TAR Lecce, sez. III, sentenza 2014-08-05, n. 201402139

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2014-08-05, n. 201402139
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201402139
Data del deposito : 5 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00928/2012 REG.RIC.

N. 02139/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00928/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F L, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;

contro

Comune di Monteroni di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l’accertamento

e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Monteroni di Lecce sulle istanze presentate dal ricorrente il 27 Ottobre 2011 ed il 30 Aprile 2012, volte ad ottenere la riqualificazione urbanistica della area di sua proprietà al fine di potervi realizzare un progetto edilizio;

nonché per la condanna

del Comune di Monteroni di Lecce a concludere il procedimento di riqualificazione della predetta area con l’adozione di un provvedimento espresso;

e per l’annullamento

- della deliberazione del Commissario ad acta prot. n° 12856 del 12 Agosto 2013, emanata in sede di ottemperanza alla sentenza n° 1737/2012, avente ad oggetto l’adozione della variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Monteroni finalizzata alla riqualificazione della predetta area di proprietà del ricorrente;

- della relazione tecnico-urbanistica redatta dall’Arch. V B a seguito di conferimento di incarico da parte del Commissario ad acta e della nota prot. n° 12104 del 23 Luglio 2013 di trasmissione della medesima relazione tecnico-urbanistica.

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteroni di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 Luglio 2014 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti A C e A F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente – proprietario di un suolo (distinto in catasto al foglio 1 particelle 41 e 163, estese rispettivamente mq. 3038 e mq. 1150) ubicato nel Comune di Monteroni di Lecce (località “Le Mosche”), localizzato all’incrocio tra la S.P. 119 (Lecce-Porto Cesareo) e Corso Europa di ingresso nel centro abitato di Monteroni, e ricadente in zona classificata a “viabilità di P.R.G.” (p.lla 163) e in “area di rispetto stradale” (p.lla 41) in virtù del vigente Piano Regolatore Generale approvato nel 2001 – con il ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Monteroni di Lecce sulle sue istanze del 27 Ottobre 2011 e del 30 Aprile 2012, volte ad ottenere la riqualificazione urbanistica della predetta area (a seguito dell’intervenuta decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio), al fine di potervi realizzare un progetto edilizio, nonché la condanna del Comune intimato a concludere il procedimento di riqualificazione dell’area con l’adozione di un provvedimento espresso.

Questa Sezione, con sentenza n° 1737 del 24 Ottobre 2012, ha accolto il ricorso dichiarando illegittimo il silenzio - inadempimento serbato dall’Amministrazione Comunale di Monteroni di Lecce, ordinando alla stessa Amministrazione di provvedere sulla richiesta di riqualificazione urbanistica presentata dal ricorrente entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza e ha nominato, nel caso di inottemperanza all’ordine di provvedere entro il termine indicato, quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Monteroni di Lecce.

Con motivi aggiunti notificati in data 14-17 Ottobre 2013 e depositati l’8 Novembre 2013, il ricorrente, per sé e quale titolare dell’Impresa individuale SIEEL ENERGIA, ha impugnato la deliberazione del Commissario ad acta prot. n° 12856 del 12 Agosto 2013, emanata in sede di ottemperanza alla menzionata sentenza n° 1737/2012, avente ad oggetto l’adozione della variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Monteroni finalizzata alla riqualificazione della predetta area di proprietà del Sig. Frassanito (con la reiterazione del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio, il riconoscimento del diritto all’indennizzo e la trasmissione del deliberato al Responsabile del Settore Urbanistica per i conseguenti adempimenti), nonché la relazione tecnico-urbanistica redatta dall’Arch. V B a seguito di conferimento di incarico (autorizzato da questo T.A.R.) da parte del Commissario ad acta e la nota prot. n° 12104 del 23 Luglio 2013 di trasmissione della medesima relazione tecnico-urbanistica.

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione/Elusione del giudicato – Erronea presupposizione in diritto.

2) Erronea e falsa applicazione dell’art. 9 quarto comma del D.P.R. n° 327/2001 – Difetto di istruttoria – Erronea presupposizione in fatto – Insufficienza della motivazione – Violazione del principio del legittimo affidamento, di trasparenza, efficienza dell’azione amministrativa – Eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Monteroni di Lecce, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione dei motivi aggiunti.

Con ordinanza istruttoria n° 344 del 7 Febbraio 2014, la Sezione ha richiesto una relazione di chiarimenti al Commissario ad acta “relativamente all’impatto che la viabilità programmata sull’area avrebbe su un impianto fotovoltaico asseritamente in funzione sulla proprietà del Sig. Frassanito interessata dalla reiterazione dei vincoli”.

La relazione di chiarimenti è stata depositata in Segreteria dal Commissario ad acta il 20 Marzo 2014.

Alla pubblica udienza del 16 Luglio 2014, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il Collegio, premesso quanto sopra indicato e sottolineato che l’art. 117 c.p.a. (“Ricorsi avverso il silenzio”), ai commi quarto e quinto, prevede che: “Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del Commissario. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito ”, rileva, in via preliminare, che i motivi aggiunti (il cui deposito può essere ritenuto tempestivo solo nell’ambito del rito ordinario) devono essere trattati con il rito ordinario in udienza pubblica, ai sensi del sopra riportato art. 117 quinto comma e dell’art. 32 c.p.a., sicchè (in data 9 Aprile 2014) è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio.

Nel merito, l’impugnazione proposta dal ricorrente con i motivi aggiunti notificati in data 14-17 Ottobre 2013 è infondata e va respinta.

In proposito, il Tribunale osserva che tutte le censure formulate nei predetti motivi aggiunti interposti avverso la deliberazione commissariale prot. n° 12856 del 12 Agosto 2013 si rivelano prive di giuridico fondamento ove si consideri che - dalla documentazione versata agli atti del presente giudizio (anche in esito all’ordinanza istruttoria n° 344/2014) - emerge, con ogni evidenza, l’inevitabilità (sul piano della coerenza logica, dei canoni di buona amministrazione e della tutela della sicurezza del traffico stradale) della contestata scelta urbanistica di reiterazione della previsione viaria sull’area in questione.

In particolare, il Collegio ritiene pienamente ragionevoli, adeguate e corrette le motivazioni e le conclusioni indicate nella relazione tecnico-urbanistica redatta dall’Arch. V B (fatta propria dalla deliberazione commissariale impugnata, che ad essa dichiaratamente si riporta “per relationem”), evidenzianti che: “L’assetto viario generale previsto dal vigente P.R.G. nell’area oggetto di analisi, con l’individuazione dell’asse di collegamento comunale arretrato rispetto alla viabilità provinciale (S.P. 119), esprime la chiara volontà di non gravare ulteriormente la S.P. 119 (Lecce-Porto Cesareo) di carico di traffico locale… Conseguentemente si ritiene che la previsione pianificatoria relativa al suddetto asse di collegamento comunale (parallelo alla S.P. 119) rimanga ancora attuale, utile e idonea in relazione ad un corretto e armonico utilizzo, in condizioni di sicurezza, di questa parte del territorio comunale. A tal fine si ritiene che perduri l’interesse pubblico sotteso a tale scelta pianificatoria, che rimane prevalente rispetto alle singole esigenze dei privati proprietari delle aree interessate…. Peraltro, la attuale permanenza dell’interesse pubblico, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio comunale, non può, allo stato, essere soddisfatta con soluzioni alternative che risultano tecnicamente impraticabili e/o non riconfigurabili, atteso che parte della viabilità comunale in questione (direzione Leverano) è stata realizzata con conseguente definizione di un assetto viario in parte configurato il cui completamento, quindi, implica l’ineluttabilità della scelta urbanistica operata, con la conseguenza che la sua realizzazione implica il coinvolgimento necessario ed attuale delle aree di proprietà privata già oggetto di vincolo, compresa quella del Sig. Frassanito…… La riqualificazione dell’area in questione infatti reitera le previsioni urbanistiche e i vincoli preordinati all’esproprio riferiti alla viabilità comunale di cui risulta già realizzata una prima parte….”.

A questo punto, resta solo da aggiungere, da un lato, che - del tutto coerentemente - l’impugnata deliberazione commissariale sottolinea, altresì, che: “il P.R.G. di Monteroni di Lecce ha previsto la realizzazione di un tracciato di viabilità comunale secondaria e parallela alla Strada Provinciale 119 che prende avvio dalla stessa strada provinciale in direzione di Leverano (nei pressi del Velodromo degli Ulivi) e, attraversando Corso Europa, raggiunge via Gino Rizzo in direzione di Lecce. Tale previsione viaria - parte della quale già realizzata e fruibile - evidenziava ed evidenzia ancora la necessità di creare una viabilità alternativa alla strada provinciale (resa pericolosa per il transito veloce dei veicoli provenienti dal traffico esterno) impedendo la interazione tra il traffico locale e quello provinciale ed eliminando così i rischi connessi”;
e, dall’altro, che, in tale situazione concreta - nella quale (come detto) parte della viabilità comunale in questione (direzione Leverano) è stata già realizzata, con definizione di un assetto viario in parte configurato, il cui completamento implica l’ineluttabilità della scelta urbanistica (reiterativa del vincolo) compiuta con la deliberazione commissariale impugnata - risulta irrilevante l’impatto che la viabilità comunale programmata ha (indubbiamente) sull’impianto fotovoltaico esistente sull’area di proprietà del ricorrente, che (peraltro) non ha adeguatamente dimostrato la effettiva praticabilità di idonee soluzioni alternative a quella prescelta dal Comune resistente (che, comunque, impingono nel merito delle discrezionali scelte localizzative riservate alla P.A.).

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate i motivi aggiunti devono essere respinti.

Sussistono, tuttavia, evidenti gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi