TAR Salerno, sez. I, sentenza 2014-12-16, n. 201402135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2014-12-16, n. 201402135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201402135
Data del deposito : 16 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00692/2014 REG.RIC.

N. 02135/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00692/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 692 del 2014, proposto da:
Paradiso Armando, rappresentato e difeso dall’Avv. T M, con domicilio eletto, in Salerno, Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;

per l’ottemperanza

al giudicato, formatosi sul decreto Cron. 365/13 – Rep. 66/13, reso dalla Corte d’Appello di Salerno, depositato il 24.01.2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.


FATTO

Premesso che con il decreto, specificato in epigrafe, la Corte d’Appello di Salerno aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni morali, ex art. 3, l. 89/2001, della somma di € 5.186,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
nonché premesso che il decreto in questione, in data 11 – 16.05.2013, era stato notificato, munito di formula esecutiva, al detto Ministero, presso la sua sede in Roma;
che lo stesso era passato in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge, come da certificazione rilasciata dalla cancelleria civile della Corte d’Appello di Salerno;
che, decorso il termine di giorni 120, di cui all’art. 14 del d. l. 669/1996, conv. con modificaz. in l. 30/97 e ss. mm. ii., il Ministero non aveva provveduto al pagamento delle somme, sopra specificate;
tanto premesso, il suddetto ricorrente agiva, perché il Tribunale ordinasse al Ministero della Giustizia di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel prefato decreto, come meglio specificato in epigrafe, con avvertimento che, in mancanza, sarebbe stato nominato un commissario ad acta;
e condannasse lo stesso Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio d’ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario, ex art. 93 c. p. c.

Il Ministero intimato s’è costituito in giudizio, depositando in data 22.11.2014 una nota, a firma del Presidente della Corte d’Appello di Salerno, relativa all’emissione, in data 12.11.2014, di un ordinativo secondario di pagamento, in favore del ricorrente, dell’importo di € 5.425,02.

All’udienza in camera di consiglio del 4.12.2014, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Rileva il Collegio che, relativamente al presente ricorso, stante quanto attestato dal Presidente della Corte d’Appello di Salerno, nella citata nota a sua firma, è cessata la materia del contendere, in ragione dell’intervenuto pagamento, in favore del ricorrente, della somma di denaro, portata dal decreto, della cui ottemperanza si tratta.

Poiché il presente ricorso per ottemperanza è stato notificato, al Ministero, in data 24 marzo 2014, e poiché, nel novembre del 2014, la Corte d’Appello di Salerno aveva già provveduto a liquidare, in favore del ricorrente, quanto dovuto, sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.

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