TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-05-11, n. 201605574
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Testo completo
N. 05574/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05923/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5923 del 2013, proposto da:
A D S, rappresentata e difesa dall'avv. G L L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G B S in Roma, Via Pinciana, 25;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
F D e C G;
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità ed in un ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso a 200 posti di notaio, indetto dal ministero della giustizia con D.D. 27 dicembre 2010, espresso dalla commissione esaminatrice riportato nel verbale n. 158 del 16 luglio 2012;
- di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente e, in particolare, del bando di concorso, tutti i verbali della commissione giudicatrice, della graduatoria provvisoria degli idonei, della determinazione di non ammissione adottato dalla commissione, del verbale n. 15 del 6 marzo 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. Vincenzo Blanda e uditi e uditi l’avv. G L L per la ricorrente e l’avv. Fico per l’avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente ha partecipato al concorso a 200 posti di notaio indetto dal Ministero della Giustizia con D.D. 27 dicembre 2010.
La commissione esaminatrice, dopo aver letto l’elaborato relativo all’atto inter vivos e dopo aver deliberato di procedere alla lettura dell’atto mortis causa ha giudicato la ricorrente non idonea sul presupposto che quest’ultimo contenesse “gravi insufficienze…”.
Pertanto, la commissione ha deliberato di non procedere alla lettura del elaborato successivo impedendo alla ricorrente di essere ammessa alla prova orale.
Avverso gli atti in epigrafe ha, quindi, proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dal regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166; violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell’articolo 97 della Costituzione; irragionevolezza; eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione.
La commissione nella seduta del 6 marzo 2012 ha elaborati criteri per la valutazione delle prove scritte, stabilendo che avrebbe proceduto ad una prima valutazione degli elaborati tendente ad una verifica della sussistenza di nullità e/o di gravi insufficienze e, in seguito, ad una seconda valutazione degli elaborati fini della idoneità e, quindi, dell’ammissione dei candidati alle prove orali.
La commissione avrebbe disatteso tali criteri procedendo erroneamente ad una valutazione unica, completa e approfondita degli elaborati, in tal modo avrebbe omesso di svolgere una prima valutazione degli atti come previsto dall’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 166/2006.
L’atto mortis causa , pertanto, non evidenzierebbe le nullità e/o gravi insufficienze contestate, in quanto la ricorrente avrebbe rispettato la volontà del testatore, prevista nella traccia.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione, inoltre, la medesima ricorrente si sarebbe soffermata sul mezzo giuridico da utilizzare al fine di attribuire un diritto personale di godimento, facendo riferimento alla figura del legato di diritto personale di godimento (su cosa altrui). Né avrebbe mai fatto riferimento ad un’attribuzione ai sensi dell’articolo 733 del codice civile, che avrebbe menzionato solo nella parte teorica, distinguendola rispetto al legato.
Quanto alla necessità di liberare altro erede dal debito residuo riguardante un mutuo, l’istante avrebbe previsto nell’elaborato un’obbligazione a carico degli eredi di “procurare” e far conseguire l’estinzione giuridica di tale debito.
La commissione non avrebbe indicato le ragioni per cui gli elaborati sarebbero affetti da nullità o grave insufficienza;
2) irragionevolezza; eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione.
La commissione si sarebbe limitata a riportare sull’elaborato la mera indicazione di non idoneità, esplicitandone la motivazione nel verbale, per cui non sussisterebbe alcuna certezza che la valutazione riportata nel verbale sia riferibile agli elaborati della ricorrente.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, eccependo, con memoria, l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, che involgerebbe valutazioni di merito della Commissione, come tali insindacabili dal giudice amministrativo, nonché la sua infondatezza.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente, dopo aver premesso che la commissione in occasione della prima riunione, ha individuato dei criteri di valutazione delle prove scritte, ai sensi art. 11 del d.lgs 166/2006, distinguendo tra una prima valutazione tendente solo ad una verifica della sussistenza di nullità o gravi insufficienze e, a seguito di tale primo esame, una seconda valutazione degli elaborati ai fini dell’idoneità, deduce che la stessa commissione avrebbe disatteso tali criteri procedendo ad una unica e approfondita valutazione, al termine del quale ha dichiarato la candidata non idonea, sebbene non avesse rinvenuto ipotesi di nullità e/o gravi insufficienze.
La tesi non convince.
L’art. 10, comma 2, del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166 stabilisce che la commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione delle prove stesse.
Il successivo art. 11 in relazione alle modalità di correzione degli elaborati, dispone che ciascuna sottocommissione procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale. Al comma 2 si precisa che “ salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l'idoneità ”, mentre il comma 7 stabilisce che “ nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati