TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-08-27, n. 201301799

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-08-27, n. 201301799
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201301799
Data del deposito : 27 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00210/2013 REG.RIC.

N. 01799/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00210/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 210 del 2013, proposto da:
P E, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, 23;

contro

Comune di Alezio, rappresentato e difeso dall'avv. S T, con domicilio eletto presso Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28;

per l'annullamento

della nota prot. n° 11492 del 12 Novembre 2012 del Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Alezio, notificata in data 16 Novembre 2012, con cui viene chiesto il versamento della differenza pari ad € 1.369,56 per l’aggiornamento del contributo di costruzione dovuto per il rilascio del permesso di costruire n° 47/2009;

di ogni altro atto connesso, ivi compresa la deliberazione del Consiglio Comunale di Alezio n° 45 del 5 Novembre 2012, avente ad oggetto “Aggiornamento del costo di costruzione a partire dall’anno 2007”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alezio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 Luglio 2013 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti S T e A. Stasi, quest'ultimo in sostituzione di L P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna la nota prot. n° 11492 del 12 Novembre 2012 del Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Alezio (notificata in data 16 Novembre 2012) con cui viene chiesto il versamento della differenza (rispetto al costo di costruzione già determinato e versato) pari ad € 1.369,56 per l’aggiornamento del contributo di costruzione dovuto per il rilascio del permesso di costruire n° 47/2009, nonché ogni altro atto connesso ivi compresa la deliberazione del Consiglio Comunale di Alezio n° 45 del 5 Novembre 2012, avente ad oggetto “Aggiornamento del costo di costruzione a partire dall’anno 2007” (ossia per le pratiche edilizie pervenute a far data dal 1° Gennaio 2007 e concluse con il rilascio del permesso di costruire tra il 1° Gennaio 2007 e sino alla data del 5 Novembre 2012).

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazioni di legge (art. 3 commi 2° e 3° Legge n° 241/1990;
art. 2 comma 2° Legge Regionale n° 1/2007;
art. 16 T.U. n° 380/2001;
art. 28 Legge n° 689/1981;
artt. 7 e seguenti Legge n° 241/1990) – Eccesso di potere nei suoi diversi profili.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, il ricorrente concludeva come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Alezio, depositando una memoria difensiva con cui ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 25 Luglio 2013, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Con la presente impugnativa il ricorrente si duole che il Comune di Alezio abbia rideterminato retroattivamente l’importo del contributo edilizio, a distanza di oltre tre anni dal rilascio del permesso di costruire, ultimata l’opera edilizia e saldati il pagamento degli oneri richiesti.

La doglianza merita di essere condivisa.

Il provvedimento dirigenziale impugnato - recante in oggetto “aggiornamento contributo di costruzione per l’esecuzione lavori edili” -accolla ex post al ricorrente, in ragione del titolo edilizio rilasciato oltre tre anni prima, ulteriori oneri concessori rinviando a quanto stabilito nella delibera n° 45/2012 del Consiglio Comunale di Alezio.

In tale delibera, preso atto che è operante un meccanismo legislativo (cfr. art. 16 D.P.R. n° 380/2001, art. 2 L.R. n° 1/2007) di adeguamento automatico del contributo concessorio, il Consiglio Comunale di Alezio ha invitato l’Ufficio competente “di procedere in autotutela al recupero della differenza tra il costo di costruzione riscosso e quello dovuto in relazione alle pratiche edilizie pervenute a far data del 1° Gennaio 2007”.

In base a tale direttiva il Responsabile del Settore Tecnico ha dunque determinato le ulteriori somme da versare “in conseguenza dell’aggiornamento alla data del 1° Gennaio 2008, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e della L.R. n° 1/2007 del costo di costruzione dovuto per il rilascio del permesso di costruire n° 47 del 16 Luglio 2009”.

Si precisa che tale rideterminazione è stata disposta, in assenza di un’espressa clausola del permesso edilizio che riservasse la facoltà al Comune di determinare ulteriori somme a conguaglio.

In seguito alla lettura dei provvedimenti contestati si deve escludere che si sia di fronte all’esercizio di un potere di autotutela volto a correggere eventuali errori di determinazione o calcolo, peraltro nemmeno chiaramente evidenziati in atti, compiuti all’epoca del rilascio del permesso di costruire.

L’attività comunale appare invece orientata ad addossare al privato successivamente al rilascio del titolo edilizio costi supplementari derivanti dal meccanismo legale di adeguamento degli oneri concessori.

Tale meccanismo consente di aggiornare gli importi ricorrendo, con riferimento alla voce relativa agli oneri di urbanizzazione, “ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale” (cfr. art. 16, sesto comma, D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380) o, in relazione alla voce relativa al costo di costruzione, facendo “riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata” su determinazione regionale, e in assenza di quest’ultima “in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT” (cfr. art. 16, nono comma, D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380).

Il procedimento di revisione mira dunque ad adeguare l’importo degli oneri concessori a fenomeni di natura sostanzialmente inflattiva - legati all’aumento generalizzato dei costi di urbanizzazione o costruzione - in maniera da far corrispondere a permessi edilizi rilasciati in epoche diverse un impegno economico sostanzialmente uniforme sui singoli istanti.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, fondato sullo stesso tenore letterale dell’art. 16 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 (“la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire” e “la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio..”), i contributi concessori devono essere stabiliti al momento del rilascio del permesso edilizio;
a tale momento occorre dunque avere riguardo per la determinazione della entità dell’onere facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio.

Da tale affermazione di principio si trae il corollario della irretroattività delle determinazioni comunali a carattere regolamentare con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e modalità di calcolo per gli oneri concessori ribadendosi l'integrale applicazione del principio “tempus regit actum” e, quindi, la irrilevanza ed ininfluenza di disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto al momento del rilascio della concessione edilizia (Cfr. ex multis: T.A.R. Puglia Lecce, III Sezione, 15 Gennaio 2013 n° 49).

Di conseguenza, deve ritenersi che le delibere comunali che dispongono l'adeguamento degli oneri concessori possano trovare applicazione esclusivamente per i permessi rilasciati a far tempo dall'epoca di adozione dell'atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore.

Nel caso di specie, si deve poi osservare che la determinazione degli oneri non solo avviene sulla base di parametri posteriori al titolo edilizio - e quindi in via retroattiva - ma che altresì la stessa pretesa comunale appare fondata sulla convinzione errata che sia possibile esigere periodicamente la richiesta di integrazione del pagamento ogni volta che l’importo tariffario venga modificato, posto che tale rideterminazione appare nella specie ancorata alle tabelle approvate anche per gli anni successivi a quello di rilascio del titolo edilizio.

Deve invece ritenersi, sulla base del dato normativo e in conformità dell’orientamento giurisprudenziale consolidato da cui non vi sono ragioni di discostarsi, che non solo la determinazione degli oneri debba avvenire sulla base delle tariffe vigenti ma che la stessa non possa essere richiesta che una tantum al momento del rilascio del permesso edilizio senza possibilità di esigersi pagamenti per annualità successive al rilascio del titolo (Cfr. ex multis: T.A.R. Puglia Lecce, III Sezione, 15 Gennaio 2013 n° 49).

E’ pertanto evidentemente illegittima la pretesa dell’Amministrazione resistente di addossare al titolare di un permesso edilizio rilasciato anni prima l’ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento posto che la determinazione degli oneri concessori al momento del rilascio era stata - a quanto risulta dagli atti di causa - correttamente determinata sulla base delle tabelle vigenti all’epoca.

Per ragione di completezza, si precisa che, anche qualificando come conseguenza del potere di autotutela la richiesta di integrazione degli oneri, la pretesa risulterebbe illegittima in quanto esercitata patentemente in violazione dell’art. 21-nonies Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. posto che:

- non risulta chiaramente il vizio originario da rimuovere, limitandosi il Comune genericamente a richiamare le norme e le tabelle succedutesi nel tempo;

- non viene comparato in motivazione l’interesse pubblico con l’interesse del destinatario, tenendo conto dell' affidamento ingeneratosi nel privato;

- in particolare non viene data alcuna motivazione in relazione al tempo trascorso, oltre tre anni, tra la determinazione originaria e la successiva rideterminazione, tenendo conto che lo stesso art. 21-nonies della Legge n° 241/1990 prescrive che il potere di ritiro venga esercitato “entro un ragionevole termine”.

In conclusione, per le ragioni esposte, vista l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono, comunque, gravi ed eccezionali motivi (la peculiarità delle questioni fattuali e giuridiche oggetto della causa) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

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