TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202202662

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202202662
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202662
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2022

N. 02662/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00963/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 963 del 2017, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n.6, è per legge domiciliato;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Sicilia – Ufficio del personale e della formazione, in Palermo in data 16.11.2016 prot. N 1432/2016, conosciuto in data 25.01.2017 a seguito di comunicazione del 20.01.2017;

- nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e vista la documentazione depositata;

Vista la memoria depositata dalla resistente Amministrazione in vista della trattazione del merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il consigliere Maria Cappellano, e udito il difensore di parte ricorrente, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con il ricorso in esame, notificato il 24 marzo 2017 e depositato il 20 aprile 2017, l’odierno istante - già assistente capo presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale “-OMISSIS-” – ha impugnato il provvedimento n. 1432/2016, notificato in data 25 gennaio 2017, con il quale è stata disposta la ripetizione delle somme percepite dal predetto durante il periodo di aspettativa, per la parte eccedente i dodici mesi di aspettativa retribuita.

Espone al riguardo:

- di avere presentato in data 16 febbraio 2013 istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di “ Pregressa polmonite sn di cui in atto non reliquati clinici e strumentali ”;

- di avere presentato in data 26 novembre 2013, un’ulteriore istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di “ Persistente sindrome ansioso depressiva reattiva di grado medio ”;

- che, con verbale del 25 marzo 2014, la C.M.O. di Messina ha giudicato il ricorrente non idoneo al servizio di istituto nella polizia penitenziaria in modo assoluto e, nello stesso tempo, lo ha ritenuto idoneo al transito nei ruoli civili ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. n.443/1992;

- che il predetto è stato collocato in aspettativa per infermità con decreti n. 252/P/2014 e n. 253/2014 del 9 maggio 2014, e con decreto n. 70/2015 del 17 aprile 2015, con trattamento economico intero ex art. 16, co. 4, del d.P.R. n. 51/2009;

- che è stato quindi trasferito presso il Dipartimento Giustizia Minorile nel profilo professionale di Assistente Amministrativo area II F2, con immissione in servizio dal 1° aprile 2015;

- con decreti n. 00739/2016/CS e n. 01219/2016/C, rispettivamente del 29 aprile 2016 e del 21 giugno 2016, le patologie dichiarate non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio;

- con provvedimento n. 46 del 10 agosto 2016 la Direzione della Casa Circondariale -OMISSIS- ha disposto la decurtazione del 50% degli emolumenti retributivi per il periodo compreso tra il 4 dicembre 2013 e il 25 marzo 2014 (periodo eccedente i dodici mesi di aspettativa retribuita);

- quindi, con il contestato decreto n. 1432/2016, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, notificato il 25 gennaio 2017, l’intimata Amministrazione ha disposto il collocamento in aspettativa del dipendente dal 26 marzo 2014 al 31 marzo 2015, specificando che “ durante tali periodi, ovvero dal 26.03.2014 al 31.03.2015, spetta il trattamento economico ridotto della metà ”, disponendo contestualmente la ripetizione delle somme corrisposte in eccesso.

Deduce avverso tale atto le censure di:

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, dell'art. 16, comma 3 D.P.R. 51/2009 ;

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 76 DLGS. N.443 DEL 30

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