TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2010-03-10, n. 201000231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2010-03-10, n. 201000231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201000231
Data del deposito : 10 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00004/2000 REG.RIC.

N. 00231/2010 REG.SEN.

N. 00004/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4 del 2000, proposto da:
M F, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Scambia, con domicilio eletto presso Maria Scambia Avv. in Reggio Calabria, via Fra' G. Melacrino, 36

contro

Azienda Sanitaria Loc. N.11 Area Geo-Funzionale della Calabria;
Azienda Sanitaria di Reggio Calabria ex Usl 11, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso F C Avv. in Reggio Calabria, via Fiorentino,7 c/o Uff.Leg.Usl 11

per ottenere

il pagamento di £ 3.750.000 per lavoro straordinario prestato, in qualità di segretario, presso la Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile n. 5 di Reggio Calabria, oltre rivalutazione ed interessi dall’1 agosto 1996

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria ex Usl 11;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/01/2010 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Mandica Filippo assume di avere svolto il compito di segretario delle commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, nominate con delibera dell’

ASL

11 n. 1504/95 in via temporanea per sei mesi;
di aver partecipato, nel periodo compreso tra il 10 gennaio ed il 31 luglio 1996 a 51 sedute, provvedendo a titolo di lavoro straordinario ad istruire ogni singola pratica, tenendone aggiornato il relativo registro, a compilare i modelli di convocazione e visita medico – legale, a spedire la relativa raccomandata a 717 visitandi e di non aver percepito nulla per lo straordinario svolto, mentre egli sostiene che avrebbe dovuto percepire, qualora le somme stanziate per il lavoro straordinario fossero state equamente ripartite tra i segretari delle sedici commissioni, la somma di £ 625.000 mensili per un totale di £ 3.750.000.

Con ricorso notificato il 7 dicembre 1999 chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento della suddetta somma, oltre rivalutazione ed interessi a far tempo dall’ 1 agosto 1996.

Si costituisce l’Azienda sanitaria, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione e poi contestando nel merito la dovutezza delle somme richieste. Fa presente che il ricorrente è stato già retribuito per l’attività svolta, in conformità alla normativa vigente ed in esecuzione degli atti deliberativi n. 1270 del 10 ottobre 1996 e n. 161 del 18 novembre 1997.

Respinta la domanda cautelare, all’udienza pubblica del 13 gennaio 2010 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

E’ destituita di fondamento l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Ai sensi dell’art. 45 D.l.vo 31 marzo 1998 n. 80 il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, conosce solo delle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Nel caso esame si tratta di questione che risale al 1996 e il ricorso è stato notificato entro il 15 settembre 2000;
ne consegue che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la domanda è ammissibile.

Nel merito, tuttavia, la pretesa è infondata.

Mandica rivendica il pagamento, a titolo di lavoro straordinario, dell’attività di segreteria svolta per la Commissione invalidi civili nel primo semestre del 1996.

Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per dichiarare dovuti i compensi richiesti.

In primo luogo va osservato che l’art. 1, co. 3, l.r. 18 febbraio 1994 n. 8 prevede per i segretari delle commissioni mediche per l'accertamento delle invalidità civili un gettone di £ 30.000 per seduta. A differenza che per i sanitari, per i quali sono previsti compensi tanto per le sedute in commissione, quanto per le visite, per i segretari la normativa stabilisce la corresponsione del gettone di presenza, quale unico compenso. Come documentato dall’Asl, tale compenso è stato regolarmente corrisposto al Mandica.

Secondariamente il ricorrente fonda la propria pretesa aprioristicamente sul fatto che la delibera istitutiva delle commissioni, la n. 1504/95, contemplava anche uno stanziamento per il lavoro straordinario. Tra le spese presuntive era, infatti, previsto anche l’importo di £ 10.000.000 per 500 ore mensili di lavoro straordinario per attività amministrativa di supporto.

Il ricorrente procede così alla determinazione del compenso semplicemente dividendo l’importo totale stanziato in delibera per il numero dei segretari delle commissioni o approssimativamente ipotizzando che l’istruzione di ogni pratica necessitasse di un tempo di circa 15 minuti. Egli suppone, dunque, che la prestazione di fatto di attività ulteriore rispetto alla partecipazione alle sedute della Commissione e la previsione in delibera di una spesa per lavoro straordinario dia automaticamente diritto, a tutti i segretari, in misura uguale, ad una retribuzione ai titolo di lavoro straordinario

La tesi non persuade.

Il ricorrente non ha di fatto offerto prova né circa la sussistenza di un’autorizzazione preventiva e specifica allo svolgimento del lavoro straordinario né in ordine ai tempi dell’attività concretamente svolta, non risultando documentato che le varie altre attività da lui indicate siano state compiute al di fuori sia del normale orario di lavoro che del tempo in cui svolgeva le funzioni di segretario della commissione.

Né è lecito ritenere che lo stanziamento valesse come generale autorizzazione, trattandosi di una spesa presuntiva che riguardava ben 16 commissioni (e, quindi, 16 segretari), con un carico di lavoro non necessariamente omogeneo.

Né può valere a giustificare il pagamento richiesto la successiva deliberazione n. 1112 del 13 agosto 1996, menzionata dalla difesa solo nella memoria conclusiva, che proprio in quanto afferente a dei progetti obiettivo finalizzati, finisce per mutare il titolo della pretesa.

Il ricorso va, quindi, respinto, ma si ravvisano giusti motivi per compensare le spese della lite.

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