TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202300558
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 00558/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2022, proposto da
Comune di Gravina in Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G V in Bari, via Quintino Sella, n. 36;
contro
Consorzio ATO - BA/1, Curatela Fallimentare Tradeco S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per
l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 133/2020, emessa dal Tribunale di Trani - ex Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, emessa in data 21 gennaio 2020, pubblicata il 22 gennaio 2020.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Dall’esposizione del comune di Gravina di Puglia ricorrente e dagli atti di causa risulta:
- che con sentenza n. 133 del 21 gennaio 2020, depositata in Cancelleria in data 22 gennaio 2020, il Tribunale di Trani - ex Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal Comune di Gravina in Puglia avverso il decreto ingiuntivo n. 90/2103 emesso in favore del Consorzio ATO BA/1 - Autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani tra i Comuni del Bacino BA/1 (con cui era stato intimato al civico Ente il pagamento della somma di euro 22.631,37, quale maggiorazione del 10% della tariffa di conferimento rifiuti per i mesi da gennaio ad aprile 2010), l’accoglieva;
- con la suddetta sentenza n. 133/2020, il Tribunale di Trani - ex Sezione distaccata di Ruvo di Puglia condannava il Consorzio ATO BA/1 al rimborso, in favore del comune di Gravina in Puglia, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.835,00 per compensi ed euro 127,50, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie al 15%, se e come dovute per legge;
- che, con nota p.e.c. prot. n. 1463 del 18 gennaio 2021, il comune di Gravina in Puglia, a mezzo dell’Avvocatura comunale, provvedeva a chiedere al Consorzio ATO BA/1, in persona del suo Commissario liquidatore, la rifusione delle spese legali, come innanzi liquidate;
- che, in data 2 marzo 2021, il provvedimento emesso dal Tribunale di Trani veniva munito della formula esecutiva e lo stesso veniva notificato al Consorzio ATO BA/1 il 12 maggio 2021;
- che, in data 15 ottobre 2021, veniva notificato anche atto di precetto, con cui si intimava all’Amministrazione debitrice il pagamento delle spese legali, in virtù della suddetta pronuncia;
- che la succitata sentenza è passata in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione, nei termini di legge, ex artt. 325-327 Cod. Proc. Civ., avverso la decisione del Tribunale di Trani, come risulta dall’attestazione della Cancelleria del 13 luglio 2022.
1.1 - Con il presente ricorso di ottemperanza, il comune di Gravina in Puglia ha chiesto di ordinare al Consorzio ATO - Autorità per la gestione di rifiuti urbani tra i Comuni del bacino BA/1, in persona del Commissario liquidatore, il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 133/2020, emessa dal Tribunale di Trani - ex Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, di cui in epigrafe, disponendo il pagamento, in favore del comune di Gravina in Puglia, delle spese processuali liquidate nella menzionata sentenza. Ha domandato, altresì, la condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria maturati medio tempore .
1.2 - Non si è costituito in giudizio il Consorzio ATO - BA/1.
1.3 - All’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2022, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei termini di seguito indicati.
3. - Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso;b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza, poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, Cod. Proc. Amm., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma Cod. Proc. Amm., atteso che la sentenza di cui in premessa ha comprovata valenza di cosa giudicata (si veda l’attestazione di cancelleria del 13 luglio 2022).
Inoltre, la predetta sentenza del Tribunale di Trani - ex Sezione distaccata di Ruvo di Puglia è stata notificata, munita di formula esecutiva (apposta il 2 marzo 2021) il 12 maggio 2021 al Consorzio ATO BA/1, sicchè sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
4. - Il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto in parte qua , non risultando l’adempimento, da parte del Consorzio ATO BA/1, al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, al Consorzio ATO BA/1 intimato di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza al pagamento delle somme portate dalla sentenza del Tribunale di Trani - ex Sezione distaccata di Ruvo di Puglia (di cui in epigrafe) in favore del comune di Gravina in Puglia, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima.
5. - Inoltre, sull’importo dovuto a titolo di spese di lite devono essere riconosciuti i chiesti interessi legali, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, di cui in epigrafe, e sino a quella di effettivo pagamento. A tale riguardo, vale specificare che “ gli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.) competono, anche in mancanza di espressa statuizione in merito da parte del giudice, sulla somma complessiva della sentenza, come … liquidata, a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa …. e fino al soddisfo ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Ottava, 2 agosto 2021, n. 5412), considerato che solo dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia si è perfezionato l’accertamento giudiziale e il suo effetto costitutivo, per cui solo dalla stessa data sorgono i conseguenti obblighi (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sezione Unica, 9 novembre 2015, n. 453 e giurisprudenza ivi citata - “ Cass. Civ., sez. I, 11.6.2004, n. 11097 ”).
6. - Nessun incremento, invece, può essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria, pure richiesto da parte ricorrente, trattandosi di credito di valuta (condanna alle spese legali) e non di valore, conseguentemente soggetto al principio nominalistico di cui all’art. 1277 del Codice civile, salva la prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2 del Codice civile, nella fattispecie - però - non fornita (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Ottava, 2 agosto 2021, n. 5412 e giurisprudenza ivi citata - “ TAR Napoli, Sez. VIII, 17 gennaio 2018, n. 368 ”;in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda bis, 26 novembre 2019, n. 13571;T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione Terza, 29 marzo 2019, n. 664).
7. - Sul presupposto del persistente inadempimento dell’Amministrazione, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto in parte, nei sensi innanzi illustrati, non risultando l’esecuzione, da parte del Consorzio ATO BA/1 intimato, al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (nella parte in cui dispone la condanna al pagamento delle spese legali), ordinandosi, per l’effetto, al Consorzio ATO BA/1 intimato di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento delle somme portate dalla sentenza (di cui in epigrafe) in favore del comune di Gravina in Puglia, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e fino al soddisfo.
8. - Sussistono i presupposti di legge (l’accoglimento solo parziale del ricorso, non essendo dovuta la chiesta rivalutazione) per disporre l’irripetibilità delle spese processuali.