, art. 3 L. 241/1990, art. 42-bis D.lgs. 151/2001, art. 45, comma 31-bis, D.lgs. 95/2017) - Eccesso di potere per travisamento del fatto, contraddittorietà, difetto d'istruttoria e carenza di motivazione ”; l’Amministrazione avrebbe motivato il diniego in modo vago e parziale (assegnazione temporanea solo ove non vi ostino “casi o esigenze eccezionali”; possibilità di diniego per “motivate esigenze organiche o di servizio” ex art. 45, comma 31-bis, D.lgs. 95/2017; preminenza della necessità di fronteggiare rischi antropici, in considerazione della composizione del Comando -327 unità, di cui 14 parzialmente inabili-, del numero di ore di straordinario, articolazione del servizio), omettendo di chiarire come il momentaneo trasferimento della ricorrente potrebbe incidere negativamente sull’organizzazione dell’ufficio, e senza considerare lo stato di salute della figlia minore (documentato in sede