TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2013-03-01, n. 201300073

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2013-03-01, n. 201300073
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201300073
Data del deposito : 1 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00038/2012 REG.RIC.

N. 00073/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00038/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2012, proposto da:
P G, rappresentato e difeso dall'avv.to D L, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, via Orazio, 6;

contro

Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l'annullamento

del decreto del Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano d.d. 28.11.2011, successivamente notificato, con il quale viene rigettato il ricorso in via gerarchica, depositato in data 28.9.2011 avverso il provvedimento del Questore di Bolzano, cat. n. 1000/2011/II M.P., Divisione Polizia Anticrimine d.d. 29.8.2011, notificato in data 1.9.2011, che disponeva il Foglio di Via Obbligatorio e, nel contempo inibendo al Giallaurito di fare ritorno nel Comune di Bolzano per un periodo di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di notifica del provvedimento in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il Cons. Terenzio Del Gaudio e uditi per le parti i difensori:

avv.to M. Bonomini, in sostituzione dell'avv.to D. Laratta, per il ricorrente;

Avvocato dello Stato G. Denicolò per l’Amministrazione dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor P G impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano ha rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso il provvedimento Foglio di Via per il Comune di residenza e contestuale inibizione di fare rientro nel Comune di Bolzano per un periodo di tre anni emesso in data 29.8.2011 dal Questore di Bolzano.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:

1) Illegittimità del provvedimento per eccesso di potere per carenza di motivazione, di istruttoria nonché travisamento dei fatti, nonché falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 1 e 2 l. 1423/56 nonché degli artt. 2 e 3 l. 327/88, oltreché per eccesso di potere quanto meno nella figura sintomatica dell’abnormità del provvedimento, contraddittorietà dello stesso ed ingiustizia manifesta – violazione e falsa applicazione art. 27 direttiva unione europea n. 2004/38/CE;

2) Illegittimità del provvedimento per eccesso di potere per carenza di motivazione, di istruttoria nonché travisamento dei fatti, nonché falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 1 e 2 l. 1423/56 nonché degli artt. 2 e 3 l. 327/88, oltreché per eccesso di potere quanto meno nella figura sintomatica dell’abnormità del provvedimento, contraddittorietà dello stesso ed ingiustizia manifesta – violazione e falsa applicazione art. 27 direttiva unione europea n. 2004/38/CE.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno – Commissariato del Governo di Bolzano a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, chiedendo il rigetto del ricorso, previa reiezione dell’istanza di sospensiva, siccome infondato.

Con ordinanza collegiale n. 41/2012 depositata il 6.3.2012 sono stati ordinati incombenti istruttori che l’Amministrazione ha adempiuto mediante deposito in segreteria in data 16.3.2012.

Con ordinanza cautelare n. 60/2012 del 3.4.2012 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’impugnato provvedimento, presentata in via incidentale dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del 7.11.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

Il provvedimento impugnato in primo grado è stato adottato ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 3 e dell’art. 2, comma primo della legge 27.12.1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ”, che, nel testo modificato dall’art. 3 della legge 3.8.1988 n. 327, prevede che il Questore può rimpatriare con foglio di via obbligatorio le persone, appartenenti alle categorie individuate nel citato art. 1, che siano pericolose per la sicurezza pubblica.

Premette il Collegio che i provvedimenti di pubblica sicurezza, in quanto diretti a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza, si caratterizzano per la loro implicita funzione cautelare e per l’urgenza in re ipsa .

Conseguentemente, l’amministrazione non è obbligatoriamente tenuta ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento al destinatario (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8.6.2011, n. 3451;
T.A.R. Milano, 19.4.2012, n. 1146;
T.A.R. Venezia, Sez. III, 23.3.2009, n. 742).

E’ inoltre pacifico in giurisprudenza che la misura di prevenzione, in quanto comminabile ante delictum ed essendo diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, è legittimamente applicata indipendentemente dalla esistenza di pendenze penali a carico dell'interessato.

Invero, anche se il provvedimento con il quale viene irrogata la misura di prevenzione deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali del soggetto - dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica - resta fermo che tali comportamenti non debbono necessariamente concretarsi in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso (cfr., ex multis , Cons. Stato, VI, 20.2.2007, n. 909;
Sez. IV, 21.11.1992 n. 966).

La misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio può dunque ben basarsi su un " giudizio prognostico ", il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, necessariamente presuppone la tenuta da parte dell'interessato di specifici comportamenti, atti oggettivamente a rivelare, secondo una prudente valutazione dell'autorità di Polizia, un'apprezzabile probabilità della commissione di condotte penalmente rilevanti (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. I, 26.4.2010, n. 4093;
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 22.6.2010, n. 2115;
TAR Marche, Ancona, Sez. I, 25.1.2010, n. 3;
TAR Lombardia, Milano, 24.4.2008, n. 1259).

Orbene, nel caso in esame, il Questore ha adottato il provvedimento impugnato sulla scorta di elementi di fatto ben precisi e dettagliatamente indicati nel provvedimento stesso.

In particolare, nel provvedimento di irrogazione del Foglio di via obbligatorio viene dato atto sia del fatto che l’interessato si opponeva al controllo di Polizia effettuato da parte di personale della Squadra Volante, dandosi alla fuga, nonché mettendo in pericolo sia la circolazione che il personale operante. L’equipaggio era costretto ad effettuare un inseguimento e nel mentre lo stava fermando, quest’ultimo decideva di speronare la pattuglia ed entrava in collisione con la parte posteriore del suo veicolo e la parte anteriore della volante. Il soggetto cercava nuovamente di darsi alla fuga, tentando di investire il personale operante. Faticosamente riuscivano a far desistere il soggetto da tale intento e veniva successivamente immobilizzato. Si rendeva responsabile dei reati di resistenza, violenza e lesioni a P.U. nonché di guida in stato di ebbrezza e guida con patente sospesa ”, sia della “ reiterazione specifica del reato di guida in stato di ebbrezza nonché il fatto che circolasse comunque con patente sospesa… ”.

Va evidenziato che il giudizio di pericolosità espresso dall’autorità di Polizia costituisce, per consolidata giurisprudenza, una valutazione di merito ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, dell' incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale.

Un tanto, a parere del Collegio, non è dato ravvisarsi nel caso di specie.

Va infine osservato che, in base al prospetto “ Estrazione dei periodi lavorativi con sede di lavoro in provincia di Bolzano ” rilasciato dalla Ripartizione 19 - Lavoro della Provincia autonoma di Bolzano e depositato in giudizio dall’amministrazione, risulta che l’interessato ha concluso il suo rapporto con la ditta ATECO di Laives (BZ) in data 28.2.2011.

Per quanto invece attiene all’attività lavorativa alle dipendenze della ditta ITEL di Padova, come evidenziato dall’amministrazione nella memoria difensiva dd. 2.3.2012, l’interessato potrà richiedere specifiche autorizzazioni alla competente autorità di P.S. qualora si rendesse necessario il suo impiego nell’ambito del Comune di Bolzano.

In conclusione, il ricorso è infondato e, in quanto tale, va rigettato.

La natura del contendere giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.

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