TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-01-02, n. 202400010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-01-02, n. 202400010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400010
Data del deposito : 2 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2024

N. 00010/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01274/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2019, proposto da
N S, rappresentato e difeso dagli avvocati G G e F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore e ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il dottor N S, in qualità di ricercatore a tempo determinato presso l’Istituto Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha proposto un’azione di accertamento del diritto ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore e, ciò, in applicazione della disciplina relativa alla stabilizzazione dei dipendenti pubblici di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017.

In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione del diritto europeo e dell’art. 117, comma 1, cost., in quanto la disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari e, in particolare dei ricercatori di tipo A, si porrebbe in contrasto con gli obblighi derivanti dalla direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nella parte in cui impone agli Stati membri di adottare politiche volte a limitare l’uso dei contratti a tempo determinato;

2. l’incostituzionalità dell’art. 24, comma 3, della Legge n. 240 del 2010 per violazione degli artt. 3, 9, comma 1, 33, comma 1, cost., in quanto la disciplina di cui all’art. 24 della c.d. Legge Gelmini sarebbe irrazionale nel momento in cui prevede il ricorso al contratto a tempo determinato per la figura del ricercatore universitario;

3. l’incostituzionalità, sotto altri profili, dell’art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010, nella parte in cui non prevede la possibilità per i ricercatori di tipo A) che abbiano ottenuto l’abilitazione ad essere valutati ai fini della chiamata nel ruolo dei professori associati.

Si è costituita la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 21 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 Sono da respingere, in particolare, i primi

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