TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-04-14, n. 202100647

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-04-14, n. 202100647
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100647
Data del deposito : 14 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2021

N. 00647/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00239/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Maria Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;



per l'annullamento

- del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS-, notificato all'interessato in data 7 gennaio 2017, con cui si provvede alla sospensione dall'impiego dell'Appuntato -OMISSIS-;

- di ogni atto connesso precedente e/o successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 marzo 2021 il dott. Nino Dello Preite e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente espone che, a seguito di sentenza di condanna, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di -OMISSIS- per i reati di “ -OMISSIS-o verso -OMISSIS- ” e “ lesioni personali aggravate , il Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-l’avvio del procedimento amministrativo relativo all’adozione del provvedimento di sospensione precauzionale ex art. 916 del Codice dell’Ordinamento Militare.

1.1. Espone, altresì, che, pur avendo presentato nel rispetto dei termini procedimentali memorie difensive, l’Amministrazione intimata, con il provvedimento n. -OMISSIS-, in questa sede gravato, disponeva la sua sospensione dall’impiego, senza motivare sul rigetto delle deduzioni esposte nella predetta memoria difensiva.

1.2. Evidenzia di essere stato già destinatario di un altro provvedimento di sospensione dall’impiego, adottato dall’Amministrazione in data 2 febbraio 2016, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- nell’ambito di un procedimento penale a suo carico per i reati di “ tentata violenza sessuale ” e di “ lesioni personali ”.

1.3. Con il ricorso all’esame, il Sig. -OMISSIS- chiede, pertanto, l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati, ritenendo che gli stessi siano illegittimi per violazione del principio ne bis in idem e per difetto di motivazione.

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere e ha chiesto che il ricorso sia respinto, con vittoria di spese.

2.1. Con ordinanza cautelare n. 182 del 2 maggio 2017, è stata respinta l’istanza di sospensiva, avanzata dal ricorrente.

2.2. All’udienza di merito straordinario del 24 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

3.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi