TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2022-07-22, n. 202200359

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2022-07-22, n. 202200359
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200359
Data del deposito : 22 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2022

N. 00773/2022 REG.RIC.

N. 00359/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00773/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 773 del 2022, proposto da


S T, rappresentato e difeso dall'avvocato R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Otranto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica n. 45 del 23.05.2022 prot. 8525;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, con riserva di motivi aggiunti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;


Premesso che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Otranto ha denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in riferimento ad un progetto “ di ampliamento, ridistribuzione dei vani interni e suddivisione in due unità immobiliari di un fabbricato a piano terra ”;

Rilevato che parte ricorrente ha reclamato la tutela cautelare in ragione del fatto che “è, attualmente, preclusa la possibilità di godere del proprio immobile suddividendolo in due unità, soluzione confacente alle proprie esigenze familiari”;

Ritenuto che, trattandosi di interessi pretensivi correlati all’esercizio dello ius aedificandi , non si ravvisa il presupposto del periculum in mora , ciò che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, determina il rigetto della domanda cautelare;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

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