TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-11-27, n. 201501148

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-11-27, n. 201501148
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201501148
Data del deposito : 27 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00085/2006 REG.RIC.

N. 01148/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00085/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 85 del 2006, proposto da Publiemme s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti O D, M I e V C, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Miraglia n. 5, presso lo studio dell'avv. S G;

contro

il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. M D T, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Reggio Calabria, alla via Castello n. 1;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 143 del 2 novembre 2005, notificata l’11 novembre 2005, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica-Edilizia ha disposto la rimozione di n. 2 strutture metalliche, delle dimensioni rispettivamente di mt. 18,00 x 3,00 e 6,00 x 3,00, da utilizzare quali supporti per la cartellonistica pubblicitaria, installate su un fabbricato a due piani f.t. ubicato in Reggio Calabria, alla via S.Pietro n. 13 e sulla porzione di abbaino di altro fabbricato, ubicato in Reggio Calabria, alla via S. Pietro n. 7.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Contesta parte ricorrente la legittimità dell’ordinanza indicata in epigrafe, assumendo che tale atto sia inficiato in ragione dei seguenti profili di censura:

1) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241 del 1990.

Anche in materia di repressione degli abusi edilizi, ricorrerebbe in capo all’Amministrazione l’obbligo di fornire alla parte interessata la previa comunicazione dell’avvio del procedimento.

L’omissione di tale adempimento – e la riveniente vulnerazione delle garanzie di partecipazione endoprocedimentale – renderebbe illegittimo l’atto gravato.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, 10 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà.

Nell’osservare come la legge 507/1993 abbia posto, in capo alle Amministrazione comunali, l’obbligo di disciplinare con proprio regolamento le modalità di effettuazione della pubblicità, la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, nonché le modalità per ottenere l’autorizzazione all’installazione di questi ultimi, rileva parte ricorrente come nella materia non trovino applicazione le disposizioni in materia di edilizia dettate dal D.P.R. 380/2001, che sarebbe stato – pertanto – non correttamente evocato dal Comune intimato a fondamento dell’esercitato potere ripristinatorio.

La stessa Amministrazione, inoltre, non avrebbe preso in considerazione l’istanza di autorizzazione alla installazione degli impianti, dalla ricorrente presentata in data 30 agosto 2005 (ed in ordine alla quale si sarebbe formato il silenzio-assenso ex art. 20 della legge 241/1990).

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 31 del D.P.R. 380/2001.

Nell’escludere che la cartellonistica pubblicitaria sia assoggettata all’obbligo di rilascio di concessione edilizia, sostiene parte ricorrente che il Comune di Reggio Calabria abbia erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all’epigrafato Testo Unico.

4) Violazione degli artt. 3 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La gravata determinazione, oltre ad essere stata adottata in difetto del rispetto delle previsioni in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, recherebbe altresì un inadeguato – e comunque erroneo – apparato motivazionale.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione accolta con ordinanza n. 53, pronunziata nella Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2006.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 18 novembre 2015.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Va, innanzi tutto, escluso che sussista alcun rapporto di tipo derogatorio fra la normativa edilizia, compendiata nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e la normativa per le pubbliche affissioni di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, dal momento che trattasi di discipline differenti, avente differenti contenuti e finalità, che concorrono nella valutazione della medesima fattispecie ai fini della tutela di interessi pubblici diversi nonché ai fini della definizione di differenti procedimenti amministrativi.

Ed invero, la normativa edilizia trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si configuri un mutamento del territorio nel suo contesto preesistente, sia sotto il profilo urbanistico, che sotto quello edilizio: ed entro questi limiti pertanto assume rilevanza la violazione dei regolamenti edilizi.

Conseguentemente, nelle ipotesi in cui la sistemazione di una insegna o di una tabella (cosiddetta tabellone) pubblicitaria o di ogni altro genere, per le sue consistenti dimensioni, comporti un rilevante mutamento territoriale, è richiesto l’assenso mediante “permesso di costruire” e mediante s.c.i.a. negli altri casi, in coerenza con le previsioni della normativa edilizia di cui agli artt 2, 6 e 7 del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni (in termini, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 febbraio 2012 n. 186).

Deve quindi escludersi la con divisibilità della tesi, propugnata dalla ricorrente, secondo cui nella fattispecie – avente ad oggetto l’ordine di rimozione di due impianti pubblicitari, installati sopra privati edifici, ed aventi rilevante configurazione dimensionale – avrebbero dovuto trovare applicazione esclusivamente le disposizioni dettate dal citato D.Lgs. 507/1993: corrispondentemente, dovendosi dare atto della correttezza dell’operato della resistente Amministrazione comunale che ha ritenuto, nel caso in esame, applicabili le disposizioni del Testo unico in materia di edilizia.

Il D.Lgs. 507 del 1993, recante revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, stabilisce, all’art. 3, che il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta, con il quale deve disciplinare «le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse» (seconda comma) e “in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione” (comma 3).

Come emerge dall’analisi della disposizione riportata, la normativa di settore non prevede che l’amministrazione comunale, nel rilasciare l’autorizzazione all’installazione degli impianti, svolga anche valutazioni edilizie relative all’impatto della struttura sul territorio.

E’, pertanto, necessario che il procedimento autorizzatorio sia accompagnato dal procedimento volto ad ottenere il titolo edilizio prescritto in relazione alla natura e alle caratteristiche delle strutture.

In definitiva, alla luce di quanto si qui esposto, deve ritenersi che, ai fini della installazione degli impianti pubblicitari, il procedimento di autorizzazione contemplato dal D.Lgs. 507/1993 non rivela carattere di autosufficienza, dovendo essere – obbligatoriamente – assistito dalla separata e disgiunta sequenza procedimentale volta all’espressione del potere (diverso per finalità ed oggetto;
ma parimenti rimesso alla medesima Autorità comunale), di verifica della compatibilità urbanistico-edilizia della installazione pubblicitaria, in applicazione della disciplina dettata dal D.P.R. 380/2001.

Ne consegue che nelle ipotesi – quale quella che viene in rilievo in questa ipotesi – in cui la sistemazione di una insegna pubblicitaria, per le sue dimensioni, comporti un rilevante mutamento territoriale, è necessario il rilascio del permesso di costruire;
corrispondentemente dovendo darsi atto che l’assenza di siffatto titolo abilitativo consente l’esercizio del potere repressivo – con ricadute di carattere ripristinatorio – dalla normativa in materia edilizia imposto al ricorrere di realizzazioni abusive.

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