TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-07-25, n. 201703942

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-07-25, n. 201703942
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201703942
Data del deposito : 25 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2017

N. 03942/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03402/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3402 del 2015, proposto da:
avv. F I, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via P. Colletta, 12;

contro

Comune di Villa Literno non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 196/2013 depositata il 19/03/2013 del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con sentenza n. 196/2013, depositata il 19/03/2013, il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, ha condannato il Comune di Villa Literno a pagare in favore di parte ricorrente, quale procuratore antistatario, le spese, i diritti e gli onorari di giudizio, come nella medesima sentenza quantificate, oltre IVA e CPA.

Parte ricorrente, assumendo il passaggio in giudicato della suddetta sentenza e che l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento del dovuto, ha proposto il presente giudizio di ottemperanza, chiedendo all’adito T.A.R. di disporre l’esecuzione della sentenza azionata per la parte di spettanza, con nomina a tal fine di un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione.

Parte ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro da determinarsi per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a..

Il Comune di Villa Literno non si è costituito in giudizio.

All’udienza di camera di consiglio del 19.7.2017 nessuno è comparso.

DIRITTO

Il ricorso si rivela inammissibile in quanto non risulta dagli atti di causa che la sentenza in esame sia stata notificata all’Amministrazione in forma esecutiva. Come è noto, il decorso di centoventi giorni dalla data della suddetta notificazione costituisce una condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge 31.12.1996 n. 669.

Quest’ultimo difatti prevede che <<Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto>>.

Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi da tempo, al quale questa Sezione ha prestato adesione, la richiamata disposizione normativa si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti delle P.A., il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 23;
T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010, n. 16434).

Trattandosi di disposizione dettata con l'esplicita finalità di favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, la stessa trova identica "ratio" anche riguardo alla proposizione del giudizio d' ottemperanza, atteso che quest'ultimo ha come obiettivo, in modo analogo all'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, se pure per vie diverse, l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice.

Da ciò consegue che, prima dell'esaurimento del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva, non è possibile attivare la procedura per il giudizio d'ottemperanza (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 01 luglio 2010, n. 1416).

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in giudizio della parte intimata impedisce una pronuncia sulle spese in base al principio della soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi