TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-03-12, n. 202405021
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Testo completo
Pubblicato il 12/03/2024
N. 05021/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10811/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10811 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Tedeschini, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, al Largo Messico n.7 e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t. e del -OMISSIS- in qualità di commissario liquidatore della -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
- del D.M. 23.12.2015 con cui -OMISSIS- in liquidazione è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con nomina dell’avv. -OMISSIS- quale commissario liquidatore;
- per quanto occorrer possa, del D.M. 2.12.2016, con cui sono state accettate le dimissioni dell’avv. -OMISSIS- e con cui conseguentemente è stato nominato commissario liquidatore della -OMISSIS- in liquidazione il dott. -OMISSIS-;
- dei presupposti decreti dirigenziali del 25.3.2015 e del 30.10.2015, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, rispettivamente, la sospensione per sei mesi e, di poi, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria di -OMISSIS- in liquidazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale del ricorrente, ivi compresi gli atti e note ministeriali che postulano l’automatica consequenzialità tra la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e l’assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 febbraio 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, agendo in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore di -OMISSIS-, società che sino al 15/02/2010 ha detenuto il 100% delle quote della -OMISSIS-, impugna gli atti in epigrafe richiamati, tutti riguardanti quest’ultima società, chiedendone l’annullamento.
I.1. Assume il ricorrente di essere stato destinatario del decreto di perquisizione locale e contestuale sequestro e di avere appreso, solo in occasione della notifica dello stesso, avvenuta in data 4.8.2017, “ di essere indagato del delitto previsto dagli artt. 110 c.p. e 223 comma 1 in relazione all’art. 216 comma 1 n. 2 e 237 R.D. 267/42 per aver distratto ingenti risorse economiche della -OMISSIS-e per aver omesso di consegnare al commissario liquidatore della -OMISSIS-– allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori – la contabilità e le scritture contabili idonee a giustificare le fuoriuscite finanziarie non consentendo quindi alla liquidatela la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della -OMISSIS-stessa ”, nonché della procedura di liquidazione coatta amministrativa disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico con i provvedimenti in questa sede impugnati e dell’intervenuta dichiarazione di stato di insolvenza che aveva interessato la-OMISSIS-, giusta sentenza del Tribunale Fallimentare di Roma del 17.5.2017.
I.2. Soggiunge in fatto parte ricorrente che la società -OMISSIS--OMISSIS- in liquidazione s.r.l. ha svolto, previa autorizzazione ministeriale del 4.2.1984, un’attività di gestione fiduciaria di patrimoni mobiliari di terzi; nel corso di tale attività sono state contestate alla società -OMISSIS-irregolarità relative all’omissione di comunicazioni ed invio di documentazione (bilanci annuali) normativamente prescritti al Ministero Vigilante: contestazioni alle quali ha fatto seguito, dapprima, una sospensione dell’attività fiduciaria di -OMISSIS-per sei mesi e, successivamente, per effetto della inerzia serbata dalla società nella regolarizzazione della posizione contestata, la revoca della stessa autorizzazione (giusta decreto dirigenziale del 30.10.2015), in ragione della quale, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 5 giugno 1986 n. 233, il Ministero dello Sviluppo Economico ha proceduto, di poi, a decretare (in data 23.12.2015) l’assoggettamento della -OMISSIS-alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
II. A fondamento del ricorso il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 233/1986. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà.